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Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se l’opponente non partecipa alla mediazione perchè preclude l’effettività della procedura

Giudizio di opposizione a DI improcedibile se l’opponente salta la mediazione
La mancata partecipazione effettiva dell’opponente alla mediazione obbligatoria rende il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile. L’assenza frustra lo scopo deflattivo, non permettendo l’avveramento della condizione di legge. Lo ha ribadito la sentenza n. 963/2025 del Tribunale di Lamezia Terme.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata mediazione: domanda improcedibile
Un soggetto propone opposizione a un decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per presunta nullità. La parte opposta si costituisce in giudizio, contestando le doglianze e chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Giudice però non entra nel merito della controversia, dichiarando la domanda improcedibile a causa della mancata realizzazione della condizione di procedibilità prevista dalla legge, che è l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

Ratio della mediazione obbligatoria
Il Giudicante fonda la sua decisione sull’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, il quale impone a chi agisce in giudizio nelle materie ivi indicate (tra cui, implicitamente, le cause di opposizione a decreto ingiuntivo relative a controversie soggette a mediazione obbligatoria) l’onere di attivare preventivamente un procedimento di mediazione. La ratio di questa normativa è prettamente deflattiva, volta cioè a ridurre il contenzioso giudiziario. Il legislatore intende offrire, infatti, alle parti uno strumento meno oneroso e più rapido per la composizione delle liti.

Esperimento “effettivo” e comparizione personale
Secondo il Giudice, non è sufficiente la mera attivazione del procedimento presso un organismo. Il tentativo deve essere effettivo, in linea con lo scopo deflattivo della norma. L’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera avverata solo quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Ciò implica necessariamente la comparizione delle parti all’incontro preliminare. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8473/2019), il Tribunale sottolinea che l’efficacia dello strumento risiede nel “contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale”, il quale, attraverso l’interlocuzione, può aiutare le parti a trovare una soluzione transattiva che vada oltre le mere questioni di diritto.

Mancata comparizione in mediazione: conseguenze
Nel caso di specie, il verbale attesta la chiusura negativa della mediazione per mancata partecipazione di parte opponente.
Il Giudice rigetta l’argomento secondo cui l’unica conseguenza della mancata partecipazione sia la possibilità per il Giudice di trarre “argomenti di prova” ai sensi dell’art. 116 c.p.c., come previsto dall’Art. 8, comma 4-bis, D. Lgs. 28/2010.
Secondo il Tribunale, l’onere di esperire la mediazione ricade sulla parte che ha interesse sostanziale e processuale alla controversia, in questo caso l’opponente. Se l’opponente/attore non compare, rende di fatto impossibile lo svolgimento della mediazione stessa, vanificando la finalità della legge. Di conseguenza, la domanda non può ritenersi procedibile solo per il fatto di essere stata formalmente attivata.Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale dichiara improcedibile l’opposizione proposta dall’opponente per il mancato avveramento della condizione di procedibilità della mediazione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e la sua definitiva esecutorietà. La sentenza ribadisce quindi il principio per il quale, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta solo con la partecipazione effettiva delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore, e non con la mera attivazione formale del procedimento.

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Tribunale di Lamezia Terme

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Mancata partecipazione mediazione: improcedibile opposizione a DI

La sentenza n. 963/2025 del Tribunale di Lamezia Terme stabilisce che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se l'opponente non partecipa effettivamente alla mediazione obbligatoria. Non basta infatti la mera attivazione formale del procedimento, poiché l'assenza della parte frustra la ratio deflattiva della norma. La condizione di procedibilità si avvera solo con la comparizione personale al primo incontro, senza la quale l'azione giudiziaria risulta inammissibile.

Data sentenza: 24/11/2025
N° sentenza: 963
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Marino Reda
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Primo incontro fondamentale per la procedibilità

La sentenza n. 702/2025 del Tribunale di Lamezia stabilisce che, per soddisfare la condizione di procedibilità in materia di mediazione obbligatoria, non è sufficiente attivare la procedura, ma è indispensabile che le parti compaiano al primo incontro. Tale partecipazione rende la domanda giudiziale procedibile, anche se le parti decidano poi di non proseguire. L'assenza al primo colloquio comporta l'improcedibilità della domanda, poiché vanificherebbe la finalità deflattiva del sistema.

Data sentenza: 08/09/2025
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Marino Reda
Argomento/i: Mediazione
Materia/e: Procedibilità

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Opposizione a decreto ingiuntivo: onere mediazione a carico del creditore

La sentenza n. 675/2025 del Tribunale di Lamezia Terme stabilisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la mediazione spetta al creditore in quanto attore sostanziale. Tale obbligo non è però generalizzato, ma sussiste esclusivamente per le materie tassativamente elencate dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010. Nel caso specifico, trattandosi di un contratto di vendita di "frutto pendente", non soggetto a mediazione obbligatoria, l'opposizione è stata rigettata.

Data sentenza: 30/07/2025
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Maria Leone
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Mancata mediazione telecomunicazioni: improcedibile e non improponibile la domanda

La sentenza n. 358/2024 del Tribunale di Lamezia Terme chiarisce che, nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, il mancato tentativo obbligatorio di conciliazione comporta l'improcedibilità della domanda e non la sua improponibilità. Coerentemente con l'orientamento delle Sezioni Unite, tale omissione non permette di definire il processo con una pronuncia di rito; il giudice deve quindi sospendere il giudizio e concedere alle parti un termine per esperire l'adempimento omesso.

Data sentenza: 17/04/2024
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Teresa Valeria Grieco

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Telecomunicazioni: niente conciliazione in caso di domanda volta alla ripetizione delle somme versate

Il Tribunale di Lamezia Terme (sent. 927/2023) ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997 non è richiesto per le domande di restituzione di somme indebitamente versate, come l'IVA sulle spese di spedizione delle fatture. Poiché tale diritto è tutelato da norme imperative esterne al settore delle telecomunicazioni, la procedura conciliativa è limitata ai soli servizi in senso stretto, rendendo procedibile l'azione giudiziaria anche senza l'accordo preventivo.

Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Salvatore Regasto
Materia/e: Mediazione

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Per il Tribunale di Lamezia Terme la mediazione, in attesa del deposito della sentenza, è ancora obbligatoria

Il Tribunale di Lamezia Terme ha stabilito che la mediazione obbligatoria per le controversie bancarie (art. 5 D.Lgs. 28/2010) resta in vigore finché non venga depositata e pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale, nonostante i precedenti comunicati. Nel caso specifico, il giudice ha sospeso l'esecutività di un decreto ingiuntivo per gravi motivi, legati alla mancanza del contratto scritto, prescrivendo contestualmente l'avvio della mediazione, eventualmente su invito qualora sopraggiunga l'annullamento della norma.

Data sentenza: 08/11/2012
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Giusi Ianni
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Contratto bancario

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Ancora una dichiarazione di improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

Il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda in materia locatizia per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dal D.Lgs. 28/10. Oltre alla declaratoria, il giudice ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese legali, rifiutando la compensazione. Tale decisione sanziona chi avvia un'iniziativa giudiziaria incompleta, costringendo l'altra parte e l'ordinamento a sopportare un processo privo dei necessari adempimenti.

Data sentenza: 22/06/2012
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Giusi Ianni
Argomento/i: Condanna alle spese di causa +2
Materia/e: Locazione

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Consumato il potere dell’opposto di chiedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, essa risulta assoggettata a mediazione obbligatoria.

Il Tribunale di Lamezia Terme ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, riscontrando una verosimile fondatezza nelle eccezioni del debitore circa l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Tale valutazione rende necessario un approfondimento istruttorio per rideterminare l'esatto ammontare del credito. Di conseguenza, essendo esaurita la fase sull'esecutività e rientrando la materia nell'art. 5 d.lgs 28/2010, il giudice dispone l'obbligo di mediazione.

Data sentenza: 19/04/2012
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Giusi Ianni

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Il verbale di conciliazione può essere omologato, previo accertamento della regolarità formale, se il suo contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative

Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, esaminata l'istanza dell'11 novembre 2011, ha proceduto all'omologazione di un verbale di conciliazione riguardante l'acquisto di un terreno sito in C/da Vignicello per usucapione. Dopo aver accertato il possesso ultraventennale del bene, la regolarità formale dell'accordo e l'assenza di contrasti con l'ordine pubblico, verificando inoltre l'instaurazione del contraddittorio tra i soggetti interessati, l'autorità giudiziaria ha reso omologo l'atto, disponendo gli adempimenti di competenza.

Data sentenza: 17/02/2012
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Giuseppe Spadaro

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Rigetto dell’eccezione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 5 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione civile

Il Tribunale di Lamezia Terme ha respinto l'istanza di revoca di un'ordinanza che imponeva la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010. Il giudice ha rigettato le eccezioni di illegittimità costituzionale e l'incompatibilità con il diritto UE, ritenendo la norma legittima in quanto funzionale a interessi generali e non lesiva del diritto di difesa. È stata inoltre confermata l'applicabilità del decreto al caso specifico, in quanto l'instaurazione del giudizio coincide con il perfezionamento della notifica dell'atto.

Data sentenza: 01/08/2011
Curia: Tribunale di Lamezia Terme

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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