Scarica Sentenza Tribunale di Lamezia N. 963-2025
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se l’opponente non partecipa alla mediazione perchè preclude l’effettività della procedura
Giudizio di opposizione a DI improcedibile se l’opponente salta la mediazione
La mancata partecipazione effettiva dell’opponente alla mediazione obbligatoria rende il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile. L’assenza frustra lo scopo deflattivo, non permettendo l’avveramento della condizione di legge. Lo ha ribadito la sentenza n. 963/2025 del Tribunale di Lamezia Terme.
Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata mediazione: domanda improcedibile
Un soggetto propone opposizione a un decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca per presunta nullità. La parte opposta si costituisce in giudizio, contestando le doglianze e chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Giudice però non entra nel merito della controversia, dichiarando la domanda improcedibile a causa della mancata realizzazione della condizione di procedibilità prevista dalla legge, che è l’esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Ratio della mediazione obbligatoria
Il Giudicante fonda la sua decisione sull’art. 5 del D. Lgs. 28/2010, il quale impone a chi agisce in giudizio nelle materie ivi indicate (tra cui, implicitamente, le cause di opposizione a decreto ingiuntivo relative a controversie soggette a mediazione obbligatoria) l’onere di attivare preventivamente un procedimento di mediazione. La ratio di questa normativa è prettamente deflattiva, volta cioè a ridurre il contenzioso giudiziario. Il legislatore intende offrire, infatti, alle parti uno strumento meno oneroso e più rapido per la composizione delle liti.
Esperimento “effettivo” e comparizione personale
Secondo il Giudice, non è sufficiente la mera attivazione del procedimento presso un organismo. Il tentativo deve essere effettivo, in linea con lo scopo deflattivo della norma. L’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera avverata solo quando il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Ciò implica necessariamente la comparizione delle parti all’incontro preliminare. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8473/2019), il Tribunale sottolinea che l’efficacia dello strumento risiede nel “contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale”, il quale, attraverso l’interlocuzione, può aiutare le parti a trovare una soluzione transattiva che vada oltre le mere questioni di diritto.
Mancata comparizione in mediazione: conseguenze
Nel caso di specie, il verbale attesta la chiusura negativa della mediazione per mancata partecipazione di parte opponente.
Il Giudice rigetta l’argomento secondo cui l’unica conseguenza della mancata partecipazione sia la possibilità per il Giudice di trarre “argomenti di prova” ai sensi dell’art. 116 c.p.c., come previsto dall’Art. 8, comma 4-bis, D. Lgs. 28/2010.
Secondo il Tribunale, l’onere di esperire la mediazione ricade sulla parte che ha interesse sostanziale e processuale alla controversia, in questo caso l’opponente. Se l’opponente/attore non compare, rende di fatto impossibile lo svolgimento della mediazione stessa, vanificando la finalità della legge. Di conseguenza, la domanda non può ritenersi procedibile solo per il fatto di essere stata formalmente attivata.Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale dichiara improcedibile l’opposizione proposta dall’opponente per il mancato avveramento della condizione di procedibilità della mediazione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e la sua definitiva esecutorietà. La sentenza ribadisce quindi il principio per il quale, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta solo con la partecipazione effettiva delle parti al primo incontro dinanzi al mediatore, e non con la mera attivazione formale del procedimento.
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