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Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: onere di attivare la mediazione sul creditore solo nelle materie soggette a mediazione obbligatoria

Mediazione: onere di attivazione a carico del creditore per le materie obbligatorie
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, in qualità di attore sostanziale, ha l’onere di avviare la procedura di mediazione. Tale obbligo però non è generalizzato: è una condizione di procedibilità e sussiste solo se la materia della controversia è tra quelle espressamente previste e tassativamente elencate all’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010. Se la controversia non rientra in queste categorie, il creditore non è obbligato ad attivare la mediazione, e la sua domanda non può essere dichiarata improcedibile per questa ragione. Lo ha chiarito il Tribunale di Lamezia Terme nella sentenza n. 675/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo ed eccezione di improcedibilità
Un soggetto ha presentato opposizione a un decreto ingiuntivo che gli imponeva il pagamento di 15.000 euro, contestando il provvedimento sia per improcedibilità, a causa della mancata attivazione della mediazione da parte del creditore che per infondatezza dell’azione.

Opposizione decreto ingiuntivo: onere del creditore nelle materie soggette a mediazione obbligatoria
Dopo un’accurata valutazione dei fatti e della documentazione, il Tribunale però ha ritenuto l’opposizione infondata, rigettando la richiesta dell’opponente. Il giudice ha motivato la sua decisione sottolineando che, sebbene l’onere di avviare la mediazione spetti al creditore nel giudizio di opposizione, tale obbligo si applica solo alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta sicuramente un momento cruciale in cui le parti hanno l’opportunità di ridefinire il conflitto e le proprie posizioni. In questo contesto, la mediazione emerge come un elemento di fondamentale importanza, specialmente quando la controversia rientra nelle categorie per cui la legge la rende obbligatoria. La legge stabilisce che l’onere di avviare tale procedura non ricade su chi ha ricevuto l’ingiunzione, ma sul creditore, che nel giudizio di opposizione assume il ruolo di attore sostanziale. Il creditore è tenuto quindi a promuovere il procedimento di mediazione per evitare la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria originaria. Questa responsabilità, tuttavia, non è universale. L’obbligo di attivare la mediazione sussiste esclusivamente quando la materia della controversia è assoggettata a tale condizione di procedibilità, come specificato e tassativamente elencato nell’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010. Tali materie includono, a titolo esemplificativo, controversie in materia di locazione, comodato, affitto di aziende, diritti reali, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, e contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nel caso specifico, la controversia verteva su un contratto di vendita di “frutto pendente”, una tipologia contrattuale che non rientra nell’elenco delle materie per cui la mediazione è obbligatoria. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che non vi era alcuna necessità per il creditore di avviare il procedimento conciliativo. Il mancato avvio della mediazione, pertanto, non essendo richiesto dalla legge per quel tipo di controversia, non ha reso la domanda improcedibile.

Obbligo selettivo di attivazione della mediazione
A seguito di questa pronuncia, il Tribunale ha respinto l’intera opposizione, confermando la validità del decreto ingiuntivo. Tale decisione ha avuto come ulteriore conseguenza la condanna dell’opponente al rimborso delle spese legali in favore della controparte, consolidando la posizione del creditore e ribadendo l’importanza di una corretta valutazione dei presupposti di procedibilità prima di intraprendere un’azione giudiziaria. La sentenza evidenzia chiaramente inoltre come l’obbligo di mediazione sia selettivo e non generalizzato, influenzando in modo determinante l’esito del processo.

Leggi anche: Opposizione a decreto ingiuntivo: onere mediazione al creditore

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Opposizione a decreto ingiuntivo: onere mediazione a carico del creditore

La sentenza n. 675/2025 del Tribunale di Lamezia Terme stabilisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione spetta al creditore in quanto attore sostanziale. Tale obbligo non è però generalizzato, ma sussiste esclusivamente per le materie tassativamente elencate dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010. Nel caso specifico, trattandosi di un contratto di vendita di “frutto pendente”, non soggetto a mediazione obbligatoria, l’opposizione è stata rigettata.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 30/07/2025
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Maria Leone
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: onere di attivare la mediazione sul creditore solo nelle materie soggette a mediazione obbligatoria

Mediazione: onere di attivazione a carico del creditore per le materie obbligatorie
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, in qualità di attore sostanziale, ha l’onere di avviare la procedura di mediazione. Tale obbligo però non è generalizzato: è una condizione di procedibilità e sussiste solo se la materia della controversia è tra quelle espressamente previste e tassativamente elencate all’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010. Se la controversia non rientra in queste categorie, il creditore non è obbligato ad attivare la mediazione, e la sua domanda non può essere dichiarata improcedibile per questa ragione. Lo ha chiarito il Tribunale di Lamezia Terme nella sentenza n. 675/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo ed eccezione di improcedibilità
Un soggetto ha presentato opposizione a un decreto ingiuntivo che gli imponeva il pagamento di 15.000 euro, contestando il provvedimento sia per improcedibilità, a causa della mancata attivazione della mediazione da parte del creditore che per infondatezza dell’azione.

Opposizione decreto ingiuntivo: onere del creditore nelle materie soggette a mediazione obbligatoria
Dopo un’accurata valutazione dei fatti e della documentazione, il Tribunale però ha ritenuto l’opposizione infondata, rigettando la richiesta dell’opponente. Il giudice ha motivato la sua decisione sottolineando che, sebbene l’onere di avviare la mediazione spetti al creditore nel giudizio di opposizione, tale obbligo si applica solo alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta sicuramente un momento cruciale in cui le parti hanno l’opportunità di ridefinire il conflitto e le proprie posizioni. In questo contesto, la mediazione emerge come un elemento di fondamentale importanza, specialmente quando la controversia rientra nelle categorie per cui la legge la rende obbligatoria. La legge stabilisce che l’onere di avviare tale procedura non ricade su chi ha ricevuto l’ingiunzione, ma sul creditore, che nel giudizio di opposizione assume il ruolo di attore sostanziale. Il creditore è tenuto quindi a promuovere il procedimento di mediazione per evitare la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria originaria. Questa responsabilità, tuttavia, non è universale. L’obbligo di attivare la mediazione sussiste esclusivamente quando la materia della controversia è assoggettata a tale condizione di procedibilità, come specificato e tassativamente elencato nell’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010. Tali materie includono, a titolo esemplificativo, controversie in materia di locazione, comodato, affitto di aziende, diritti reali, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, e contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nel caso specifico, la controversia verteva su un contratto di vendita di “frutto pendente”, una tipologia contrattuale che non rientra nell’elenco delle materie per cui la mediazione è obbligatoria. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che non vi era alcuna necessità per il creditore di avviare il procedimento conciliativo. Il mancato avvio della mediazione, pertanto, non essendo richiesto dalla legge per quel tipo di controversia, non ha reso la domanda improcedibile.

Obbligo selettivo di attivazione della mediazione
A seguito di questa pronuncia, il Tribunale ha respinto l’intera opposizione, confermando la validità del decreto ingiuntivo. Tale decisione ha avuto come ulteriore conseguenza la condanna dell’opponente al rimborso delle spese legali in favore della controparte, consolidando la posizione del creditore e ribadendo l’importanza di una corretta valutazione dei presupposti di procedibilità prima di intraprendere un’azione giudiziaria. La sentenza evidenzia chiaramente inoltre come l’obbligo di mediazione sia selettivo e non generalizzato, influenzando in modo determinante l’esito del processo.

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