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Il mancato tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni causa l’improcedibilità della domanda, non la sua improponibilità
Tentativo conciliazione obbligatorio telecomunicazioni
In materia di controversie tra utenti e organismi di telecomunicazioni, il mancato e preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, contemplato dall’articolo 1 della legge n. 249/1997 necessario a introdurre una causa giudiziale in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità della domanda, non alla improponibilità della stessa. Ne consegue che, in caso di mancato rispetto di questo adempimento, il giudice deve sospendere il giudizio e concedere un termine per svolgere il tentativo di conciliazione. Il giudizio infatti non può essere definito, come nell’ipotesi dell’improponibilità, con una pronuncia di rito. Lo ha precisato la sentenza n. 358/2024 del Tribunale di Lamezia Terme, nel rispetto di quanto già precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8241/2020.
Telecomunicazioni: controversia per invio di promozioni e comunicazioni
Un soggetto cita in giudizio il legale rappresentante di una società di telecomunicazioni, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dall’invio a mezzo fax di promozioni e comunicazioni commerciali. Controparte si costituisce in giudizio eccependo l’infondatezza della domanda attorea e rilevando, tra le altre cose, l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il giudice di Pace accoglie la domanda di risarcimento del danno per violazione del codice del consumo e del codice delle comunicazioni. Controparte appella la decisione insistendo su alcune questioni di rito, tra cui l’improcedibilità della domanda per il mancato svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale.
Improcedibile la domanda in giudizio senza tentativo di conciliazione
Per il Tribunale di Lamezia Terme, nella sua qualità di giudice d’appello, sulla questione delle modalità alternative di risoluzione della controversia come la mediazione, disciplinata dal decreto legislativo 28/2010 ricorda che ai sensi dell’articolo 5, commi 1e 1 bis il procedimento di mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, con un meccanismo di procedibilità sospensiva e una modalità di recupero dell’attività conciliativa omessa durante il processo.
Il Tribunale di Lamezia richiama poi la delibera n. 182/2002 e la Sezioni Unite della Cassazione n. 8041/2020 per ricordare che il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione produce l’improcedibilità della domanda e non la sua improponibilità. Qualora difetti tale adempimento il giudizio deve essere sospeso e alle parti deve essere concesso un termine per esperire il tentativo di conciliazione omesso. Il processo deve così proseguire, non potendosi definire con una pronuncia in rito come accade nelle ipotesi di declaratoria di improponibilità della domanda.
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