Scarica sentenza Tribunale di Lamezia Terme 2023

Nessun tentativo di conciliazione se la questione riguarda la ripetizione delle somme

Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997, qualora insorgano  controversie tra chi eroga servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è obbligatorio nel caso in cui il cliente abbia avanzato una domanda finalizzata a ottenere la restituzione delle somme corrisposte per l’IVA sulle spese di spedizione a mezzo posta delle fatture relative al rapporto contrattuale oggetto di trattazione in giudizio. Lo ha affermato il tribunale di Lamezia Terme nel provvedimento n. 927/2023, decidendo nella qualità di giudice d’appello.

Domanda improcedibile se manca la conciliazione preventiva 

Nel primo grado di giudizio il Giudice di Pace accoglie la domanda con cui l’attore ha chiesto la restituzione delle somme non dovute per Iva e spese di spedizione delle fatture relative al servizio di telecomunicazioni. L’appellante, soccombente in primo grado, in sede di impugnazione eccepisce l’improcedibilità della domanda a causa del mancato avvio della procedura conciliativa prevista dalla legge n. 249/1997, art. 1 comma 11.

La domanda di restituzione delle somme non richiede la conciliazione 

La Corte di Appello disattende però l’eccezione sollevata dall’appellante con cui ha contestato la procedibilità della domanda in primo grado a causa del mancato esperimento della conciliazione prevista dalla legge n. 249/1997 e disciplinata nel dettaglio dalla delibera n. 182/02/Cons  dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il tentativo obbligatorio della conciliazione riguarda infatti solo le controversie che riguardano i diritti tutelati dalla convenzione che lo contempla e da norme specifiche in materia di telecomunicazioni. La sua applicazione non può estendersi alle controversie che riguardano la tutela di diritti soggetti protetti da norme di legge. Nel caso di specie infatti il diritto azionato è tutelato da diverse norme di legge: l’art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 e l’art. 2033 c.c.

Nel caso specifico le materie alle quali è limitato il tentativo della conciliazione sono quelle nelle quali i Corecom possono svolgere attività istruttoria ossia quelle previste dalla legge n. 249/1997. Trattasi in dettaglio dellecontroversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni nonché controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, nei casi di interruzione del servizio agli utenti.”

In conclusione la conciliazione deve ritenersi limitata alle controversie che riguardano il servizio in senso stretto. Essa non può trovare applicazione quando la controversia abbia ad oggetto diritti che originano da una fonte esterna alla convenzione, come le norme di legge imperative.

Leggi anche: “Riforma Cartabia: le procedure alternative alla mediazione che soddisfano la procedibilità”.

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Telecomunicazioni: niente conciliazione in caso di domanda volta alla ripetizione delle somme versate

Il Tribunale di Lamezia Terme (sent. 927/2023) ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997 non è richiesto per le domande di restituzione di somme indebitamente versate, come l’IVA sulle spese di spedizione delle fatture. Poiché tale diritto è tutelato da norme imperative esterne al settore delle telecomunicazioni, la procedura conciliativa è limitata ai soli servizi in senso stretto, rendendo procedibile l’azione giudiziaria anche senza l’accordo preventivo.
Autore: Redazione MondoADR
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Salvatore Regasto
Materia/e: Mediazione

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Nessun tentativo di conciliazione se la questione riguarda la ripetizione delle somme

Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 249/1997, qualora insorgano  controversie tra chi eroga servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è obbligatorio nel caso in cui il cliente abbia avanzato una domanda finalizzata a ottenere la restituzione delle somme corrisposte per l’IVA sulle spese di spedizione a mezzo posta delle fatture relative al rapporto contrattuale oggetto di trattazione in giudizio. Lo ha affermato il tribunale di Lamezia Terme nel provvedimento n. 927/2023, decidendo nella qualità di giudice d’appello.

Domanda improcedibile se manca la conciliazione preventiva 

Nel primo grado di giudizio il Giudice di Pace accoglie la domanda con cui l’attore ha chiesto la restituzione delle somme non dovute per Iva e spese di spedizione delle fatture relative al servizio di telecomunicazioni. L’appellante, soccombente in primo grado, in sede di impugnazione eccepisce l’improcedibilità della domanda a causa del mancato avvio della procedura conciliativa prevista dalla legge n. 249/1997, art. 1 comma 11.

La domanda di restituzione delle somme non richiede la conciliazione 

La Corte di Appello disattende però l’eccezione sollevata dall’appellante con cui ha contestato la procedibilità della domanda in primo grado a causa del mancato esperimento della conciliazione prevista dalla legge n. 249/1997 e disciplinata nel dettaglio dalla delibera n. 182/02/Cons  dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il tentativo obbligatorio della conciliazione riguarda infatti solo le controversie che riguardano i diritti tutelati dalla convenzione che lo contempla e da norme specifiche in materia di telecomunicazioni. La sua applicazione non può estendersi alle controversie che riguardano la tutela di diritti soggetti protetti da norme di legge. Nel caso di specie infatti il diritto azionato è tutelato da diverse norme di legge: l’art. 21 del d.p.r. n. 633/1972 e l’art. 2033 c.c.

Nel caso specifico le materie alle quali è limitato il tentativo della conciliazione sono quelle nelle quali i Corecom possono svolgere attività istruttoria ossia quelle previste dalla legge n. 249/1997. Trattasi in dettaglio dellecontroversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni nonché controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, nei casi di interruzione del servizio agli utenti.”

In conclusione la conciliazione deve ritenersi limitata alle controversie che riguardano il servizio in senso stretto. Essa non può trovare applicazione quando la controversia abbia ad oggetto diritti che originano da una fonte esterna alla convenzione, come le norme di legge imperative.

Leggi anche: “Riforma Cartabia: le procedure alternative alla mediazione che soddisfano la procedibilità”.

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