Nelle liti in materia di telecomunicazioni la conciliazione richiede un esame sostanziale, non solo formale, per garantire la reale risoluzione

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Il tentativo di conciliazione deve essere effettivo

Nelle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere ridotto a un semplice adempimento burocratico.

La verifica della condizione di procedibilità da parte del giudice non può limitarsi a un controllo formale sull’organismo adito. Al contrario, deve accertare che sia stata garantita l’effettiva funzione conciliativa voluta dal legislatore: favorire un confronto reale e sostanziale tra le parti per deflazionare il contenzioso giudiziario. Privilegiare la sostanza sulla forma assicura che l’istituto non diventi un ostacolo procedurale, ma uno strumento concreto di risoluzione alternativa delle dispute. Lo ha sancito il Tribunale di Bologna, nella sentenza n. 725/2026.

Controversia in materia di telefonia e tentativo di conciliazione

Un utente propone un ricorso ex art. 702 bis c.p.c contro un operatore telefonico a causa del fallimento di una procedura di portabilità del numero e della mancata attivazione dei servizi. Il ricorrente invoca la tutela contrattuale e il risarcimento danni, la società resistente solleva invece l’eccezione preliminare di improcedibilità, lamentando l’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom territorialmente competente.

Verifica della condizione di procedibilità

Il Tribunale competente rigetta l’eccezione sollevata dall’operatore, affrontando il tema della condizione di procedibilità (art. 1, comma 11, L. 249/1997), non come un mero adempimento burocratico, ma come un istituto finalizzato all’effettiva risoluzione alternativa delle liti.

In giudizio emerge che il ricorrente abbia attivato una procedura di conciliazione presso un organismo privato accreditato AGCOM, conclusasi negativamente con verbale formale. La società convenuta però, sostiene che solo il ricorso al Corecom soddisfa la condizione di procedibilità.

Il Tribunale, nella decisione smentisce questa visione formalistica, stabilendo che il controllo del giudice non deve limitarsi alla “etichetta” dell’organismo davanti al quale si svolge il tentativo, ma deve indagare la sostanza dell’attività svolta.

Per il Tribunale gli elementi cardine da valutare sono i seguenti:

  • la procedura stragiudiziale deve riguardare la medesima controversia portata poi in tribunale (nel caso di specie, la portabilità dell’utenza);
  • entrambe le parti devono essere state messe in condizione di confrontarsi. Dagli atti di causa della presente vertenza risulta che la procedura è stata regolarmente avviata e che entrambe le parti vi hanno partecipato;
  • se le parti si sono “parlate” davanti a un terzo imparziale senza successo, la funzione della procedura deve considerarsi esaurita.

Il Tribunale precisa infatti che la verifica della condizione di procedibilità non può essere condotta secondo un criterio meramente formale limitato allindividuazione dellorganismo davanti al quale il tentativo conciliativo è stato esperito, ma deve avere riguardo alla effettiva realizzazione della funzione conciliativa perseguita dal legislatore.”

Pretendere un secondo tentativo di conciliazione presso il Corecom, dopo il fallimento di quello svoltosi presso un altro organismo autorizzato, darebbe vita a una duplicazione meramente formale. Tale eccesso di zelo procedurale, infatti, produce solo:

  • un inutile ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale;
  • una violazione del principio di economia processuale;
  • una distorsione della disciplina di settore, che non vuole creare barriere, ma ponti tra le parti.

L’effettività del tentativo esperito dal ricorrente prevale quindi sull’eccezione di rito sollevata della società, portando il Giudice a dichiarare la domanda pienamente procedibile.

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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ATP e termine di 90 giorni per il giudizio

La sentenza n. 1474/2025 del Tribunale di Bologna stabilisce che il termine di 90 giorni per avviare il giudizio di merito dopo l'ATP (ex art. 696-bis c.p.c.) non incide sulla procedibilità della domanda. Tale scadenza serve a preservare gli effetti sostanziali e processuali del ricorso preventivo, ma il suo mancato rispetto non rende l'azione improcedibile. Il rigetto dell'eccezione sollevata dalla difesa conferma l'orientamento volto a garantire l'accesso alla giustizia e la ragionevole durata del processo.

Data sentenza: 09/06/2025
N° sentenza: 1474
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Daniela Nunno
Argomento/i: Termine 90 giorni
Materia/e: ATP

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Controversia gas: opposizione a d.i. e tentativo di conciliazione

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1157/2025, ha stabilito che il cliente che propone opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un fornitore di gas non è tenuto a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO di ARERA. Tale condizione di procedibilità non opera infatti nei giudizi di opposizione, poiché questi rappresentano la prosecuzione del procedimento monitorio avviato dal fornitore e non un'azione autonoma instaurata dal consumatore.

Data sentenza: 08/05/2025
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Annelisa Spagnolo
Argomento/i: Controversia gas
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Decreto ingiuntivo: per la mediazione c’è tempo fino alla scadenza del termine fissato dal giudice

La sentenza n. 205/2025 del Tribunale di Bologna chiarisce che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria può essere avviata fino al termine fissato dal giudice durante la prima udienza. Pertanto, l'omissione del tentativo in fase pre-processuale non comporta l'improcedibilità della domanda, purché la parte creditrice attivi la procedura entro il nuovo termine concesso. Nel caso specifico, l'obbligo è stato ritenuto assolto poiché l'iter è iniziato prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

Data sentenza: 28/01/2025
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Pierangela Congiu
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Rifiuto proposta conciliativa: va condannata la parte vittoriosa

La sentenza n. 1512/2024 della Corte d'Appello di Bologna chiarisce l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. circa le spese di lite. La norma prevede che, se la domanda è accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa, il giudice condanni al pagamento delle spese maturate dopo tale offerta la parte vittoriosa che l'abbia rifiutata senza giustificato motivo. Nel caso specifico, la Corte conferma la decisione di primo grado, respingendo l'impugnazione del medico soccombente sulla rifusione delle spese.

Data sentenza: 02/07/2024
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Anna Maria Rossi +2
Argomento/i: Rifiuto proposta conciliativa

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Opposizione a d.i.: stop decadenza con invio istanza mediazione

La sentenza n. 1473/2024 del Tribunale di Bologna stabilisce che la comunicazione dell'istanza di mediazione alla controparte, nei termini di legge, impedisce la decadenza dalla proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Tale principio, coerente con l'art. 5 comma 6 del dlgs n. 28/2010 e l'orientamento della Cassazione, si applica a ogni tipo di mediazione e a tutti i termini processuali, favorendo gli strumenti deflattivi delle liti senza pregiudicare l'equità del giudizio.

Data sentenza: 16/05/2024
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Carolina Gentili
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo

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Sfratto per morosità: riconvenzionale non soggiace a mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2305/2023, ha stabilito che nel giudizio di opposizione allo sfratto per morosità la domanda riconvenzionale volta ad accertare un contro-credito in compensazione non è soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione. Tale orientamento deriva dal fatto che la richiesta di compensazione amplia solo il petitum e non l'oggetto della controversia; di conseguenza, il procedimento di mediazione già avviato è sufficiente a integrare la condizione di procedibilità.

Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Roberta Cinosuro

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Ingiustificata assenza mediazione: sanzione pecuniaria prescinde dal merito della controversia

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2454/2023, ha confermato che la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 28/2010, è dovuta in assenza di giustificato motivo. Tale misura tutela il principio della necessaria presenza delle parti al tentativo di conciliazione, prescindendo quindi dal merito della causa e dalla convinzione di non soccombere. Nel caso specifico, l'istituto bancario è stato condannato al versamento della somma prevista.

Data sentenza: 17/11/2024
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Annalisa Spagnolo
Argomento/i: Assenza in mediazione
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Il termine entro il quale concludere la procedura di mediazione non è perentorio

Nel verbale d'udienza del 21 luglio 2020, relativa alla causa tra I… S.R.L. e B… S.R.L.S., le parti discutono l'istanza di rimessione in termini per l'avvio della mediazione. Nonostante l'opposizione della controparte, il giudice accoglie la richiesta, considerando l'emergenza epidemiologica e la condotta dell'opponente. Viene fissata una nuova udienza per il 22 settembre 2020 per verificarne l'esito, invitando caldamente le parti a raggiungere un accordo transattivo per estinguere il processo.

Data sentenza: 21/07/2020
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Antonio Costanzo
Argomento/i: Termini durata mediazione

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Il giudice ordina all’Organismo di Mediazione di depositare la copia della procura all’avvocato che ha partecipato in una mediazione

Nel caso tra S.S. e Assicurazione S., è emerso che durante la mediazione in videoconferenza era presente solo il difensore della parte convenuta. Su richiesta dell'avvocato della parte attrice e ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il Tribunale di Bologna ha ordinato all'Organismo di Mediazione di depositare la procura della convenuta in favore del proprio legale. È stato fissato il termine per la comunicazione del provvedimento e il successivo deposito della documentazione, rinviando l'udienza al 25 gennaio 2018.

Data sentenza: 17/11/2017
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Francesca Neri

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La parte non si presenta “personalmente” al primo incontro di mediazione. Condannata al pagamento del contributo unificato per non aver assolto la condizione di procedibilità.

Il Tribunale di Bologna, nell'ordinanza dell'11/11/2014, sancisce che l'obbligo di mediazione richiede la presenza fisica delle parti o di un delegato, non essendo sufficiente la sola comparsa del difensore. Poiché la parte chiamata in causa è rimasta assente, il Giudice dispone la condanna al pagamento del contributo unificato. Contestualmente, vengono fissati i termini perentori per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e l'udienza del 17 febbraio 2015 per i provvedimenti conseguenziali.

Data sentenza: 11/11/2014
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Pasquale Gianniti
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Non specificata

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Il Giudice condanna entrambe le parti al pagamento del contributo unificato per mancata partecipazione, personale o delegata, all’incontro di mediazione

Il Tribunale Civile di Bologna, nell'udienza del 16/10/2014, ha accertato l'assenza personale delle parti al primo incontro di mediazione delegata. Il Giudice ha stabilito che l'obbligo di partecipazione, ai sensi del d.lgs. 28/2010, richiede la presenza della parte o di un delegato assistito dal difensore, non essendo sufficiente la sola comparsa dell'avvocato. Di conseguenza, per il mancato rispetto di tale prescrizione, sono state condannate entrambe le parti al pagamento del contributo unificato.

Data sentenza: 16/10/2014
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Pasquale Gianniti
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +2
Materia/e: Non specificata

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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