Scarica Sentenza Tribunale di Bologna N.1157-2025
Controversia gas: il cliente non deve attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo
Opposizione decreto ingiuntivo fornitura gas
Nel caso in cui un cliente proponga opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso sul ricorso di un fornitore operante nel settore della fornitura di gas naturale, non sussiste, a carico dell’opponente-cliente, l’obbligo di esperire previamente il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Testo Integrato di Conciliazione (TICO), disciplinato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Lo ha chiarito il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 1157/2025.
Mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Bologna ha ingiunto il pagamento di € 7.606,76, più interessi e spese, per la fornitura di gas naturale.
Uno dei punti cruciali della controversia, e su cui la sentenza si sofferma in maniera approfondita, riguarda l’eccezione sollevata da parte opposta circa il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell’ingiunta. Questo è un aspetto di fondamentale importanza nel contenzioso, tra clienti finali e operatori dei settori regolati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA).
Conciliazione energia e opposizione a decreto ingiuntivo: nessun onere per il cliente
Il Tribunale, nel disattende tale eccezione perché infondata, ricorda che secondo il Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con delibera n. 209/2016 dell’ARERA, l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ricade esclusivamente sul “Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura”. L’articolo 6 del TICO, infatti, stabilisce che spetta al cliente a presentare la domanda di conciliazione, e l’articolo 7 richiede il previo esperimento del reclamo presso l’operatore. La sentenza però afferma che questa condizione di procedibilità non può operare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. La motivazione è che questi giudizi non sono instaurati su iniziativa del cliente (l’opponente), bensì del fornitore (l’ingiungente). Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., è infatti la prosecuzione del procedimento monitorio, e non un giudizio autonomo. Di conseguenza, il mancato tentativo di conciliazione da parte dell’opponente non può rendere improcedibile la domanda. Questa interpretazione è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 927 del 13/01/2022). In casi come questo pertanto, il mancato esperimento da parte dell’opponente della procedura di conciliazione prevista dal TICO non può determinare l’improcedibilità della domanda.
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