Scarica Sentenza Tribunale Bologna n. 1473-2024

L’invio della comunicazione a controparte dell’avvio della mediazione ostacola la decadenza dalla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo

Decadenza impedita dalla comunicazione dell’istanza di mediazione

La comunicazione alla controparte dell’istanza di avvio mediazione nel termine previsto dalla legge impedisce la decadenza dalla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Lo ha chiarito il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, nella sentenza n. 1473 del 17 maggio 2024.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Un soggetto ricorre in Tribunale, quale giudice d’appello, per impugnare la sentenza con cui il Giudice di Pace competente ha ritenuto tempestiva e meritevole di accoglimento l’opposizione avanzata nei confronti del decreto ingiuntivo emesso in favore della parte opposta per ottenere il pagamento degli oneri condominiali.

L’appellante, tra i vari motivi di impugnazione, fa presente che l’art. 5 comma 6 del dlgs n. 28/2010 stabilisce l’obbligatorietà della mediazione dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione a carico della parte opposta. L’obbligo della mediazione sorge una volta instaurato il processo. Tale procedura non può essere avviata prima di questo momento. Il giudizio di opposizione infatti ha una natura bifasica nel senso che il termine per l’opposizione non può essere interrotto e la procedura di mediazione deve essere attivata nella fase successiva ai provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 c.p.c da parte dell’attore e non dal debitore opponente in quanto convenuto sostanziale.

L’appellante insiste quindi per la riforma integrale della decisione del Giudice di Pace stante la tardività dell’opposizione. Controparte, nel resistere al gravame, ritiene infondato il motivo sollevato dalla parte opposta.

Comunicazione istanza di mediazione alla controparte: decadenza impedita

Per il Tribunale il motivo sollevato dall’appellante è infondato. L’articolo 5 co. 6 del dlgs n. 28/2010 prevede che “dal momento della comunicazione ad altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta….”.

Le SU della Cassazione n. 17781/2023 hanno precisato che la norma suddetta deve essere interpretata nel senso che la domanda di mediazione è come la domanda giudiziale per quanto riguarda la tutela del diritto fatto valere, poiché la stessa interrompe la prescrizione del diritto controverso come accade esattamente per ogni domanda giudiziale in base a quanto previsto dagli articoli 2943 e 2945 c.c.

La Cassazione nella decisione affronta un caso di mediazione facoltativa, chiarendo che la mediazione è consentita, come previsto dall’articolo 2 del dlgs n. 28/2010, per la conciliazione di ogni lite in materia di diritti disponibili e che tale attività, pur non essendo indispensabile al fine di proporre la domanda in giudizio, comporta l’affermazione da parte del soggetto  che la chiede, del  diritto di agire a tutela dei diritti per i quali tenta la conciliazione.

Nello stesso senso si sono espresse altre due Cassazione del 2018 e del 2019. Il comma 6 dell’articolo 5 del dlgs n. 28/2010 deve quindi essere esteso a tutti i termini processuali e sostanziali e a tutte le ipotesi di mediazione, compresa quella facoltativa, negoziale e statutaria che altrimenti non sarebbero disciplinate su questo punto.

L’articolo 5 infatti contiene dei precetti sia specifici che generali, come le conseguenze del termine di decadenza, compreso quello previsto per proporre lopposizione al decreto ingiuntivo. Vero che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione deve essere promossa, se obbligatoria o demandata dal giudice, dal creditore sostanziale ossia dalla parte opposta dopo la pronuncia dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria.

Tuttavia, anche dopo la riforma del 2022, il ricorrente per decreto ingiuntivo può sempre promuovere la domanda di mediazione sia prima che dopo la pronuncia del decreto ossia in pendenza del termine per l’opposizione oppure una volta ricevuto l’atto introduttivo del giudizio articolo 645 c.p.c. Solo per il giudice vale la regola che gli impone di pronunciare i provvedimenti ex articolo 648 e 649 c.p.c. prima di avviare la parte attrice sostanziale alla mediazione quando la stessa è obbligatoria o domandata.

Il legislatore ha manifestato sempre un atteggiamento di favore per gli strumenti di deflazione delle liti giudiziarie, per cui le parti hanno margini vasti di operatività a condizione che si tratti di diritti disponibili e che il ricorso alle procedure conciliative non venga adoperato per allungare i tempi del giudizio. Qualsiasi domanda, anche di accertamento negativo di un diritto di credito azionato tramite decreto ingiuntivo, può quindi essere introdotta dalla domanda di mediazione.

L’obiezione per la quale il debitore potrebbe in questo modo eludere il termine perentorio di 40 giorni per fare l’opposizione e allungare il momento della decisione art. 648 c.p.c. trova un giusto temperamento nel termine di 3 mesi previsto dall’articolo 6 del dlgs n.28/2010 per la durata della mediazione, prorogabile gli altri 3 solo prima della scadenza del trimestre e previa accordo scritto tra le parti. Il giudizio di opposizione quindi durerebbe solo tre mesi in più qualora il creditore non volesse concedere alcuna proroga.

L’attuale appellata ha fatto quindi un corretto uso della mediazione perché ravvisando un calcolo errato nei conteggi dell’amministrazione condominiale, prima di tutto ha pagato la somma che riteneva dovuta, comprese le spese legali di ingiunzione e di precetto e in seguito ha provato a definire la vertenza in sede di conciliazione.

L’opposizione deve quindi ritenersi tempestiva perché la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto è stata effettuata il 21.02.2021, la successiva comunicazione del deposito della domanda di mediazione con pec  è avvenuta il 26.03.2021 e la notifica dell’atto di citazione in opposizione successiva al deposito del verbale negativo di mediazione in data 24.04.2021 è stata effettuata il 29.04.2021.

Leggi anche: “Mediazione: interruzione decadenza e prescrizione solo con la comunicazione dell’istanza

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Opposizione a d.i.: stop decadenza con invio istanza mediazione

La sentenza n. 1473/2024 del Tribunale di Bologna stabilisce che la comunicazione dell’istanza di mediazione alla controparte, nei termini di legge, impedisce la decadenza dalla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Tale principio, coerente con l’art. 5 comma 6 del dlgs n. 28/2010 e l’orientamento della Cassazione, si applica a ogni tipo di mediazione e a tutti i termini processuali, favorendo gli strumenti deflattivi delle liti senza pregiudicare l’equità del giudizio.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 16/05/2024
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Carolina Gentili
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo

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L’invio della comunicazione a controparte dell’avvio della mediazione ostacola la decadenza dalla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo

Decadenza impedita dalla comunicazione dell’istanza di mediazione

La comunicazione alla controparte dell’istanza di avvio mediazione nel termine previsto dalla legge impedisce la decadenza dalla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Lo ha chiarito il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, nella sentenza n. 1473 del 17 maggio 2024.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Un soggetto ricorre in Tribunale, quale giudice d’appello, per impugnare la sentenza con cui il Giudice di Pace competente ha ritenuto tempestiva e meritevole di accoglimento l’opposizione avanzata nei confronti del decreto ingiuntivo emesso in favore della parte opposta per ottenere il pagamento degli oneri condominiali.

L’appellante, tra i vari motivi di impugnazione, fa presente che l’art. 5 comma 6 del dlgs n. 28/2010 stabilisce l’obbligatorietà della mediazione dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione a carico della parte opposta. L’obbligo della mediazione sorge una volta instaurato il processo. Tale procedura non può essere avviata prima di questo momento. Il giudizio di opposizione infatti ha una natura bifasica nel senso che il termine per l’opposizione non può essere interrotto e la procedura di mediazione deve essere attivata nella fase successiva ai provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 c.p.c da parte dell’attore e non dal debitore opponente in quanto convenuto sostanziale.

L’appellante insiste quindi per la riforma integrale della decisione del Giudice di Pace stante la tardività dell’opposizione. Controparte, nel resistere al gravame, ritiene infondato il motivo sollevato dalla parte opposta.

Comunicazione istanza di mediazione alla controparte: decadenza impedita

Per il Tribunale il motivo sollevato dall’appellante è infondato. L’articolo 5 co. 6 del dlgs n. 28/2010 prevede che “dal momento della comunicazione ad altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta….”.

Le SU della Cassazione n. 17781/2023 hanno precisato che la norma suddetta deve essere interpretata nel senso che la domanda di mediazione è come la domanda giudiziale per quanto riguarda la tutela del diritto fatto valere, poiché la stessa interrompe la prescrizione del diritto controverso come accade esattamente per ogni domanda giudiziale in base a quanto previsto dagli articoli 2943 e 2945 c.c.

La Cassazione nella decisione affronta un caso di mediazione facoltativa, chiarendo che la mediazione è consentita, come previsto dall’articolo 2 del dlgs n. 28/2010, per la conciliazione di ogni lite in materia di diritti disponibili e che tale attività, pur non essendo indispensabile al fine di proporre la domanda in giudizio, comporta l’affermazione da parte del soggetto  che la chiede, del  diritto di agire a tutela dei diritti per i quali tenta la conciliazione.

Nello stesso senso si sono espresse altre due Cassazione del 2018 e del 2019. Il comma 6 dell’articolo 5 del dlgs n. 28/2010 deve quindi essere esteso a tutti i termini processuali e sostanziali e a tutte le ipotesi di mediazione, compresa quella facoltativa, negoziale e statutaria che altrimenti non sarebbero disciplinate su questo punto.

L’articolo 5 infatti contiene dei precetti sia specifici che generali, come le conseguenze del termine di decadenza, compreso quello previsto per proporre lopposizione al decreto ingiuntivo. Vero che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione deve essere promossa, se obbligatoria o demandata dal giudice, dal creditore sostanziale ossia dalla parte opposta dopo la pronuncia dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria.

Tuttavia, anche dopo la riforma del 2022, il ricorrente per decreto ingiuntivo può sempre promuovere la domanda di mediazione sia prima che dopo la pronuncia del decreto ossia in pendenza del termine per l’opposizione oppure una volta ricevuto l’atto introduttivo del giudizio articolo 645 c.p.c. Solo per il giudice vale la regola che gli impone di pronunciare i provvedimenti ex articolo 648 e 649 c.p.c. prima di avviare la parte attrice sostanziale alla mediazione quando la stessa è obbligatoria o domandata.

Il legislatore ha manifestato sempre un atteggiamento di favore per gli strumenti di deflazione delle liti giudiziarie, per cui le parti hanno margini vasti di operatività a condizione che si tratti di diritti disponibili e che il ricorso alle procedure conciliative non venga adoperato per allungare i tempi del giudizio. Qualsiasi domanda, anche di accertamento negativo di un diritto di credito azionato tramite decreto ingiuntivo, può quindi essere introdotta dalla domanda di mediazione.

L’obiezione per la quale il debitore potrebbe in questo modo eludere il termine perentorio di 40 giorni per fare l’opposizione e allungare il momento della decisione art. 648 c.p.c. trova un giusto temperamento nel termine di 3 mesi previsto dall’articolo 6 del dlgs n.28/2010 per la durata della mediazione, prorogabile gli altri 3 solo prima della scadenza del trimestre e previa accordo scritto tra le parti. Il giudizio di opposizione quindi durerebbe solo tre mesi in più qualora il creditore non volesse concedere alcuna proroga.

L’attuale appellata ha fatto quindi un corretto uso della mediazione perché ravvisando un calcolo errato nei conteggi dell’amministrazione condominiale, prima di tutto ha pagato la somma che riteneva dovuta, comprese le spese legali di ingiunzione e di precetto e in seguito ha provato a definire la vertenza in sede di conciliazione.

L’opposizione deve quindi ritenersi tempestiva perché la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto è stata effettuata il 21.02.2021, la successiva comunicazione del deposito della domanda di mediazione con pec  è avvenuta il 26.03.2021 e la notifica dell’atto di citazione in opposizione successiva al deposito del verbale negativo di mediazione in data 24.04.2021 è stata effettuata il 29.04.2021.

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