In una mediazione in cui era presente il solo difensore, i sensi dell’art. 210 c.p.c. il giudice ordina all’Organismo di Mediazione il deposito della procura della parte al difensore.

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2017

tra S.S. ATTORE/I

Assicurazione S. CONVENUTO/I

Oggi 17 ottobre 2017, alle ore 12,28 innanzi al dott. Francesca Neri, sono comparsi:

Per S.M. l’avv. L.S. il quale fa presente che la mediazione si è svoltà in videoconferenza e che non era presente la parte convenuta personalmente, ma solo il difensore.

Per Assicurazione S. l’avv. G.B. e l’avv. P.S. ; oggi sostituiti dall’avv. R.A. che fa presente che dal verbale emerge come l’Assicurazione S.  fosse presente per mezzo dell’avv. S.B. , a ciò abilitata con procura.

Il Giudice

Su richiesta dell’avv. L.S. , visto l’art. 210 c.p.c. ordina all’Organismo di Mediazione  di depositare copia della procura dell’Assicurazione S.  in favore dell’avv. P.S.  relativa alla mediazione di cui al verbale del 3 maggio 2017; assegna alla difesa di parte ricorrente termine fino al 30 ottobre 2017 per comunicare all’Organismo di Mediazione il presente provvedimento  e all’Organismo di Mediazione  termine fino al 30 novembre 2017  per eseguire la produzione, mediante deposito cartaceo presso la Cancelleria a cura dello stesso Organismo di Mediazione; rinvia all’udienza del 25 gennaio 2018 ore 12.

Il Giudice

dott. Francesca Neri

Il giudice ordina all’Organismo di Mediazione di depositare la copia della procura all’avvocato che ha partecipato in una mediazione

Nel caso tra S.S. e Assicurazione S., è emerso che durante la mediazione in videoconferenza era presente solo il difensore della parte convenuta. Su richiesta dell’avvocato della parte attrice e ai sensi dell’art. 210 c.p.c., il Tribunale di Bologna ha ordinato all’Organismo di Mediazione di depositare la procura della convenuta in favore del proprio legale. È stato fissato il termine per la comunicazione del provvedimento e il successivo deposito della documentazione, rinviando l’udienza al 25 gennaio 2018.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 17/11/2017
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Francesca Neri
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

In una mediazione in cui era presente il solo difensore, i sensi dell’art. 210 c.p.c. il giudice ordina all’Organismo di Mediazione il deposito della procura della parte al difensore.

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxx/2017

tra S.S. ATTORE/I

Assicurazione S. CONVENUTO/I

Oggi 17 ottobre 2017, alle ore 12,28 innanzi al dott. Francesca Neri, sono comparsi:

Per S.M. l’avv. L.S. il quale fa presente che la mediazione si è svoltà in videoconferenza e che non era presente la parte convenuta personalmente, ma solo il difensore.

Per Assicurazione S. l’avv. G.B. e l’avv. P.S. ; oggi sostituiti dall’avv. R.A. che fa presente che dal verbale emerge come l’Assicurazione S.  fosse presente per mezzo dell’avv. S.B. , a ciò abilitata con procura.

Il Giudice

Su richiesta dell’avv. L.S. , visto l’art. 210 c.p.c. ordina all’Organismo di Mediazione  di depositare copia della procura dell’Assicurazione S.  in favore dell’avv. P.S.  relativa alla mediazione di cui al verbale del 3 maggio 2017; assegna alla difesa di parte ricorrente termine fino al 30 ottobre 2017 per comunicare all’Organismo di Mediazione il presente provvedimento  e all’Organismo di Mediazione  termine fino al 30 novembre 2017  per eseguire la produzione, mediante deposito cartaceo presso la Cancelleria a cura dello stesso Organismo di Mediazione; rinvia all’udienza del 25 gennaio 2018 ore 12.

Il Giudice

dott. Francesca Neri

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