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Nel procedimento di opposizione allo sfratto per morosità la domanda riconvenzionale che oppone un contro-credito non è soggetta alla mediazione
Sfratto: la convenzionale che oppone un contro-credito non è soggetta alla mediazione
Nel giudizio di opposizione alla convalida dello sfratto per morosità, la domanda riconvenzionale che viene proposta dalla società conduttrice intimata con cui chiede l’accertamento di un contro-credito da opporre in compensazione a quanto richiesto dalla parte intimante non è soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda. Lo ha affermato il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2305/2023.
Sfratto per morosità e domanda riconvenzionale per compensazione
La locatrice si rivolge al Tribunale competente per far accertare l’inadempimento della controparte in relazione al mancato pagamento della somma intimata e degli importi maturati successivamente e per ottenere la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato in applicazione della clausola risolutiva espressa contemplata dall’art. 1456 cc e richiamata nel contratto. In via subordinata chiede l’accertamento e la dichiarazione del grave inadempimento della convenuta per sua colpa ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c con conseguente condanna al pagamento dell’importo dovuto.
La parte intimata in sede di opposizione alla convalida di sfratto espone a sua difesa l’intervenuta compensazione delle rispettive ragioni creditorie, per la stessa quindi nessun importo è dovuto alla controparte. In caso di mancato accoglimento di detta tesi difensiva parte convenuta chiede di accertare e dichiarare la riduzione dell’importo dei canoni dovuti e la compensazione dei crediti nella misura del 50% della morosità al fine di risarcire i danni patiti dalla stessa per il parziale godimento dei locali e per l’esecuzione di lavori nell’immobile a sue spese.
La riconvenzionale che non amplia l’oggetto della domanda non è soggetto alla mediazione
Il giudice pronuncia ordinanza di rilascio, dispone il mutamento del rito e assegna alle parti un termine per esperire la mediazione. La conduttrice intimata si oppone alla convalida e si apre così la causa di opposizione. Il Giudice prende atto dell’esito negativo della mediazione e assegna alle parti i termini per memorie e documenti fissando udienza per la comparizione delle parti.
Parte locatrice deduce l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione e chiede la conferma dell’ordinanza di rilascio.
Parte convenuta però nelle sue difese eccepisce la non estensibilità della condizione di procedibilità contemplata dal decreto legislativo n. 28/2010 alla domanda riconvenzionale proposta perché la materia del contendere non è stata ampliata.
Il Giudice rileva che in effetti, nel presente giudizio, la parte locatrice dapprima ha eccepito l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione, poi però ha abbandonato tale eccezione, visto che in sede giudiziale è stato esperito il procedimento di mediazione.
Sul punto il Giudice precisa pertanto che trattavasi di eccezione non condivisibile in quanto:
- il procedimento di mediazione è stato avviato correttamente dalla parte intimante;
- la domanda riconvenzionale della società intimata con cui ha opposto un contro-credito da compensare con quello azionato dalla locatrice ha ampliato solo il petitum ma non l’oggetto della controversia, per cui il procedimento di mediazione avviato deve considerarsi sufficiente a integrare la condizione di procedibilità.
Leggi la recente sentenza della “Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione”