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Il caso: una controversia bancaria finita prima di cominciare

Con atto di citazione, una cittadina conveniva in giudizio un istituto di credito postale e una banca, lamentando l’applicazione di tassi di interesse illegali su due contratti di finanziamento personale, stipulati presso un ufficio postale. La ricorrente chiedeva la restituzione degli interessi ritenuti non dovuti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.

Entrambe le parti convenute contestavano la domanda nel merito, eccependo in via preliminare la genericità dell’atto di citazione e l’infondatezza di tutte le pretese avanzate.

L’ordine del giudice e il silenzio della parte attrice

All’esito della prima udienza, il Tribunale di Avellino ordinava alle parti di introdurre il procedimento di mediazione, assegnando un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento (avvenuta il 14 giugno 2023).

Alla successiva udienza, le difese delle parti convenute eccepivano che nessun procedimento di mediazione era stato avviato. La parte attrice non deduceva nulla sul punto, non depositava note scritte nel termine concesso e non compariva nemmeno all’udienza di discussione fissata dal giudice.

Il quadro normativo: mediazione obbligatoria nelle controversie bancarie

Il Tribunale richiama il quadro normativo applicabile. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, il giudice che rileva che la mediazione non è stata esperita in una materia per cui essa costituisce condizione di procedibilità può disporre che le parti vi ricorrano, fissando la successiva udienza dopo il decorso del termine di legge. Le controversie in materia bancaria rientrano espressamente tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria.

Il principio giurisprudenziale: conta lo svolgimento, non l’avvio

Il punto giuridico centrale della sentenza riguarda l’interpretazione del termine indicato dal giudice nell’ordinanza di mediazione. Sul punto, il Tribunale si allinea all’orientamento della Cassazione civile (Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035), secondo cui:

“Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma 2-bis, D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.”

In altri termini, il termine di quindici giorni serve ad avviare la procedura, ma la condizione di procedibilità è soddisfatta solo quando le parti si sono effettivamente presentate davanti al mediatore, anche se l’incontro si è concluso senza accordo. Il dies ad quem è l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non la scadenza dell’invito iniziale.

La decisione: improcedibilità e condanna alle spese

Accertato che la parte attrice non aveva né avviato né tantomeno svolto alcuna procedura di mediazione, il Tribunale di Avellino dichiarava improcedibili le domande proposte e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, liquidate in base alle tariffe forensi vigenti e tenendo conto del valore della causa e della limitata attività difensiva svolta.

Il giudice escludeva la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., in assenza delle condizioni di legge.

Le implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

Questa sentenza offre indicazioni operative precise per chi opera nel contenzioso bancario e, più in generale, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria.

Per gli avvocati, il monito è chiaro: quando il giudice ordina la mediazione, non è sufficiente depositare la domanda di avvio entro i quindici giorni indicati. Occorre portare la procedura al primo incontro davanti al mediatore entro la data della successiva udienza. La mancata presentazione, anche di una sola parte, senza giustificato motivo, espone il cliente al rischio di una declaratoria di improcedibilità, con condanna alle spese, prima ancora che il giudice entri nel merito della controversia.

Per i mediatori e gli organismi di mediazione, la pronuncia conferma che il primo incontro ha un peso processuale significativo: è il momento in cui la condizione di procedibilità si considera formalmente soddisfatta. La corretta gestione dei tempi e la verifica della convocazione di tutte le parti diventano, in questo quadro, elementi di rilevanza non solo organizzativa ma anche giuridica.

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Tribunale di Avellino

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Mediazione ope iudicis in materia bancaria: mancata attivazione e improcedibilità della domanda

In tema di mediazione obbligatoria disposta dal giudice nel corso del processo (c.d. mediazione ope iudicis), la condizione di procedibilità si considera soddisfatta solo se la procedura di mediazione si è concretamente svolta, intendendosi per tale lo svolgimento del primo incontro davanti al mediatore, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice. Non è sufficiente il mero avvio del procedimento nel termine di quindici giorni indicato nell'ordinanza. Il mancato esperimento, non giustificato da alcuna deduzione difensiva, determina la declaratoria di improcedibilità delle domande attoree con condanna alle spese.

Data sentenza: 20/12/2023
N° sentenza: N. 195-2023
Curia: Tribunale di Avellino
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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La mediazione online non cancella il territorio: se l’organismo non ha sede nel circondario competente, la procedura non vale

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 843 del 22 aprile 2026, affronta uno dei temi più attuali nella pratica della mediazione obbligatoria: la digitalizzazione della procedura non consente di aggirare il criterio di competenza territoriale dell’organismo. Se l’organismo non ha una sede, principale o secondaria, nel circondario del giudice territorialmente competente, la mediazione non soddisfa la condizione di procedibilità, anche se si è svolta integralmente da remoto.

Data sentenza: 22/04/2026
N° sentenza: N. 843-2026
Curia: Tribunale di Avellino
Argomento/i: mediazione telematica
Materia/e: competenza teritoriale

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Competenza in mediazione anche se in modalità telematica

La sentenza n. 1445/2025 del Tribunale di Avellino stabilisce che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione sia un requisito imprescindibile, anche in caso di procedura telematica. Quest'ultima è infatti considerata una mera modalità di svolgimento e non derogabile rispetto al foro competente. Nel caso di specie, l'istanza presentata a un organismo territorialmente incompetente ha determinato l'improcedibilità della domanda del creditore e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 02/10/2025
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Antonio Pasquariello
Argomento/i: mediazione telematica
Materia/e: Competenza territoriale

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Mediazione presso organismo incompetente equivale ad omessa instaurazione

Secondo la sentenza n. 1445/2025 del Tribunale di Avellino, l'avvio della mediazione obbligatoria presso un organismo territorialmente incompetente equivale all'omessa instaurazione della procedura. Tale vizio procedurale, riscontrato in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo per appalto, comporta l'inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale e la conseguente revoca del decreto, poiché l'istanza presentata in un foro diverso da quello competente non produce alcun effetto.

Data sentenza: 02/10/2025
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Antonio Pasquariello
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: competenza teritoriale

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Impugnazione delibera condominiale: mediazione valida con causa petendi

La sentenza n. 1218/2025 del Tribunale di Avellino stabilisce che la domanda di mediazione per l'impugnazione di una delibera condominiale non può essere generica, ma deve contenere elementi minimi per essere valida. Nello specifico, l'istanza deve indicare la delibera contestata, il provvedimento richiesto (nullità o annullabilità) e i motivi dell'impugnazione. La mancanza di tali dettagli rende il tentativo di conciliazione inefficace, determinando l'improcedibilità della successiva azione giudiziale.

Data sentenza: 11/08/2025
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Michela Palladino
Argomento/i: Delibera condominiale
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Impugnazione delibera: la domanda di mediazione deve indicare i motivi

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 530/2025, ha dichiarato improcedibile l'impugnazione di una delibera condominiale a causa di un'istanza di mediazione generica. Il giudice ha stabilito che, per essere valida, la domanda di mediazione deve indicare puntualmente la delibera contestata, i motivi di impugnazione e l'istanza giudiziale specifica. La mancanza di simmetria tra mediazione e atto giudiziale preclude l'effetto interruttivo dei termini, determinando l'inammissibilità per decadenza.

Data sentenza: 03/04/2025
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Michela Palladino
Argomento/i: Impugnazione delibera
Materia/e: Condominio

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Luce e gas: la mancata conciliazione non comporta automatica improcedibilità

La sentenza n. 2155/2024 del Tribunale di Avellino stabilisce che, nelle liti su luce e gas, il mancato tentativo obbligatorio di conciliazione non comporta l'improcedibilità automatica della domanda. Il giudice può infatti sospendere il processo e concedere un termine per adempiere a tale obbligo, analogamente a quanto avviene per la mediazione. Tuttavia, se l'utente, nonostante il termine concesso, non attiva la procedura conciliatoria, il ricorso viene dichiarato improcedibile per difetto di condizione.

Data sentenza: 28/10/2024
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Antonio Pasquariello
Argomento/i: Liti in materia luce e gas

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Ok alla mediazione al posto della negoziazione se l’incontro è effettivo

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 823/2024, ha dichiarato improcedibile una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale in materia di trasporti. Nonostante l'obbligo di negoziazione assistita, l'attrice aveva esperito la mediazione, procedura ritenuta sufficiente per soddisfare la condizione di procedibilità. Tuttavia, l'efficacia di tale tentativo è subordinata all'effettivo incontro tra le parti; l'assenza dell'attrice agli appuntamenti ha violato il principio di effettività.

Data sentenza: 26/04/2024
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Teresa Cianciulli

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Opposizione a decreto ingiuntivo: mediazione a carico del creditore

Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 177/2024, ha ribadito che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione ricade sul creditore opposto. Uniformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, il giudice ha identificato nel creditore l'attore in senso sostanziale. Di conseguenza, il mancato avvio della procedura di conciliazione comporta l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.

Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Sossio Pellecchia
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Convocazione in mediazione alla parte personalmente se non ha eletto domicilio presso il suo avvocato

Il Tribunale di Avellino (sent. 178/2023) ha stabilito che la convocazione in mediazione debba essere notificata personalmente alla parte e non al suo difensore, salvo esplicito domicilio eletto per la fase stragiudiziale. Nel caso esaminato, la PEC inviata solo al legale non ha soddisfatto la condizione di procedibilità, poiché la procura alle liti riguardava solo la fase giudiziale. Tale irregolarità ha determinato l'improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Data sentenza: 01/02/2023
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Maila Casale
Argomento/i: convocazione in mediazione +1
Materia/e: convocazione in mediazione +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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