Scarica Sentenza Tribunale di Avellino n. 195-2023
Il caso: una controversia bancaria finita prima di cominciare
Con atto di citazione, una cittadina conveniva in giudizio un istituto di credito postale e una banca, lamentando l’applicazione di tassi di interesse illegali su due contratti di finanziamento personale, stipulati presso un ufficio postale. La ricorrente chiedeva la restituzione degli interessi ritenuti non dovuti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.
Entrambe le parti convenute contestavano la domanda nel merito, eccependo in via preliminare la genericità dell’atto di citazione e l’infondatezza di tutte le pretese avanzate.
L’ordine del giudice e il silenzio della parte attrice
All’esito della prima udienza, il Tribunale di Avellino ordinava alle parti di introdurre il procedimento di mediazione, assegnando un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento (avvenuta il 14 giugno 2023).
Alla successiva udienza, le difese delle parti convenute eccepivano che nessun procedimento di mediazione era stato avviato. La parte attrice non deduceva nulla sul punto, non depositava note scritte nel termine concesso e non compariva nemmeno all’udienza di discussione fissata dal giudice.
Il quadro normativo: mediazione obbligatoria nelle controversie bancarie
Il Tribunale richiama il quadro normativo applicabile. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla legge n. 98/2013, il giudice che rileva che la mediazione non è stata esperita in una materia per cui essa costituisce condizione di procedibilità può disporre che le parti vi ricorrano, fissando la successiva udienza dopo il decorso del termine di legge. Le controversie in materia bancaria rientrano espressamente tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria.
Il principio giurisprudenziale: conta lo svolgimento, non l’avvio
Il punto giuridico centrale della sentenza riguarda l’interpretazione del termine indicato dal giudice nell’ordinanza di mediazione. Sul punto, il Tribunale si allinea all’orientamento della Cassazione civile (Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035), secondo cui:
“Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 2, e comma 2-bis, D.Lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione.”
In altri termini, il termine di quindici giorni serve ad avviare la procedura, ma la condizione di procedibilità è soddisfatta solo quando le parti si sono effettivamente presentate davanti al mediatore, anche se l’incontro si è concluso senza accordo. Il dies ad quem è l’udienza di rinvio fissata dal giudice, non la scadenza dell’invito iniziale.
La decisione: improcedibilità e condanna alle spese
Accertato che la parte attrice non aveva né avviato né tantomeno svolto alcuna procedura di mediazione, il Tribunale di Avellino dichiarava improcedibili le domande proposte e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, liquidate in base alle tariffe forensi vigenti e tenendo conto del valore della causa e della limitata attività difensiva svolta.
Il giudice escludeva la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., in assenza delle condizioni di legge.
Le implicazioni pratiche per avvocati e mediatori
Questa sentenza offre indicazioni operative precise per chi opera nel contenzioso bancario e, più in generale, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria.
Per gli avvocati, il monito è chiaro: quando il giudice ordina la mediazione, non è sufficiente depositare la domanda di avvio entro i quindici giorni indicati. Occorre portare la procedura al primo incontro davanti al mediatore entro la data della successiva udienza. La mancata presentazione, anche di una sola parte, senza giustificato motivo, espone il cliente al rischio di una declaratoria di improcedibilità, con condanna alle spese, prima ancora che il giudice entri nel merito della controversia.
Per i mediatori e gli organismi di mediazione, la pronuncia conferma che il primo incontro ha un peso processuale significativo: è il momento in cui la condizione di procedibilità si considera formalmente soddisfatta. La corretta gestione dei tempi e la verifica della convocazione di tutte le parti diventano, in questo quadro, elementi di rilevanza non solo organizzativa ma anche giuridica.