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L’esperimento della mediazione realizza la condizione di procedibilità della domanda, purchè l’incontro sia concreto ed effettivo
Mediazione vs negoziazione
In una controversia soggetta a negoziazione assistita, l’esperimento della mediazione realizza la condizione di procedibilità purchè l’incontro sia concreto ed effettivo. Così la seconda sezione civile del tribunale di Avellino, nella sentenza n. 823/2024, pronunciandosi su una lite avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale.
La vicenda
Parte attrice sosteneva di essersi avvalsa, nello svolgimento della propria attività di corriere/spedizioniere, dell’ausilio della società convenuta ma quest’ultima si rendeva inadempiente in più occasioni, provvedendo alla consegna della merce con notevole ritardo ovvero consegnando merce gravemente danneggiata. In conseguenza di tali comportamenti, l’attrice riceveva innumerevoli reclami, sosteneva importanti spese per la riparazione dei beni danneggiati e subiva un danno all’immagine commerciale. Instauratosi li contraddittorio, la convenuta si costituiva eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda, non avendo l’attrice esperito la procedura di negoziazione assistita. Nel merito, eccepiva poi la carenza di legittimazione attiva della società attrice rispetto alla domanda di risarcimento danni, essendo legittimati ad agire i soli destinatari finali delle merci, nonché l’infondatezza della domanda. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Improcedibilità della citazione
In via preliminare, rispetto alle questioni di merito sottese ala decisione, il giudice rilevava l’improcedibilità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 1 comma 249 della l. 190/2014. Invero, affermava, “dalla qualificazione (pacifica ed evidente sula scorta della lettura degli atti di causa) del contratto intercorso tra le parti come contratto di trasporto, discende l’obbligatorietà della procedura indicata dalla suddetta legge”. In punto di diritto, rilevava ancora infatti il giudicante, “in tale materia, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo I del dl n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, costituisce condizione per l’attore per l’esercizio in giudizio della relativa azione”. Inoltre, l’art. 3 comma 1 del suddetto dl dispone espressamente che “allorché l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Nel caso di specie, a seguito della tempestiva eccezione sollevata dalla società convenuta, li Giudice assegnava all’attrice il termine di gg. 15 per l’avvio della procedura omessa. Tuttavia, la stessa non veniva mai avviata.
Mediazione condizione di procedibilità
In luogo della negoziazione, parte attrice affermava di aver soddisfatto la condizione di procedibilità, avendo depositato istanza di mediazione. Riteneva applicabile, perciò, il principio di diritto secondo cui “la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita” (cfr. Corte d’Appello di Roma, n.7272/2023). Però, afferma il giudicante, “se è vero che la mediazione soddisfa pienamente la condizione di procedibilità rappresentata anche dalla negoziazione assistita (trattandosi di una procedura più completa); è parimenti vero che tale efficacia va riconosciuta a condizione che l’incontro tra le parti dinanzi al mediatore abbia effettivamente luogo”. Nella fattispecie, invece, rileva il tribunale, la società attrice non è stata presente, neppure a mezzo difensore munito di procura specifica, né al primo incontro di mediazione né a quello successivo. Perciò, “la mancata presenza del legale rappresentante della società attrice, di un suo delegato o del difensore – questi ultimi muniti dei poteri necessari come affermato da giurisprudenza consolidata (Corte d’Appello di Napoli, sez. VI, n. 3843/2022) – costituisce violazione del principio di effettività”. La domanda, dunque, è dichiarata improcedibile.
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