Scarica Sentenza Tribunale di  Avellino N.1218-2025

Domanda di mediazione: occorre indicare la delibera condominiale impugnata, la richiesta di nullità o annullabilità e i motivi o vizi di impugnazione

Domanda di mediazione: contenuto
Nelle controversie che hanno ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la validità e l’efficacia della domanda di mediazione obbligatoria dipendono dal suo contenuto. Per adempiere correttamente alla condizione di procedibilità e per consentire una reale possibilità di conciliazione, l’istanza presentata all’organismo deve specificare i seguenti elementi: quale delibera assembleare si intende contestare; il provvedimento che si richiede al giudice (ovvero se si chiede la nullità o l’annullabilità) nell’eventualità che il tentativo di mediazione fallisca e una sintetica, ma chiara, indicazione dei motivi o dei vizi su cui si fonda l’impugnazione. La mancanza di questi elementi rende l’istanza generica, la mediazione non si considera validamente espletata, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. Lo ha precisato il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1218/2025.

Asimmetria del petitum tra domanda di mediazione e giudiziale
Due condomini convengono in giudizio il Condominio di cui fanno parte, deducendo l’illegittimità della delibera assembleare del 22 marzo 2022. Le doglianze sono diverse e riguardano la modalità di approvazione dei bilanci (consuntivo 2020 e preventivo 2021), il mancato rispetto del regolamento in materia di ripartizione delle spese e l’omessa specificazione dei criteri per le spese straordinarie autorizzate. Gli attori lamentano anche il mancato accesso agli atti contabili e l’omissione di aggiornamenti sul recupero crediti. Gli attori chiedono quindi la dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera. Il Condominio si costituisce in giudizio, eccependo l’invalidità del procedimento di mediazione a causa dell’asimmetria del petitum tra l’istanza stragiudiziale e l’atto di citazione. Chiede quindi al giudice di dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Domanda di mediazione: contenuto indispensabile
Il Tribunale ritiene assorbente l’eccezione di improcedibilità rispetto a ogni altra questione. Il cuore della decisione verte infatti sul contenuto necessario della domanda di mediazione nelle controversie condominiali, per le quali la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 del D.Lgs. 28/10. Il Tribunale sottolinea che l’istanza di mediazione, in virtù della sua valenza deflattiva e per consentire alla controparte di esercitare un’effettiva difesa, deve possedere un contenuto minimo, in analogia con gli atti processuali (art. 125 c.p.c.). Per essere considerata valida ed efficace e per espletare correttamente la sua funzione, la domanda di mediazione finalizzata all’impugnazione di una delibera condominiale deve necessariamente indicare:

  • la delibera che si intende impugnare (l’oggetto);
  • l’enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che si richiede al giudice in caso di fallimento della conciliazione (petitum);
  • la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione (causa petendi).

La mancata specificazione di tali elementi impedisce al condominio evocato di conoscere la materia del futuro contendere e di partecipare con cognizione di causa al procedimento, rendendo di fatto impossibile l’obiettivo conciliativo.

Asimmetria e decadenza: mediazione invalida
Il Tribunale riscontra che l’istanza di mediazione presentata dagli attori mancava dei requisiti minimi richiesti dalla legge. A differenza del dettagliato atto di citazione, l’istanza conteneva la sola, generica dicitura: “impugnativa delibera assembleare del 22.03.2022 notificata il 29.03.2022”.

Mancavano totalmente:

  • la specificazione dei singoli motivi e dei vizi (la causa petendi);
  • l’enunciazione degli elementi di nullità e/o annullabilità richiesti (petitum);
  • il riferimento ai singoli punti (OdG) della delibera impugnata.

Il Tribunale afferma che occorre rispettare il principio di necessaria simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e la domanda giudiziale. Una domanda di mediazione generica non può infatti considerarsi validamente espletata.

Leggi anche: Mediazione priva del contenuto minimo: domanda improcedibile 

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Impugnazione delibera condominiale: mediazione valida con causa petendi

La sentenza n. 1218/2025 del Tribunale di Avellino stabilisce che la domanda di mediazione per l’impugnazione di una delibera condominiale non può essere generica, ma deve contenere elementi minimi per essere valida. Nello specifico, l’istanza deve indicare la delibera contestata, il provvedimento richiesto (nullità o annullabilità) e i motivi dell’impugnazione. La mancanza di tali dettagli rende il tentativo di conciliazione inefficace, determinando l’improcedibilità della successiva azione giudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 11/08/2025
Curia: Tribunale di Avellino
Giudice: Michela Palladino
Argomento/i: Delibera condominiale
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda di mediazione: occorre indicare la delibera condominiale impugnata, la richiesta di nullità o annullabilità e i motivi o vizi di impugnazione

Domanda di mediazione: contenuto
Nelle controversie che hanno ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la validità e l’efficacia della domanda di mediazione obbligatoria dipendono dal suo contenuto. Per adempiere correttamente alla condizione di procedibilità e per consentire una reale possibilità di conciliazione, l’istanza presentata all’organismo deve specificare i seguenti elementi: quale delibera assembleare si intende contestare; il provvedimento che si richiede al giudice (ovvero se si chiede la nullità o l’annullabilità) nell’eventualità che il tentativo di mediazione fallisca e una sintetica, ma chiara, indicazione dei motivi o dei vizi su cui si fonda l’impugnazione. La mancanza di questi elementi rende l’istanza generica, la mediazione non si considera validamente espletata, con conseguente improcedibilità della successiva domanda giudiziale. Lo ha precisato il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1218/2025.

Asimmetria del petitum tra domanda di mediazione e giudiziale
Due condomini convengono in giudizio il Condominio di cui fanno parte, deducendo l’illegittimità della delibera assembleare del 22 marzo 2022. Le doglianze sono diverse e riguardano la modalità di approvazione dei bilanci (consuntivo 2020 e preventivo 2021), il mancato rispetto del regolamento in materia di ripartizione delle spese e l’omessa specificazione dei criteri per le spese straordinarie autorizzate. Gli attori lamentano anche il mancato accesso agli atti contabili e l’omissione di aggiornamenti sul recupero crediti. Gli attori chiedono quindi la dichiarazione di nullità e/o annullabilità della delibera. Il Condominio si costituisce in giudizio, eccependo l’invalidità del procedimento di mediazione a causa dell’asimmetria del petitum tra l’istanza stragiudiziale e l’atto di citazione. Chiede quindi al giudice di dichiarare l’improcedibilità della domanda.

Domanda di mediazione: contenuto indispensabile
Il Tribunale ritiene assorbente l’eccezione di improcedibilità rispetto a ogni altra questione. Il cuore della decisione verte infatti sul contenuto necessario della domanda di mediazione nelle controversie condominiali, per le quali la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 del D.Lgs. 28/10. Il Tribunale sottolinea che l’istanza di mediazione, in virtù della sua valenza deflattiva e per consentire alla controparte di esercitare un’effettiva difesa, deve possedere un contenuto minimo, in analogia con gli atti processuali (art. 125 c.p.c.). Per essere considerata valida ed efficace e per espletare correttamente la sua funzione, la domanda di mediazione finalizzata all’impugnazione di una delibera condominiale deve necessariamente indicare:

  • la delibera che si intende impugnare (l’oggetto);
  • l’enunciazione del provvedimento (nullità o annullabilità) che si richiede al giudice in caso di fallimento della conciliazione (petitum);
  • la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione (causa petendi).

La mancata specificazione di tali elementi impedisce al condominio evocato di conoscere la materia del futuro contendere e di partecipare con cognizione di causa al procedimento, rendendo di fatto impossibile l’obiettivo conciliativo.

Asimmetria e decadenza: mediazione invalida
Il Tribunale riscontra che l’istanza di mediazione presentata dagli attori mancava dei requisiti minimi richiesti dalla legge. A differenza del dettagliato atto di citazione, l’istanza conteneva la sola, generica dicitura: “impugnativa delibera assembleare del 22.03.2022 notificata il 29.03.2022”.

Mancavano totalmente:

  • la specificazione dei singoli motivi e dei vizi (la causa petendi);
  • l’enunciazione degli elementi di nullità e/o annullabilità richiesti (petitum);
  • il riferimento ai singoli punti (OdG) della delibera impugnata.

Il Tribunale afferma che occorre rispettare il principio di necessaria simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e la domanda giudiziale. Una domanda di mediazione generica non può infatti considerarsi validamente espletata.

Leggi anche: Mediazione priva del contenuto minimo: domanda improcedibile 

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