Scarica Sentenza Tribunale di Avellino N.530-2025
Se la domanda di mediazione non indica i motivi di impugnazione della delibera condominiale la domanda giudiziale non è procedibile
Domanda improcedibile: istanza di mediazione priva dei motivi di impugnazione
Nel contesto dell’impugnazione di una delibera assembleare condominiale, soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione, la domanda di mediazione, al fine di produrre i suoi effetti giuridici, deve necessariamente includere la puntuale individuazione della delibera oggetto di contestazione, l’esplicita formulazione della domanda giudiziale (declaratoria di nullità o annullamento) da promuoversi in caso di esito negativo della mediazione, e una concisa esposizione dei motivi di impugnazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Avellino nella sentenza n. 530/2025.
Impugnazione delibera condominiale: eccezione di improcedibilità
Un condomino impugna una delibera condominiale adottata il 24/02/2023, sostenendone la nullità o annullabilità per violazione degli articoli 1130-bis e 1130 n. 7 c.c., a causa di irregolarità nel rendiconto (mancanza di trasparenza, omissioni contabili, gestione infedele). In giudizio chiede quindi la declaratoria di nullità o di annullamento della delibera. Il condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepisce l’improcedibilità della domanda per invalidità del tentativo obbligatorio di mediazione; la decadenza ex art. 1137 c.c. per decorso dei termini e la carenza di legittimazione attiva dell’attore. Il convenuto chiede quindi il rigetto della domanda. In giudizio si costituisce anche il figlio dell’attore, non ancora erede, chiedendo l’interruzione del processo a causa della morte del padre. Il Tribunale però rigetta tale richiesta, chiarendo che per produrre l’interruzione ex art. 300 c.p.c., la morte della parte difesa dal procuratore deve essere dichiarata dallo stesso legale nel processo. Nel caso in esame però, la dichiarazione è pervenuta dal figlio e non dal procuratore costituito. Non vi è stata inoltre una rinuncia effettiva del mandato da parte del legale dell’attore e la costituzione volontaria del figlio dell’attore comporta la prosecuzione, non l’interruzione del giudizio.
Domanda giudiziale improcedibile: domanda di mediazione generica
Il Tribunale nel decidere la controversia ritiene assorbente esaminare l’eccezione di improcedibilità della domanda per difetto di mediazione, prevista obbligatoriamente dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010 per le controversie condominiali. In base alla normativa, l’istanza di mediazione deve contenere l’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e dei motivi della pretesa. L’istanza presentata dall’attore però risulta generica, limitandosi a indicare “impugnativa delibera assemblea 24/02/2023 – vizi di nullità e annullabilità”, senza specificare le delibere impugnate e i motivi di dette impugnazioni. Il Tribunale nella motivazione richiama la giurisprudenza (es. Tribunale di Roma, sent. n. 259/2022) che stabilisce l’obbligo di simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale. In mancanza di tale corrispondenza, la mediazione deve infatti da ritenersi invalida, e non produttiva dell’effetto interruttivo e del termine decadenziale previsto dall’art. 1137 c.c. per l’impugnazione delle delibere condominiali. Il Tribunale precisa inoltre che, nel contesto delle impugnazioni condominiali, l’istanza di mediazione serve anche a evitare la decadenza: una mediazione invalidamente svolta non può essere sanata da un successivo rinvio, poiché non sospende il termine.
La domanda giudiziale quindi viene dichiarata improcedibile e l’impugnazione inammissibile per intervenuta decadenza, in quanto l’istanza di mediazione non conteneva gli elementi minimi richiesti.
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