Scarica Sentenza Tribunale di Napoli 2024
Mediazione valida se partecipa un solo litisconsorte necessario, se la mancata partecipazione delle altre parti è causata dalla negligenza dell’organismo
Mediazione valida anche se vi partecipa un solo liticonsorte
La Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 1994/2024 precisa che la procedura di mediazione è valida anche se alla stessa partecipa anche uno solo dei litisconsorti necessari. Nel caso di specie poi la mancata partecipazione non è imputabile alla parte, ma all’organismo di mediazione.
Causa per inadempimento contratto preliminare
Un uomo cita in giudizio due soggetti per far accertare il loro inadempimento relativi ad alcune obbligazioni contrattuali che gli stessi accedano assunto nei suoi confronti, e per farsi risarcire dei danni subiti. Dei due soggetti citati sono uno si costituisce in giudizio, l’altro viene dichiarato contumace. Con comparsa si costituisce la moglie del convenuto, nel frattempo deceduto, chiedendo la dichiarazione di annullamento del contratto preliminare e il rilascio del bene da parte dell’attore, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di primo grado accoglie le richieste attoree, ma la decisione viene impugnata dagli eredi delle parti convenute.
Mediazione demandata dal giudice
Il collegio di secondo dispone con ordinanza l’esperimento della mediazione, con onere di presentare la domanda per avviarla entro 15 giorni e fissando la data dell’udienza per verificare l’esigo della stessa. All’esito di un rinvio d’ufficio del primo incontro di mediazione disposto dall’organismo di mediazione, il procuratore dell’appellante (soccombente in primo grado), produceva un verbale negativo dell’incontro che si era svolto in data successiva all’udienza di rinvio per la verifica dell’esito della procedura. I legali dell’appellato però denunciano l’improcedibilità dell’appello a causa della costituzione irregolare in appello di controparte.
Mancato invito ai contumaci: responsabile l’organismo, ma la procedura è valida
Il collegio giudicante rileva prima di tutto che la presenza personale della parte non richiede il rilascio di una procura particolare al difensore per l’assistenza in mediazione, in secondo luogo rileva l’inefficienza dell’Organismo di mediazione. L’esito negativo non può attribuirsi all’istante poiché questo soggetto ha comunicato correttamente gli indirizzi a cui procedere con l’invio degli inviti alla procedura di mediazione alle parti contumaci. Il mediatore è responsabile di non aver correttamente indicato a verbale le attività che l’organismo ha svolto per comunicare gli inviti alle parti contumaci. La Cassazione del resto ha precisato che quando la mediazione è demandata dal giudice, affinché si verifichi la condizione di procedibilità è necessario che la procedura venga esperita entro l’udienza di verifica fissata dal giudice, ovvero che entro questa data si svolga il primo incontro delle parti davanti al mediatore, anche se lo stesso si conclude negativamente. Il soggetto istante non può essere gravato dalla fase di avvio della mediazione se ha già debitamente trasmesso gli indirizzi a cui comunicare l’invito alla procedura se l’organismo si è sbagliato nell’inviare gli inviti debitamente e correttamente indicati dal richiedente. Del resto la procedura di mediazione prevede che l’organismo di mediazione sovrintenda all’intero iter procedurale, garantendone la regolarità e che al primo incontro il mediatore verifichi la corretta convocazione di tutte le parti e rediga un verbale che attesti gli adempimenti svolti, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale giudizio. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa infatti il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti. La convocazione, unitamente alla data del primo incontro, è comunicata all’altra parte con mezzi idonei a garantirne la ricezione, anche a cura della parte istante. L’organismo ha quindi l’obbligo di attivarsi tempestivamente e correttamente per convocare le parti al primo incontro mentre la parte istante può volontariamente attivarsi per trasmettere tempestivamente l’istanza di mediazione, interrompendo i termini di prescrizione o decadenza, anche in assenza di un giudizio in corso (ad esempio, nei casi di mediazione disposta dal giudice). Se poi il verbale del primo incontro attesta la regolare convocazione della parte assente, la procedura di mediazione si considera esperita anche in caso di sua mancata partecipazione- Per la Corte la mediazione, nel caso di specie, deve ritenersi esperita correttamente. Dichiarare il giudizio improcedibile a causa di una grave negligenza dell’organismo di mediazione produrrebbe una conseguenza irragionevole perché trasformerebbe la mediazione in una procedura capace di innescare un nuovo contenzioso, contravvenendo così alla finalità conciliativa e pacificatoria dell’istituto.
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