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Mediazione valida se partecipa un solo litisconsorte necessario, se la mancata partecipazione delle altre parti è causata dalla negligenza dellorganismo

Mediazione valida anche se vi partecipa un solo liticonsorte

La Corte d’Appello di Napoli nella sentenza n. 1994/2024 precisa che la procedura di mediazione è valida anche se alla stessa partecipa anche uno solo dei litisconsorti necessari. Nel caso di specie poi la mancata partecipazione non è imputabile alla parte, ma all’organismo di mediazione.

Causa per inadempimento contratto preliminare

Un uomo cita in giudizio due soggetti per far accertare il loro inadempimento relativi ad alcune obbligazioni contrattuali che gli stessi accedano assunto nei suoi confronti, e per farsi risarcire dei danni subiti. Dei due soggetti citati sono uno si costituisce in giudizio, l’altro viene dichiarato contumace. Con comparsa si costituisce la moglie del convenuto, nel frattempo deceduto, chiedendo la dichiarazione di annullamento del contratto preliminare e il rilascio del bene da parte dell’attore, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di primo grado accoglie le richieste attoree, ma la decisione viene impugnata dagli eredi delle parti convenute.

Mediazione demandata dal giudice

Il collegio di secondo dispone con ordinanza l’esperimento della mediazione, con onere di presentare la domanda per avviarla entro 15 giorni e fissando la data dell’udienza per verificare l’esigo della stessa. All’esito di un rinvio d’ufficio del primo incontro di mediazione disposto dall’organismo di mediazione, il procuratore dell’appellante (soccombente in primo grado), produceva un verbale negativo dell’incontro che si era svolto in data successiva all’udienza di rinvio per la verifica dell’esito della procedura.  I legali dell’appellato però denunciano l’improcedibilità dell’appello a causa della costituzione irregolare in appello di controparte.

Mancato invito ai contumaci: responsabile l’organismo, ma la procedura è valida

Il collegio giudicante rileva prima di tutto che la presenza personale della parte non richiede il rilascio di una procura particolare al difensore per l’assistenza in mediazione, in secondo luogo rileva l’inefficienza dell’Organismo di mediazione. L’esito negativo non può attribuirsi all’istante poiché questo soggetto ha comunicato correttamente gli indirizzi a cui procedere con l’invio degli inviti alla procedura di mediazione alle parti contumaci. Il mediatore è responsabile di non aver correttamente indicato a verbale le attività che l’organismo ha svolto per comunicare gli inviti alle parti contumaci. La Cassazione del resto ha precisato che quando la mediazione è demandata dal giudice, affinché si verifichi la condizione di procedibilità è necessario che la procedura venga esperita entro l’udienza di verifica fissata dal giudice, ovvero che entro questa data si svolga il primo incontro delle parti davanti al mediatore, anche se lo stesso si conclude negativamente. Il soggetto istante non può essere gravato dalla fase di avvio della mediazione se ha già debitamente trasmesso gli indirizzi a cui comunicare l’invito alla procedura se l’organismo si è sbagliato nell’inviare gli inviti debitamente e correttamente indicati dal richiedente. Del resto la procedura di mediazione prevede che l’organismo di mediazione sovrintenda all’intero iter procedurale, garantendone la regolarità e che al primo incontro il mediatore verifichi la corretta convocazione di tutte le parti e rediga un verbale che attesti gli adempimenti svolti, assumendo rilevanza anche ai fini di un eventuale giudizio. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa infatti il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le parti. La convocazione, unitamente alla data del primo incontro, è comunicata all’altra parte con mezzi idonei a garantirne la ricezione, anche a cura della parte istante. L’organismo ha quindi l’obbligo di attivarsi tempestivamente e correttamente per convocare le parti al primo incontro mentre la parte istante può volontariamente attivarsi per trasmettere tempestivamente l’istanza di mediazione, interrompendo i termini di prescrizione o decadenza, anche in assenza di un giudizio in corso (ad esempio, nei casi di mediazione disposta dal giudice). Se poi il verbale del primo incontro attesta la regolare convocazione della parte assente, la procedura di mediazione si considera esperita anche in caso di sua mancata partecipazione-   Per la Corte la mediazione, nel caso di specie, deve ritenersi esperita correttamente. Dichiarare il giudizio improcedibile a causa di una grave negligenza dell’organismo di mediazione produrrebbe una conseguenza irragionevole perché trasformerebbe la mediazione in una procedura capace di innescare un nuovo contenzioso, contravvenendo così alla finalità conciliativa e pacificatoria dell’istituto.

Leggi anche: “Mediazione ordinata dal giudice: condizione di procedibilità

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Lucia Minauro

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione: valida se partecipa almeno un litisconsorte

La Corte d’Appello di Napoli ha stabilito che la mediazione è valida anche se partecipa un solo litisconsorte necessario, purché la mancata partecipazione delle altre parti non sia imputabile all'istante. Nel caso di specie, l'inefficienza dell'organismo di mediazione nel convocare le parti contumaci, nonostante gli indirizzi corretti forniti, non rende improcedibile il giudizio. Tale orientamento evita che negligenze dell'organismo pregiudichino il processo, preservando la finalità conciliativa dell'istituto.

Data sentenza: 08/05/2024
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Lucia Minauro +2

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Procura sostanziale per l’avvocato che sostituisce in mediazione

La Corte d'Appello di Napoli (sent. 173/2024) ha ribadito l'obbligo di partecipazione personale delle parti nella mediazione. In presenza di gravi motivi, è possibile farsi sostituire da un rappresentante, purché munito di procura speciale sostanziale che conferisca il potere di transigere la lite e disporre dei diritti oggetto della controversia. La semplice procura alle liti o la delega del difensore sono insufficienti; l'assenza di tale potere comporta l'improcedibilità della domanda e sanzioni pecuniarie.

Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D’Ambrosio +2
Argomento/i: Mediazione delegata

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Mediazione: l’invito alla procedura può essere inviato solo al difensore

La Corte d'Appello di Napoli (sent. n. 586/2024) ha stabilito che l'invito alla mediazione, quando il giudizio è già pendente, può essere trasmesso esclusivamente al procuratore costituito, presso il quale la parte ha eletto domicilio. Sebbene la comunicazione personale sia preferibile, l'invio al difensore è ritenuto idoneo a garantire la conoscibilità effettiva della procedura e a informare la parte della necessità di comparire personalmente, soddisfacendo così le finalità previste dal D.lgs. 28/2010.

Data sentenza: 02/02/2024
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Lucia Minauro +2

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Mediazione disposta dal giudice: serve procura sostanziale

La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 5095/2023, ha ribadito che per partecipare regolarmente alla mediazione disposta dal giudice in sede di appello, il difensore delegato deve essere munito di procura speciale e sostanziale per negoziare. In un caso di controversia bancaria, l'assenza di tale potere specifico per una delle parti ha reso non idonea la partecipazione al procedimento, comportando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. 28/2010.

Data sentenza: 01/12/2023
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Lucia Minauro +2
Argomento/i: Mediazione disposta dal giudice
Materia/e: procura sostanziale

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Compensi avvocato assistenza stragiudiziale in mediazione, serve specifica richiesta

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2842/2023, ha stabilito che le spese per l'istanza di mediazione obbligatoria sono rimborsabili alla parte soccombente in base al principio di causalità, essendo equiparabili a esborsi processuali ex art. 91 c.p.c. Tuttavia, il collegio ha precisato che l'eventuale liquidazione dei compensi professionali per l'assistenza stragiudiziale dell'avvocato non è possibile in assenza di una specifica richiesta e della relativa notula.

Data sentenza: 01/06/2023
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Lucia Minauro +2
Materia/e: Mediazione

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Mediazione ordinata dal giudice: condizione di procedibilità

L'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 09.02.2022 stabilisce che la mediazione ordinata dal giudice costituisce condizione di procedibilità anche in appello. Tale procedura, utile per una risoluzione rapida e vantaggiosa della lite, richiede la presenza personale delle parti assistite da un legale; l'assenza pregiudica la procedibilità e può essere sanzionata. Le parti possono richiedere un mediatore esperto e, in caso di mancato accordo, la condotta tenuta influirà sulla successiva valutazione delle spese.

Data sentenza: 09/02/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Aurelia D'Ambrosio +2
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Condizione di procedibilità +1

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In mediazione la procura alle liti non basta

In sede di mediazione obbligatoria, la sola procura alle liti non è sufficiente per legittimare il difensore a rappresentare la parte. Come ribadito dalla Corte d'Appello di Napoli (sent. 360/2022) e dalla Cassazione, è indispensabile una procura sostanziale specifica che definisca chiaramente poteri e limiti. In mancanza di tale delega ad hoc, il tentativo di conciliazione non è considerato utilmente esperito, rendendo incompleta la condizione di procedibilità necessaria per il giudizio.

Data sentenza: 31/01/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Lucia Minauro +1
Argomento/i: procura sostanziale
Materia/e: procura sostanziale

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Mediazione in appello: organismi con sede nel distretto competenti

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 36/2023, ha stabilito che gli organismi di mediazione situati all'interno del distretto di competenza della Corte sono legittimi per esperire il tentativo di conciliazione nei procedimenti in appello. Il caso riguardava una contestazione bancaria in cui l'istituto eccepiva l'improcedibilità per l'avvio della mediazione ad Avellino anziché a Napoli. Il giudice ha rigettato tale eccezione, confermando la validità della procedura e la derogabilità della competenza territoriale.

Data sentenza: 09/01/2023
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Lucia Minauro +2
Argomento/i: Mediazione in appello
Materia/e: mediazione in appello

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La sola presenza dell’avvocato dell’appellante privo di procura sostanziale ad hoc conduce alla dichiarazione di improcedibilità dell’appello (con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado)

La Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato improcedibili l'appello principale e quello incidentale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La partecipazione della società appellante è stata ritenuta invalida poiché il legale non era munito di procura sostanziale specifica, mentre l'appellante incidentale è risultato assente. La banca appellata, a sua volta assente senza giustificato motivo, è stata condannata al versamento di una sanzione pari al contributo unificato del giudizio.

Data sentenza: 31/01/2022
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Lucia Minauro +2
Argomento/i: Assenza procura sostanziale +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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