Scarica sentenza Corte d’Appello Napoli 2 febbraio 2024

L’invito alla mediazione, anche se è preferibile che sia rivolto alla parte, può essere trasmesso anche solo al difensore costituito in giudizio 

Mediazione: invito alla procedura  

L’invito alla procedura di mediazione disposta quando il giudizio è già pendente può essere trasmesso anche od esclusivamente al procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto il proprio domicilio. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 586/2024. 

Esecuzione contratto preliminare  

In una controversia avente ad oggetto un preliminare di compravendita parte attrice chiede l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c, a cui parte avversa si oppone. Il giudizio di primo grado si conclude con l’accoglimento della domanda attrice con conseguente condanna di parte convenuta al trasferimento coattivo del bene immobile oggetto dell’accordo.

Domanda improcedibile: invito al procuratore 

Parte soccombente impugna la decisione in sede di appello e la Corte, in via preliminare, decide sull’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte appellata, la quale contesta alla controparte di aver notificato l’istanza di avvio della mediazione, tramite l’organismo adito, al solo procuratore. In questo modo, per la parte, si viola la finalità della procedura, ossia consentire alle parti di risolvere la controversia, ragione per la quale l’invito deve essere trasmesso alla parte personalmente e non al difensore della stessa.

La Corte in effetti rileva che l’invito alla mediazione è stato trasmesso a mezzo pec agli avvocati delle parti per mezzo dell’organismo prescelto, ma che all’avvocato dell’appellata, nella procura alle liti prodotta in appello, sono stati conferiti i poteri necessari a rappresentare e difendere la sua assistita anche nelle fasi di transizione, conciliazione e mediazione, con elezione di domicilio presso il suo studio, con indicazione del relativo indirizzo pec.

Comunicazione all’avvocato: mediazione conoscibile 

La Corte ricorda di essersi già pronunciata su una questione similare e di voler dare seguito all’indirizzo affermato nella decisione precedente, ossia che l’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 pone a carico dell’organismo di mediazione l’obbligo di attivarsi per la convocazione, anche l’istante si sia già attivato.

Nel caso di specie per l’appellata l’invito non ha rispettato la ritualità prevista perchè è stato inviato alla pec del procuratore costituito nel processo, ma non alla parte personalmente.

La Corte rileva in diritto che “La norma sopra citata prevede la comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, nel testo previgente e applicabile ratione temporis) con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all’incontro di mediazione. Tale norma deve ritenersi funzionale all’attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente(principio cardine, fatto proprio dalla riforma nel nuovo art. 8, comma 4, D.lgs. 28/2010).”

La norma però non prevede nello specifico le regole da applicare nel caso in cui la mediazione venga richiesta dal giudice o nelle procedure di mediazione avviate dopo la pendenza del giudizio, quando sia già presente un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale la stessa ha eletto domicilio.  “D’altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una parentesi non giurisdizionale all’interno del processo (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione.”

La comunicazione presso il procuratore costituito nel processo nel quale il giudice dispone la mediazione deve quindi ritenersi idonea a garantire la conoscibilità effettiva per la parte rappresentata, che potrà così valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato esperto in mediazione. 

Leggi anche la nota alla sentenza del Tribunale di Sondrio, che si è espresso negli stessi termini “Comunicazione mediazione: valida al procuratore di contropartee “La comunicazione dell’invito all’avvocato basta a garantire la conoscibilità della mediazione alla parte

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Mediazione: l’invito alla procedura può essere inviato solo al difensore

La Corte d’Appello di Napoli (sent. n. 586/2024) ha stabilito che l’invito alla mediazione, quando il giudizio è già pendente, può essere trasmesso esclusivamente al procuratore costituito, presso il quale la parte ha eletto domicilio. Sebbene la comunicazione personale sia preferibile, l’invio al difensore è ritenuto idoneo a garantire la conoscibilità effettiva della procedura e a informare la parte della necessità di comparire personalmente, soddisfacendo così le finalità previste dal D.lgs. 28/2010.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 02/02/2024
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Lucia Minauro, Marco Marinaro, Michele Magliulo

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L’invito alla mediazione, anche se è preferibile che sia rivolto alla parte, può essere trasmesso anche solo al difensore costituito in giudizio 

Mediazione: invito alla procedura  

L’invito alla procedura di mediazione disposta quando il giudizio è già pendente può essere trasmesso anche od esclusivamente al procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto il proprio domicilio. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 586/2024. 

Esecuzione contratto preliminare  

In una controversia avente ad oggetto un preliminare di compravendita parte attrice chiede l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c, a cui parte avversa si oppone. Il giudizio di primo grado si conclude con l’accoglimento della domanda attrice con conseguente condanna di parte convenuta al trasferimento coattivo del bene immobile oggetto dell’accordo.

Domanda improcedibile: invito al procuratore 

Parte soccombente impugna la decisione in sede di appello e la Corte, in via preliminare, decide sull’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte appellata, la quale contesta alla controparte di aver notificato l’istanza di avvio della mediazione, tramite l’organismo adito, al solo procuratore. In questo modo, per la parte, si viola la finalità della procedura, ossia consentire alle parti di risolvere la controversia, ragione per la quale l’invito deve essere trasmesso alla parte personalmente e non al difensore della stessa.

La Corte in effetti rileva che l’invito alla mediazione è stato trasmesso a mezzo pec agli avvocati delle parti per mezzo dell’organismo prescelto, ma che all’avvocato dell’appellata, nella procura alle liti prodotta in appello, sono stati conferiti i poteri necessari a rappresentare e difendere la sua assistita anche nelle fasi di transizione, conciliazione e mediazione, con elezione di domicilio presso il suo studio, con indicazione del relativo indirizzo pec.

Comunicazione all’avvocato: mediazione conoscibile 

La Corte ricorda di essersi già pronunciata su una questione similare e di voler dare seguito all’indirizzo affermato nella decisione precedente, ossia che l’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 pone a carico dell’organismo di mediazione l’obbligo di attivarsi per la convocazione, anche l’istante si sia già attivato.

Nel caso di specie per l’appellata l’invito non ha rispettato la ritualità prevista perchè è stato inviato alla pec del procuratore costituito nel processo, ma non alla parte personalmente.

La Corte rileva in diritto che “La norma sopra citata prevede la comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, nel testo previgente e applicabile ratione temporis) con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all’incontro di mediazione. Tale norma deve ritenersi funzionale all’attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore (Cass. civ., Sez. III, Sent., 27/03/2019, n. 8473) e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente(principio cardine, fatto proprio dalla riforma nel nuovo art. 8, comma 4, D.lgs. 28/2010).”

La norma però non prevede nello specifico le regole da applicare nel caso in cui la mediazione venga richiesta dal giudice o nelle procedure di mediazione avviate dopo la pendenza del giudizio, quando sia già presente un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale la stessa ha eletto domicilio.  “D’altronde, se è vero che la mediazione demandata dal giudice apre una parentesi non giurisdizionale all’interno del processo (Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035) ciò non impedisce che attraverso la comunicazione al procuratore costituito nel processo si possa raggiungere la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte perché possa partecipare personalmente all’incontro di mediazione.”

La comunicazione presso il procuratore costituito nel processo nel quale il giudice dispone la mediazione deve quindi ritenersi idonea a garantire la conoscibilità effettiva per la parte rappresentata, che potrà così valutare se farsi assistere in mediazione da un diverso avvocato esperto in mediazione. 

Leggi anche la nota alla sentenza del Tribunale di Sondrio, che si è espresso negli stessi termini “Comunicazione mediazione: valida al procuratore di contropartee “La comunicazione dell’invito all’avvocato basta a garantire la conoscibilità della mediazione alla parte

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