La mediazione ordinata dal giudice, in base all’art. 5 comma 2, dlgs n. 28/2010, è condizione di procedibilità anche in appello
La mediazione ordinata dal giudice è condizione di procedibilità
La mediazione civile e commerciale ordinata dal giudice diventa condizione di procedibilità della domanda, anche in appello. Questa è solo una delle interessanti puntualizzazioni contenute nell’ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 09.02.2022 (sotto allegata). Dopo una breve premessa sulla controversia, un’analisi delle restanti peculiarità del procedimento di mediazione della corte partenopea.
Mediazione delegata contratto preliminare
In una controversia insorta tra una società e un privato avente ad oggetto un contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento, la Corte di Appello di Napoli dispone la mediazione delegata.
Il CTU, chiamato a rispondere a quesiti tecnici relativi all’appartamento e al box auto, incaricato di procedere al tentativo di conciliazione, fa presente di essersi limitato ad invitare le parti a tentare di comporre in via bonaria la lite. Invito che però si è rivelato del tutto inutile.
Da qui la decisione della Corte di Appello, alla luce delle risultanze peritali presentate in giudizio, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione per la composizione stragiudiziale della controversia.
Vantaggi della procedura di mediazione
La Corte precisa che la procedura di mediazione rappresenta uno spazio di confronto e di dialogo molto utile per cercare, con l’assistenza di un mediatore e in un’ottica di reciproca soddisfazione, un’adeguata e più rapida soddisfazione di tutti gli interessi in gioco.
La Corte ricorda poi che:
- gli articoli 17 e 20 del decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale, prevedono tutta una serie di vantaggi fiscali ed economici se la procedura si conclude positivamente;
- se l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda in giudizio all’organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità da chi, tra le parti, ha diritto ad accedere al patrocinio gratuito;
- in caso di mancato accordo nel corso del primo incontro inoltre all’organismo non è dovuto alcun compenso, in quanto le spese di avvio del procedimento sono a carico delle parti.
Presenza personale delle parti in mediazione
Nella motivazione, la Corte puntualizza che per ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda in giudizio, le parti devono presenziare personalmente alla mediazione, ognuna con l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo, come richiesto dall’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010.
La parte è infatti centro di imputazione e valutazione di interessi. La stessa può farsi sostituire in udienza solo in casi eccezionali da parte di un procuratore munito di una procura che deve conferire la rappresentanza sostanziale per poter disporre dei diritti sostanziali oggetto della stessa.
La mancata partecipazione sostanziale alla mediazione disposta dal giudice:
- incide sulla procedibilità della domanda avanzata in appello;
- rappresenta una condotta che il giudice può valutare nel corso del giudizio successivo come previsto dall’art. 116 c.p.c.;
- è sanzionabile con la condanna al versamento di un importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio.
Scelta del mediatore esperto
In base poi alla materia oggetto del contendere, la Corte ricorda che le parti possono richiedere all’organismo di mediazione adito che venga nominato mediatore un soggetto esperto nella materia da trattare.
L’attività svolta dal mediatore esperto, previo accordo delle parti, può essere poi utilizzata nel successivo ed eventuale giudizio.
Il mediatore infine, anche se le parti non raggiungono un accordo, può avanzare una proposta conciliativa se queste glielo chiedono. Proposta valutabile in sede processuale quando si procederà alla regolazione delle spese processuali, se le stesse non vi hanno aderito.
Accordo e mancato accordo in mediazione
In caso di raggiungimento di un accordo in mediazione, il processo si estingue in base a quanto previsto dagli articoli 181, 307 e 309 c.p.c.
Nel caso opposto, ovvero se le parti non di conciliano, la valutazione giudiziale delle condotte delle parti nel successivo giudizio può essere desunta anche dall’eventuale proposta conciliativa avanzata in sede di mediazione.
Condotta delle parti che rileva inoltre ai fini della condanna delle spese, per valutare la lealtà e la probità e per valutare una eventuale responsabilità aggravata.