Per la Corte d’Appello di Napoli, senza una specifica richiesta no alla liquidazione dei compensi dell’avvocato per l’attività di assistenza stragiudiziale svolta in mediazione
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Compensi avvocato in mediazione
In assenza di richiesta e notula specifica non possono essere liquidati in sentenza i compensi all’avvocato per l’attività di assistenza stragiudiziale svolta in mediazione. Questo quanto si evince dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2842/2023.
La vicenda
La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione da parte di un soggetto del contratto relativo a un piano finanziario denominato My Way stipulato con una banca. Tra i vari motivi di contestazione della complessa vicenda, l’appellante deduce di aver esperito il tentativo di mediazione previsto come condizione di procedibilità dal D.Lgs. 28/2010, “il quale non ha avuto esito per mancata adesione della banca senza alcun giustificato motivo”.
Dal tale rilievo, a dire dell’appellante, consegue la richiesta di applicazione delle conseguenze di cui all’art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010 “nonché, ai sensi dell’art 13 dello stesso decreto la ripetibilità delle indennità corrisposte dal ricorrente per avviare il detto tentativo di mediazione”.
Nelle conclusioni, lo stesso chiede poi di “condannare in ogni caso la convenuta alla ripetizione delle spese sostenute dal ricorrente per avviare il tentativo di mediazione come da fatture allegate”.
Spese procedura di mediazione
Effettivamente, afferma preliminarmente la Corte d’appello, l’istanza di mediazione nei confronti della banca è stata regolarmente depositata e risulta che la stessa abbia aderito partecipando all’incontro dinanzi al mediatore designato. Così come, evidenzia ancora il giudicante, risulta non contestata dalla banca la fattura emessa dall’organismo di mediazione a saldo della procedura svolta nel regime del D.lgs. 28/2010 (prima della riforma attuata con il D.L. 69/2013).
Detto questo, la Corte evidenzia come “in questa sede non è possibile esaminare e, se del caso, censurare le condotte tenute in sede di mediazione in primo grado se le stesse non costituiscono motivo di impugnazione sella sentenza (o dell’ordinanza) gravata, fermo restando che la banca risulta aver partecipato all’incontro di mediazione”. Pertanto, “occorre delibare soltanto in ordine alla richiesta dell’appellante per la condanna dell’appellata alla refusione delle spese versate per lo svolgimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (trattandosi si un contratto finanziario ex art. 5, comma 1, D.lgs. 28/ 2010, prima che fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 272/2012 della Consulta)”.
Per cui, ad avviso del collegio, “in applicazione del principio di causalità, le spese connesse alla mediazione devono essere poste a carico della parte soccombente rientrando nel novero delle spese processuali di cui all’ art. 91 c.p.c.”. Al riguardo, infatti, “è stato chiarito che il rapporto tra la mediazione e il processo civile non si limita, infatti, ad una relazione ‘cronologica’, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al giudice, sotto una pluralità di profili; pertanto, la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c.”.
Nel caso di specie, soggetto a mediazione obbligatoria, dove peraltro è necessaria l’assistenza di un legale, gli istanti hanno dovuto in effetti sostenere i costi per la procedura di mediazione che si è conclusa negativamente.
Da qui, la liquidazione della spesa sostenuta per la mediazione. Tuttavia, conclude il giudice, “in assenza di notula e di specifica richiesta non si ritiene invece di poter liquidare alcun compenso professionale costituendo attività di assistenza stragiudiziale”.
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