Scarica sentenza Tribunale Castrovillari N.1277-2024

In presenza di una controversi agraria il tentativo di conciliazione deve precedere anche la  riconvenzionale, se questa amplia il thema decidendum 

Controversie agrarie: conciliazione anche prima della riconvenzionale
Il tentativo di conciliazione che la legge prevede per le controversie agrarie deve precedere la proposizione della domanda principale dell’attore e quella riconvenzionale del convenuto, se questa   amplia l’ambito della controversia. Lo ha chiarito il Tribunale di Castrovillari nella sentenza n. 1277/ 2024.

Controversia agraria: domanda riconvenzionale
Due soggetti ricorrono in giudizio e dichiarano di essere proprietari di un fondo concesso in affitto alla resistente. Essi chiedono la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento nel pagamento dei canoni e per il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione del fondo e il risarcimento del danno. Controparte non ha infatti pagato diverse annualità del canone concordato per un importo complessivo di 25.000 euro e ha lasciato il fondo in stato di abbandono. Parte resistente eccepisce l’improponibilità della domanda principale, la violazione del ne bis in idem e presenta domanda riconvenzionale. La stessa dichiara infatti che, a causa della condotta degli attori ha subito il blocco degli aiuti europei all’agricoltura, che le hanno causato un danno di 167.000,00 euro. Nel proporre la domanda riconvenzionale la resistente chiede lo spostamento della data della prima udienza per poter avviare il tentativo di conciliazione.

Tentativo obbligatorio per la riconvenzionale che amplia l’ambito della controversia agraria
Il Tribunale in via preliminare dichiara la domanda principale degli attori procedibile perché preceduta dalla raccomandata art. 5 legge n. 203/1982 e dal tentativo di conciliazione. Dal verbale emerge che la morosità della resistente e lo stato di abbandono del fondo sono stati oggetto di discussione tra le parti. La domanda riconvenzionale della residente al contrario non è ammissibile, né procedibile. Parte convenuta ha chiesto lo spostamento della prima udienza ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c., con la finalità esplicita di esperire il tentativo di conciliazione. L’art. 412 bis c.p.c però è applicabile solo alle controversie di lavoro ed è stato abrogato dalla legge n. 183/2010. In ogni caso detta procedura conciliativa non era applicabile alle controversie agrarie. Giurisprudenza costante ha inoltre chiarito che in presenza di una controversia agraria “il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della legge 3maggio 1982, n. 203, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell’attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto ove, per effetto della nuova domanda, venga ampliato l’ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11644).” La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16281/2019 ha inoltre chiarito che: “il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all’onere posto a suo carico dall’art. 46 della l n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).”

Riepilogando: il tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie deve procedere quindi la proposizione della domanda attorea e quella riconvenzionale se questa amplia il tema della decisione. Nel caso di specie, la riconvenzionale ha esteso il thema decidendum, perché parte resistente ha chiesto l’accertamento della condotta illecita dei ricorrenti. Essa però non ha esperito in precedenza il tentativo di conciliazione come avrebbe dovuto. Dal verbale del tentativo esperito dai ricorrenti non emerge alcuna discussione su questo punto, ma solo la discussione sulla morosità e sullo stato di abbandono del fondo. Il Tribunale giunge a queste conclusioni anche alla luce del principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10017/2003.

Leggi anche: Controversie agrarie: la domanda riconvenzionale va preceduta dal tentativo di conciliazione

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Controversie agrarie

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Controversie agrarie: conciliazione anche per la riconvenzionale

Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 1277/2024, ha stabilito che nelle controversie agrarie il tentativo di conciliazione obbligatorio deve precedere non solo la domanda principale, ma anche l'eventuale domanda riconvenzionale, qualora quest'ultima ampli l'ambito della controversia. Nel caso specifico, la domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile poiché l'istanza di risarcimento danni non era stata oggetto del precedente tentativo di conciliazione esperito dagli attori.

Data sentenza: 04/07/2024
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Gaetano Laviola
Argomento/i: Controversie agrarie

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Controversie agrarie: mediazione in luogo diverso, domanda procedibile

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1651/2024, ha stabilito che in materia di contratti agrari la domanda giudiziale è procedibile anche se l'attrice ha esperito la mediazione ex d.lgs. 28/2010 anziché la conciliazione prevista dall'art. 11 del d.lgs. 150/2011. Nonostante l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controparte, il giudice ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità poiché entrambe le procedure condividono le medesime finalità deflattive, garantendo economia ed efficienza processuale.

Data sentenza: 20/08/2024
Curia: Tribunale di Catanzaro
Giudice: Liberato Faccenda
Argomento/i: Controversie agrarie

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Controversie agrarie: senza conciliazione ricorso improponibile

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2629/2024, ha stabilito che l'omesso tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria comporta l'improponibilità del ricorso monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Tale obbligo, volto a salvaguardare i rapporti agrari e l'attività d'impresa, si applica indipendentemente dalla modalità procedimentale scelta. Pertanto, la conciliazione preventiva resta una condizione essenziale per l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Data sentenza: 27/06/2024
Curia: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Giudice: Diego Dinardo +1
Argomento/i: Controversie agrarie

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La domanda per il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie

Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 474/2024, ha ribadito che nelle controversie sui contratti agrari il tentativo di conciliazione ex art. 46 l. 203/1982 è condizione di proponibilità della domanda. Tale obbligo si estende anche alle domande riconvenzionali qualora queste amplino l'oggetto della lite, introducendo questioni nuove non correlate alla domanda principale. L'interpretazione della domanda deve infatti essere onnicomprensiva, mirando alla tutela di ogni diritto derivante dal contratto.

Data sentenza: 14/03/2024
Curia: Tribunale di Ragusa
Giudice: Rosanna Scollo +1
Argomento/i: Controversie agrarie

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Controversie agrarie: la domanda riconvenzionale va preceduta dal tentativo di conciliazione

Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 809/2023, ha stabilito che nelle controversie agrarie l'obbligo del tentativo di conciliazione preventiva si applica anche alla domanda riconvenzionale. Nel caso specifico, il giudice ha risolto il contratto di affitto per grave inadempimento del conduttore, che era risultato moroso nei pagamenti. Contestualmente, è stata dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dell'affittuario, poiché non preceduta dal tentativo presso l'Ispettorato dell'Agricoltura.

Data sentenza: 14/11/2023
Curia: Tribunale di Ravenna
Giudice: Giuseppe Benini +4
Argomento/i: Controversie agrarie

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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