Scarica Sentenza Tribunale di S. Maria Capua Vetere N.2629-2024

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riafferma che il mancato tentativo di conciliazione in materia agraria determina l’improponibilità del ricorso monitorio

Ricorso monitorio e tentativo obbligatorio di conciliazione

L’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria determina l’improponibilità del ricorso monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. A ribadirlo è il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 2629/2024 decidendo una opposizione a decreto ingiuntivo traente origine dall’omesso pagamento di fitti agrari.

Nella specie, l’opponente eccepiva previamente l’omesso espletamento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 1 della legge agraria ed il conseguente insanabile vizio di improponibilità con revoca del decreto monitorio.

Si costituiva l’opposto che rilevava come la materia del tentativo di conciliazione fosse oggetto di rivalutazione in sede giurisprudenziale, concludendo perché gli fosse concesso li termine per espletare il tentativo di conciliazione continuando il giudizio.

Mancata conciliazione, domanda improponibile

Il giudice ritiene che l’opposizione sia fondata e vada accolta.

Riguardo all’eccezione di improponibilità per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, premette il giudicante, come chiarito dal giudice di legittimità, “la domanda che si intende proporre in giudizio ed in relazione alla quale va esperito il tentativo non può che essere intesa nel significato, omnicomprensivo, di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario (cfr. Cass. n. 13140/1995), alcuna rilevanza assumendo, per tale nozione, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale)”.

In secondo luogo, prosegue il tribunale, “la ratio della norma va individuata non soltanto nella esigenza, di rilievo squisitamente processuale, di predisporre un filtro riduttivo dei procedimenti giurisdizionali (non lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., per non essere l’esercizio del diritto innanzi l’A.G. sottoposto ad ‘un adempimento vessatorio di difficile

Osservanza’ nè ad ‘un’insidiosa complicazione’: così Corte Cost. 21/01/1988, n. 73), ma soprattutto nel bisogno di salvaguardare l’interesse, di natura sostanziale, alla conservazione dei rapporti agrari e dell’attività di impresa collegata all’utilizzazione del fondo: finalità in tutta evidenza compromesse qualora con l’adozione della forma semplificata di tutela ingiuntiva (sempre alternativa – si rammenti – al procedimento id cognizione ordinaria) fosse consentito di eludere il tentativo della preventiva composizione amministrativa della controversia”.

Per cui, il giudice di legittimità enuclea ancora il giudicante, perviene al seguente principio di diritto: “In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio (in questo senso Cass. 6839/2018)”. Sono proprio “le caratteristiche peculiari del rapporto agrario – rimarca il tribunale – a giustificare l’obbligo a pena di improponibilità della proposizione del tentativo di conciliazione anteriormente alla stessa fase di contraddittorio pieno, il che rende speciale il rito applicabile e la materia trattata (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. n. 8241/2022)”.

Non resta, pertanto, per il tribunale, che “accogliere l’opposizione per l’improponibilità della domanda con conseguente revoca del decreto monitorio”.

Leggi anche Controversie agrarie: la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda

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Controversie agrarie: senza conciliazione ricorso improponibile

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 2629/2024, ha stabilito che l’omesso tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria comporta l’improponibilità del ricorso monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Tale obbligo, volto a salvaguardare i rapporti agrari e l’attività d’impresa, si applica indipendentemente dalla modalità procedimentale scelta. Pertanto, la conciliazione preventiva resta una condizione essenziale per l’accesso alla tutela giurisdizionale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/06/2024
Curia: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Giudice: Diego Dinardo, Renata Russo
Argomento/i: Controversie agrarie

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riafferma che il mancato tentativo di conciliazione in materia agraria determina l’improponibilità del ricorso monitorio

Ricorso monitorio e tentativo obbligatorio di conciliazione

L’omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria determina l’improponibilità del ricorso monitorio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. A ribadirlo è il tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 2629/2024 decidendo una opposizione a decreto ingiuntivo traente origine dall’omesso pagamento di fitti agrari.

Nella specie, l’opponente eccepiva previamente l’omesso espletamento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 1 della legge agraria ed il conseguente insanabile vizio di improponibilità con revoca del decreto monitorio.

Si costituiva l’opposto che rilevava come la materia del tentativo di conciliazione fosse oggetto di rivalutazione in sede giurisprudenziale, concludendo perché gli fosse concesso li termine per espletare il tentativo di conciliazione continuando il giudizio.

Mancata conciliazione, domanda improponibile

Il giudice ritiene che l’opposizione sia fondata e vada accolta.

Riguardo all’eccezione di improponibilità per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, premette il giudicante, come chiarito dal giudice di legittimità, “la domanda che si intende proporre in giudizio ed in relazione alla quale va esperito il tentativo non può che essere intesa nel significato, omnicomprensivo, di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario (cfr. Cass. n. 13140/1995), alcuna rilevanza assumendo, per tale nozione, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale)”.

In secondo luogo, prosegue il tribunale, “la ratio della norma va individuata non soltanto nella esigenza, di rilievo squisitamente processuale, di predisporre un filtro riduttivo dei procedimenti giurisdizionali (non lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., per non essere l’esercizio del diritto innanzi l’A.G. sottoposto ad ‘un adempimento vessatorio di difficile

Osservanza’ nè ad ‘un’insidiosa complicazione’: così Corte Cost. 21/01/1988, n. 73), ma soprattutto nel bisogno di salvaguardare l’interesse, di natura sostanziale, alla conservazione dei rapporti agrari e dell’attività di impresa collegata all’utilizzazione del fondo: finalità in tutta evidenza compromesse qualora con l’adozione della forma semplificata di tutela ingiuntiva (sempre alternativa – si rammenti – al procedimento id cognizione ordinaria) fosse consentito di eludere il tentativo della preventiva composizione amministrativa della controversia”.

Per cui, il giudice di legittimità enuclea ancora il giudicante, perviene al seguente principio di diritto: “In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 11, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio (in questo senso Cass. 6839/2018)”. Sono proprio “le caratteristiche peculiari del rapporto agrario – rimarca il tribunale – a giustificare l’obbligo a pena di improponibilità della proposizione del tentativo di conciliazione anteriormente alla stessa fase di contraddittorio pieno, il che rende speciale il rito applicabile e la materia trattata (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. n. 8241/2022)”.

Non resta, pertanto, per il tribunale, che “accogliere l’opposizione per l’improponibilità della domanda con conseguente revoca del decreto monitorio”.

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