Scarica sentenza Tribunale Castrovillari N.1277-2024

In presenza di una controversi agraria il tentativo di conciliazione deve precedere anche la  riconvenzionale, se questa amplia il thema decidendum 

Controversie agrarie: conciliazione anche prima della riconvenzionale
Il tentativo di conciliazione che la legge prevede per le controversie agrarie deve precedere la proposizione della domanda principale dell’attore e quella riconvenzionale del convenuto, se questa   amplia l’ambito della controversia. Lo ha chiarito il Tribunale di Castrovillari nella sentenza n. 1277/ 2024.

Controversia agraria: domanda riconvenzionale
Due soggetti ricorrono in giudizio e dichiarano di essere proprietari di un fondo concesso in affitto alla resistente. Essi chiedono la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento nel pagamento dei canoni e per il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione del fondo e il risarcimento del danno. Controparte non ha infatti pagato diverse annualità del canone concordato per un importo complessivo di 25.000 euro e ha lasciato il fondo in stato di abbandono. Parte resistente eccepisce l’improponibilità della domanda principale, la violazione del ne bis in idem e presenta domanda riconvenzionale. La stessa dichiara infatti che, a causa della condotta degli attori ha subito il blocco degli aiuti europei all’agricoltura, che le hanno causato un danno di 167.000,00 euro. Nel proporre la domanda riconvenzionale la resistente chiede lo spostamento della data della prima udienza per poter avviare il tentativo di conciliazione.

Tentativo obbligatorio per la riconvenzionale che amplia l’ambito della controversia agraria
Il Tribunale in via preliminare dichiara la domanda principale degli attori procedibile perché preceduta dalla raccomandata art. 5 legge n. 203/1982 e dal tentativo di conciliazione. Dal verbale emerge che la morosità della resistente e lo stato di abbandono del fondo sono stati oggetto di discussione tra le parti. La domanda riconvenzionale della residente al contrario non è ammissibile, né procedibile. Parte convenuta ha chiesto lo spostamento della prima udienza ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c., con la finalità esplicita di esperire il tentativo di conciliazione. L’art. 412 bis c.p.c però è applicabile solo alle controversie di lavoro ed è stato abrogato dalla legge n. 183/2010. In ogni caso detta procedura conciliativa non era applicabile alle controversie agrarie. Giurisprudenza costante ha inoltre chiarito che in presenza di una controversia agraria “il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della legge 3maggio 1982, n. 203, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell’attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto ove, per effetto della nuova domanda, venga ampliato l’ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11644).” La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16281/2019 ha inoltre chiarito che: “il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all’onere posto a suo carico dall’art. 46 della l n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).”

Riepilogando: il tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie deve procedere quindi la proposizione della domanda attorea e quella riconvenzionale se questa amplia il tema della decisione. Nel caso di specie, la riconvenzionale ha esteso il thema decidendum, perché parte resistente ha chiesto l’accertamento della condotta illecita dei ricorrenti. Essa però non ha esperito in precedenza il tentativo di conciliazione come avrebbe dovuto. Dal verbale del tentativo esperito dai ricorrenti non emerge alcuna discussione su questo punto, ma solo la discussione sulla morosità e sullo stato di abbandono del fondo. Il Tribunale giunge a queste conclusioni anche alla luce del principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10017/2003.

Leggi anche: Controversie agrarie: la domanda riconvenzionale va preceduta dal tentativo di conciliazione

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Controversie agrarie: conciliazione anche per la riconvenzionale

Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 1277/2024, ha stabilito che nelle controversie agrarie il tentativo di conciliazione obbligatorio deve precedere non solo la domanda principale, ma anche l’eventuale domanda riconvenzionale, qualora quest’ultima ampli l’ambito della controversia. Nel caso specifico, la domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile poiché l’istanza di risarcimento danni non era stata oggetto del precedente tentativo di conciliazione esperito dagli attori.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 04/07/2024
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Gaetano Laviola
Argomento/i: Controversie agrarie

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In presenza di una controversi agraria il tentativo di conciliazione deve precedere anche la  riconvenzionale, se questa amplia il thema decidendum 

Controversie agrarie: conciliazione anche prima della riconvenzionale
Il tentativo di conciliazione che la legge prevede per le controversie agrarie deve precedere la proposizione della domanda principale dell’attore e quella riconvenzionale del convenuto, se questa   amplia l’ambito della controversia. Lo ha chiarito il Tribunale di Castrovillari nella sentenza n. 1277/ 2024.

Controversia agraria: domanda riconvenzionale
Due soggetti ricorrono in giudizio e dichiarano di essere proprietari di un fondo concesso in affitto alla resistente. Essi chiedono la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento nel pagamento dei canoni e per il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione del fondo e il risarcimento del danno. Controparte non ha infatti pagato diverse annualità del canone concordato per un importo complessivo di 25.000 euro e ha lasciato il fondo in stato di abbandono. Parte resistente eccepisce l’improponibilità della domanda principale, la violazione del ne bis in idem e presenta domanda riconvenzionale. La stessa dichiara infatti che, a causa della condotta degli attori ha subito il blocco degli aiuti europei all’agricoltura, che le hanno causato un danno di 167.000,00 euro. Nel proporre la domanda riconvenzionale la resistente chiede lo spostamento della data della prima udienza per poter avviare il tentativo di conciliazione.

Tentativo obbligatorio per la riconvenzionale che amplia l’ambito della controversia agraria
Il Tribunale in via preliminare dichiara la domanda principale degli attori procedibile perché preceduta dalla raccomandata art. 5 legge n. 203/1982 e dal tentativo di conciliazione. Dal verbale emerge che la morosità della resistente e lo stato di abbandono del fondo sono stati oggetto di discussione tra le parti. La domanda riconvenzionale della residente al contrario non è ammissibile, né procedibile. Parte convenuta ha chiesto lo spostamento della prima udienza ai sensi dell’art. 412 bis c.p.c., con la finalità esplicita di esperire il tentativo di conciliazione. L’art. 412 bis c.p.c però è applicabile solo alle controversie di lavoro ed è stato abrogato dalla legge n. 183/2010. In ogni caso detta procedura conciliativa non era applicabile alle controversie agrarie. Giurisprudenza costante ha inoltre chiarito che in presenza di una controversia agraria “il tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della legge 3maggio 1982, n. 203, deve precedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell’attore, ma anche quella riconvenzionale da parte del convenuto ove, per effetto della nuova domanda, venga ampliato l’ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (Cass. civ., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11644).” La Corte di Cassazione nella sentenza n. 16281/2019 ha inoltre chiarito che: “il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all’onere posto a suo carico dall’art. 46 della l n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).”

Riepilogando: il tentativo di conciliazione previsto per le controversie agrarie deve procedere quindi la proposizione della domanda attorea e quella riconvenzionale se questa amplia il tema della decisione. Nel caso di specie, la riconvenzionale ha esteso il thema decidendum, perché parte resistente ha chiesto l’accertamento della condotta illecita dei ricorrenti. Essa però non ha esperito in precedenza il tentativo di conciliazione come avrebbe dovuto. Dal verbale del tentativo esperito dai ricorrenti non emerge alcuna discussione su questo punto, ma solo la discussione sulla morosità e sullo stato di abbandono del fondo. Il Tribunale giunge a queste conclusioni anche alla luce del principio sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10017/2003.

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