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La domanda che riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di contratti agrari va interpretata in senso onnicomprensivo

Contratti agrari: domanda onnicomprensiva per il tentativo di conciliazione

Quando la controversia verte sui contratti agrari, la domanda per la quale deve essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 46 della legge n. 203/1982 deve essere intesa in senso onnicomprensivo e finalizzata al riconoscimento di un diritto o alla tutela di un bene della vita che scaturisce in un contratto agrario. Lo ha chiarito il Tribunale di Ragusa nella sentenza n. 474/2024.

Contratti agrari: richiesta di rilascio immobile

Alcuni proprietari terrieri ricorrono in Tribunale per chiedere che venga accertata la scadenza di un contratto di affitto da loro stipulato e di condannare di conseguenza l’affittuaria al rilascio immediato dei terreni, dei fabbricati rurali e delle pertinenze, come individuati nel contratto d’affitto, liberi da cose e persone, anche interposte e di condannare altresì la controparte a corrispondere la somma di 100 euro per ogni giorno di ritardo nel rilascio dei terreni e delle pertinenze.  I ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. L’affittuaria si costituisce in giudizio e chiede il rigetto delle domande avverse, perché infondate.

Domanda onnicomprensiva tentativo di conciliazione controversie agrarie

Il giudice nella motivazione della sentenza ricorda che nelle controversie in materia di contratti agrari è necessario esperire sempre e preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il mancato esperimento di questa procedura conciliativa, rilevabile d’ufficio dal giudice, comporta la definizione della causa per improponibilità della domanda. In materia di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione contemplato dall’art. 46 della legge n. 203/1982 deve infatti precedere la proposizione della domanda principale di parte attrice così come di quella riconvenzionale del convenuto se, a causa della nuova domanda, l’ambito della controversia viene ampliato rispetto a quello interessato dal tentativo obbligatorio di conciliazione svolto per la domanda principale. In tema di controversie agrarie quindi anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improponibilità. Questa regola tuttavia non si applica in presenza di due presupposti: –  quando le due parti del giudizio coincidono con quelle del tentativo obbligatorio di conciliazione; – quando la domanda riconvenzionale non amplia la controversia oggetto della tentata conciliazione perché relativa a questioni già esaminate in quella sede specifica. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 33379/2022) in materia di contratti agrari, la domanda che richiede il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere interpretata con un significato onnicomprensivo ossia di domanda finalizzata al riconoscimento di un diritto o alla tutela di un bene della vita che scaturisce in un contratto agrario. Nel caso di specie, il giudice rileva la necessità di esperire il tentativo di conciliazione anche in relazione alla domanda riconvenzionale dell’affittuaria poiché, con questa domanda, finalizzata al riconoscimento di un’indennità per i miglioramenti apportati al fondo, la resistente ha introdotto aspetti nuovi nella controversia, non accessori o riconducibili comunque all’oggetto della domanda principale, ampliando così il thema decidendum.

Leggi anche: “Controversie agrarie: la conciliazione è condizione di proponibilità della domanda giudiziale

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La domanda per il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie agrarie

Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 474/2024, ha ribadito che nelle controversie sui contratti agrari il tentativo di conciliazione ex art. 46 l. 203/1982 è condizione di proponibilità della domanda. Tale obbligo si estende anche alle domande riconvenzionali qualora queste amplino l’oggetto della lite, introducendo questioni nuove non correlate alla domanda principale. L’interpretazione della domanda deve infatti essere onnicomprensiva, mirando alla tutela di ogni diritto derivante dal contratto.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 14/03/2024
Curia: Tribunale di Ragusa
Giudice: Rosanna Scollo, Sandra Levanti
Argomento/i: Controversie agrarie

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La domanda che riguarda il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di contratti agrari va interpretata in senso onnicomprensivo

Contratti agrari: domanda onnicomprensiva per il tentativo di conciliazione

Quando la controversia verte sui contratti agrari, la domanda per la quale deve essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 46 della legge n. 203/1982 deve essere intesa in senso onnicomprensivo e finalizzata al riconoscimento di un diritto o alla tutela di un bene della vita che scaturisce in un contratto agrario. Lo ha chiarito il Tribunale di Ragusa nella sentenza n. 474/2024.

Contratti agrari: richiesta di rilascio immobile

Alcuni proprietari terrieri ricorrono in Tribunale per chiedere che venga accertata la scadenza di un contratto di affitto da loro stipulato e di condannare di conseguenza l’affittuaria al rilascio immediato dei terreni, dei fabbricati rurali e delle pertinenze, come individuati nel contratto d’affitto, liberi da cose e persone, anche interposte e di condannare altresì la controparte a corrispondere la somma di 100 euro per ogni giorno di ritardo nel rilascio dei terreni e delle pertinenze.  I ricorrenti chiedono inoltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 96 c.p.c. L’affittuaria si costituisce in giudizio e chiede il rigetto delle domande avverse, perché infondate.

Domanda onnicomprensiva tentativo di conciliazione controversie agrarie

Il giudice nella motivazione della sentenza ricorda che nelle controversie in materia di contratti agrari è necessario esperire sempre e preventivamente il tentativo obbligatorio di conciliazione. Il mancato esperimento di questa procedura conciliativa, rilevabile d’ufficio dal giudice, comporta la definizione della causa per improponibilità della domanda. In materia di controversie agrarie, il tentativo di conciliazione contemplato dall’art. 46 della legge n. 203/1982 deve infatti precedere la proposizione della domanda principale di parte attrice così come di quella riconvenzionale del convenuto se, a causa della nuova domanda, l’ambito della controversia viene ampliato rispetto a quello interessato dal tentativo obbligatorio di conciliazione svolto per la domanda principale. In tema di controversie agrarie quindi anche la domanda riconvenzionale deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improponibilità. Questa regola tuttavia non si applica in presenza di due presupposti: –  quando le due parti del giudizio coincidono con quelle del tentativo obbligatorio di conciliazione; – quando la domanda riconvenzionale non amplia la controversia oggetto della tentata conciliazione perché relativa a questioni già esaminate in quella sede specifica. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 33379/2022) in materia di contratti agrari, la domanda che richiede il tentativo obbligatorio di conciliazione deve essere interpretata con un significato onnicomprensivo ossia di domanda finalizzata al riconoscimento di un diritto o alla tutela di un bene della vita che scaturisce in un contratto agrario. Nel caso di specie, il giudice rileva la necessità di esperire il tentativo di conciliazione anche in relazione alla domanda riconvenzionale dell’affittuaria poiché, con questa domanda, finalizzata al riconoscimento di un’indennità per i miglioramenti apportati al fondo, la resistente ha introdotto aspetti nuovi nella controversia, non accessori o riconducibili comunque all’oggetto della domanda principale, ampliando così il thema decidendum.

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