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Domanda procedibile anche se per la controversia in materia di contratti agrari si avvia la mediazione al posto della conciliazione art. 11 dlgs n. 150/2011

Domanda procedibile anche se in materia di contratti agrari si fa la mediazione
La domanda in giudizio è procedibile anche se, in materia di contratti agrari, parte attrice avvia la mediazione al posto della conciliazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011. Entrambe le procedure soddisfano infatti l’intento deflattivo voluto dal legislatore. Lo ha affermato il Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 1651/2024.

Contratti agrari: mediazione fallita
L’erede di un defunto padre agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà su un fondo, che ritiene illegittimamente occupato dall’affittuario. Il convenuto ha realizzato sul fondo, in modo abusivo, un capannone, una pista per motocicli e opere di sbancamento e accessorie. Parte attrice chiede quindi la consegna del fondo e delle piste, il risarcimento del danno e le indennità dovute in conseguenza dell’occupazione abusiva. La procedura di mediazione intrapresa per tentare una soluzione bonaria si conclude negativamente.

Domanda improcedibile: mancata conciliazione art. 11 dlgs n. 150/2011
Il giudizio va avanti e parte convenuta eccepisce, in rito, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della legge n. 203/1982. La controversia verte infatti in materia di contratti agrari. La causa prosegue e il Tribunale dichiara la propria incompetenza. Parte attrice propone regolamento di competenza e riassume la causa davanti al giudice competente.

Mediazione in luogo diverso: domanda procedibile anche per controversie contratti agrari
Il Tribunale adito si occupa in via preliminare dell’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti. Essi ritengono infatti che la domanda sia improcedibile perché non è stata rispettata la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 46 della legge n. 203/1982, che contiene la disciplina dei contratti agrari (confluita nell’art. 11 del dlgs n. 150/2011).

Quest’ultima norma recita testualmente che: 3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione. 5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell’ispettorato.6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria competente.” Il Tribunale prende atto dell’avvio della procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 esperito da parte attrice e a cui i convenuti non hanno preso parte. Trattasi quindi di una procedura conciliativa diversa da quella prevista dalla legge speciale per i contratti agrari.

Il Tribunale sottolinea che l’articolo 11 del dlgs n. 150/2011 preclude al giudice di rilevare, nel corso della prima udienza, l’assenza della condizione di procedibilità con conseguente assegnazione del termine per esperire la conciliazione. La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi quindi rispettata, anche se parte attrice ha avviato la mediazione di cui al decreto legislativo n. 28/2010 in luogo della procedura di conciliazione prevista nello specifico per i contratti agrari.

Domanda procedibile: mediazione e conciliazione stesse finalità deflattive
Per ragioni di economia processuale ed efficienza della tutela giurisdizionale il Tribunale ritiene che la condizione di procedibilità della domanda è stata rispettata, anche se parte attrice ha avviato la mediazione al posto della procedura conciliativa prevista dall’art. 11 del dlgs n. 150/2011. La mediazione, così come la conciliazione in materia di contratti agrari possiede infatti le stesse finalità deflattive volute dal legislatore.

Leggi anche: “Controversie agrarie: la domanda riconvenzionale va preceduta dal tentativo di conciliazione

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Controversie agrarie: mediazione in luogo diverso, domanda procedibile

Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 1651/2024, ha stabilito che in materia di contratti agrari la domanda giudiziale è procedibile anche se l’attrice ha esperito la mediazione ex d.lgs. 28/2010 anziché la conciliazione prevista dall’art. 11 del d.lgs. 150/2011. Nonostante l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controparte, il giudice ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità poiché entrambe le procedure condividono le medesime finalità deflattive, garantendo economia ed efficienza processuale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/08/2024
Curia: Tribunale di Catanzaro
Giudice: Liberato Faccenda
Argomento/i: Controversie agrarie

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Domanda procedibile anche se per la controversia in materia di contratti agrari si avvia la mediazione al posto della conciliazione art. 11 dlgs n. 150/2011

Domanda procedibile anche se in materia di contratti agrari si fa la mediazione
La domanda in giudizio è procedibile anche se, in materia di contratti agrari, parte attrice avvia la mediazione al posto della conciliazione prevista dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2011. Entrambe le procedure soddisfano infatti l’intento deflattivo voluto dal legislatore. Lo ha affermato il Tribunale di Catanzaro nella sentenza n. 1651/2024.

Contratti agrari: mediazione fallita
L’erede di un defunto padre agisce in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà su un fondo, che ritiene illegittimamente occupato dall’affittuario. Il convenuto ha realizzato sul fondo, in modo abusivo, un capannone, una pista per motocicli e opere di sbancamento e accessorie. Parte attrice chiede quindi la consegna del fondo e delle piste, il risarcimento del danno e le indennità dovute in conseguenza dell’occupazione abusiva. La procedura di mediazione intrapresa per tentare una soluzione bonaria si conclude negativamente.

Domanda improcedibile: mancata conciliazione art. 11 dlgs n. 150/2011
Il giudizio va avanti e parte convenuta eccepisce, in rito, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della legge n. 203/1982. La controversia verte infatti in materia di contratti agrari. La causa prosegue e il Tribunale dichiara la propria incompetenza. Parte attrice propone regolamento di competenza e riassume la causa davanti al giudice competente.

Mediazione in luogo diverso: domanda procedibile anche per controversie contratti agrari
Il Tribunale adito si occupa in via preliminare dell’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti. Essi ritengono infatti che la domanda sia improcedibile perché non è stata rispettata la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 46 della legge n. 203/1982, che contiene la disciplina dei contratti agrari (confluita nell’art. 11 del dlgs n. 150/2011).

Quest’ultima norma recita testualmente che: 3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione. 5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell’ispettorato.6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria competente.” Il Tribunale prende atto dell’avvio della procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 esperito da parte attrice e a cui i convenuti non hanno preso parte. Trattasi quindi di una procedura conciliativa diversa da quella prevista dalla legge speciale per i contratti agrari.

Il Tribunale sottolinea che l’articolo 11 del dlgs n. 150/2011 preclude al giudice di rilevare, nel corso della prima udienza, l’assenza della condizione di procedibilità con conseguente assegnazione del termine per esperire la conciliazione. La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi quindi rispettata, anche se parte attrice ha avviato la mediazione di cui al decreto legislativo n. 28/2010 in luogo della procedura di conciliazione prevista nello specifico per i contratti agrari.

Domanda procedibile: mediazione e conciliazione stesse finalità deflattive
Per ragioni di economia processuale ed efficienza della tutela giurisdizionale il Tribunale ritiene che la condizione di procedibilità della domanda è stata rispettata, anche se parte attrice ha avviato la mediazione al posto della procedura conciliativa prevista dall’art. 11 del dlgs n. 150/2011. La mediazione, così come la conciliazione in materia di contratti agrari possiede infatti le stesse finalità deflattive volute dal legislatore.

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