La mediazione impone un obbligo di cooperazione: l’assenza ingiustificata integra una condotta dolosa che aggrava inutilmente il sistema civile

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Mediazione obbligatoria: condotta dolosa la mancata partecipazione senza giustificato motivo

La mediazione non è un mero adempimento formale, ma un obbligo di cooperazione che impone la presenza delle parti per favorire la risoluzione stragiudiziale della lite. Secondo una parte della giurisprudenza, l’ingiustificata assenza assume una valenza dolosa, poiché determina la prosecuzione di un contenzioso evitabile. In un sistema giudiziario saturo, sottrarsi al confronto rappresenta un abuso dello strumento processuale, aggravando inutilmente il carico degli uffici e violando il dovere di lealtà e buona fede delle parti. Lo ha affermato il Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 412-2023.

Opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e mediazione obbligatoria

Una locatrice chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per intimare al conduttore il pagamento di 4.342,02 euro per canoni di locazione e oneri condominiali non corrisposti.

L’opponente contesta la pretesa creditoria sollevando diverse eccezioni: la violazione del principio ne bis in idem, in quanto le spese legali sarebbero già state liquidate in un precedente sfratto, la mancata sottoscrizione delle quietanze condominiali, la mancata detrazione del deposito cauzionale e l’omesso conteggio di versamenti per 2.000,00 euro effettuati tra il 2019 e il 2020.

Il Giudice rileva l’irritualità dell’opposizione, introdotta con citazione anziché con ricorso, concede la provvisoria esecutività del decreto e onera le parti di avviare la mediazione obbligatoria. Tale procedimento però si conclude con esito negativo a causa della mancata comparizione personale dell’opponente. Nel merito, il Tribunale rigetta ogni eccezione, di conseguenza, respinge   integralmente l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento delle spese.

Mediazione: la mancata partecipazione integra un comportamento doloso

La sentenza in esame risulta di particolare interesse per l’analisi rigorosa della mediazione obbligatoria, istituto previsto dal D.Lgs. 28/2010 per deflazionare il carico giudiziario di materie specifiche, come le locazioni.

Il nodo centrale della decisione risiede, in particolare, nel comportamento processuale dell’opponente, il quale, nonostante la rituale convocazione, non si è presentato all’incontro di mediazione senza fornire alcun giustificato motivo.

Per questo il Giudice sottolinea che la mediazione non è un mero passaggio formale, ma un obbligo di cooperazione che richiede la presenza delle parti per tentare una risoluzione alternativa della lite.

A sostegno della sua decisione il Tribunale richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato (citando ad esempio Trib. Roma 23.02.2017) secondo cui l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione assume i connotati di un comportamento doloso.

Tale condotta è definita tale in quanto “idonea a determinare l’introduzione o la prosecuzione di una procedura giudiziale evitabile”. In un sistema giudiziario saturo e caratterizzato da tempi dilatati, sottrarsi al confronto stragiudiziale è percepito come un abuso dello strumento processuale che aggrava inutilmente il carico degli uffici giudiziari.

Ne consegue che l’assenza ingiustificata produce due effetti distinti, ma convergenti:

  • la condanna l’opponente al versamento in favore dell’Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, sanzione automatica volta a punire la mancata collaborazione con l’organismo di mediazione;
  • la piena prova dell’infondatezza della resistenza dell’opponente alla luce della “radicale ed evidente assenza di un giustificato motivo”. In altre parole, il rifiuto di mediare va interpretato come un indizio della mancanza di argomenti validi a supporto della propria tesi difensiva.

La partecipazione alla mediazione quindi è un dovere di solidarietà processuale: chi la diserta senza motivo non solo subisce una sanzione economica, ma vede indebolita la propria posizione probatoria nel merito della causa.

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Tribunale di Termini Imerese

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mancata partecipazione senza giusto motivo: comportamento doloso

Data sentenza: 06/04/2023
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Margherita Urso
Argomento/i: assenza ingiustificata
Materia/e: mancata partecipazione

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Mediazione obbligatoria: in mancanza del nuovo domicilio vale quello eletto presso il procuratore

Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n.1106/2025, ha stabilito che l'invio dell'istanza di mediazione obbligatoria tramite PEC all'avvocato della controparte è valido qualora quest'ultima, dopo uno sfratto, non abbia comunicato il nuovo domicilio. Poiché il procedimento di mediazione è informale e richiede l'assistenza legale, tale modalità è considerata un mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e l'unico modo praticabile per informare la parte dell'avvio dell'iter.

Data sentenza: 20/07/2025
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Donatella Parla
Argomento/i: Domicilio presso il procuratore
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Conciliazione telecomunicazioni: senza domanda improcedibile

La sentenza n. 821/2025 del Tribunale di Termini Imerese chiarisce che, nel settore delle telecomunicazioni, l'improcedibilità della domanda scatta solo in caso di mancato tentativo di conciliazione obbligatoria. Se il giudice sospende il processo per consentire tale esperimento e quest'ultimo avviene, il giudizio deve proseguire anche se l'esito è negativo. Riformando una sentenza di primo grado errata, il Tribunale ha accertato l'inadempimento della compagnia e condannato quest'ultima al risarcimento dei danni richiesti.

Data sentenza: 06/06/2025
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Rossana Musumeci
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: Telecomunicazioni

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Opposizione tardiva a d.i.: l’opponente deve attivare la mediazione

La sentenza n. 846/2025 del Tribunale di Termini Imerese stabilisce che, nell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la mediazione obbligatoria ricade sull'opponente. A differenza dell'opposizione ordinaria, considerata prosecuzione del giudizio monitorio, l'opposizione tardiva è un rimedio autonomo volto a contrastare un titolo ormai stabile. Pertanto, l'omesso esperimento della mediazione da parte di chi propone l'azione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 10/06/2025
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Riccardo Pappalardo
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Mediazione al posto della negoziazione, domanda procedibile

Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1277/2024, ha stabilito che la condizione di procedibilità per l'azione giudiziale è soddisfatta anche quando, in materie soggette a negoziazione assistita obbligatoria come i sinistri stradali, venga esperita la mediazione. Poiché quest'ultima prevede l'intervento di un terzo imparziale e offre maggiori garanzie di risoluzione bonaria, essa è considerata funzionalmente prevalente e sostitutiva della negoziazione assistita ai fini processuali.

Data sentenza: 19/09/2024
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: M. Margherita Urso
Argomento/i: Mediazione

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Riconvenzionale: no ad autonomo procedimento di mediazione

Il Tribunale di Termini Imerese ha stabilito che il convenuto non è tenuto ad avviare un nuovo procedimento di mediazione per una domanda riconvenzionale se l'oggetto della lite è già stato dibattuto nella procedura attivata dall'attore. Nel caso di dispute su confini e usucapione, l'obbligo di mediazione è soddisfatto dal primo tentativo, poiché un ulteriore iter risulterebbe ultroneo, violando i principi di ragionevole durata del processo e il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.

Data sentenza: 18/01/2024
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Argomento/i: Usucapione

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Vizi della mediazione entro la prima udienza successiva alla definizione del procedimento

Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza 1211/2023, ha stabilito che i vizi della mediazione obbligatoria espletata in corso di causa devono essere sollevati entro la prima udienza successiva alla sua definizione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Nel caso specifico, l'eccezione è stata dichiarata tardiva, rendendo avverata la condizione di procedibilità. Nel merito, l'opposizione al decreto ingiuntivo bancario è stata accolta e il decreto revocato per carenza di prove circa il credito azionato.

Data sentenza: 13/11/2023
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Rosario La Fata
Materia/e: Mediazione

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Luce e gas: il mancato tentativo di conciliazione comporta la sospensione del giudizio

Secondo il Tribunale di Termini Imerese, nelle controversie su luce e gas il mancato tentativo di conciliazione obbligatorio non comporta l'automatica improcedibilità dell'azione. Il giudice deve infatti sospendere il giudizio, fissando un termine per consentire alle parti di adempiere a tale onere prima di proseguire. Nel caso specifico, l'eccezione è stata respinta poiché l'attrice aveva già tentato la conciliazione e proposto una negoziazione assistita, soddisfacendo così l'intento deflattivo normativo.

Data sentenza: 16/11/2023
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Francesca Incandela
Argomento/i: condizioni di procedibilità

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Condanna al versamento del contributo unificato per mancata partecipazione alla mediazione

Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato i convenuti al versamento di una somma pari al contributo unificato a causa della loro ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione. Il giudice ha respinto la tesi della difesa, secondo cui l'atavica litigiosità tra le parti avrebbe reso inutile il tentativo di conciliazione. Tale sanzione, prevista dal d.lg.vo n. 28/2010, è stata applicata a prescindere dall'esito della causa, sottolineando l'obbligatorietà della norma per evitare danni erariali.

Data sentenza: 09/05/2012
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Angelo Piraino
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +1
Materia/e: Altre

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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