Scarica Sentenza Tribunale di Termini Imerese n.846-2025
Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo: l’onere di avviare la mediazione è a carico dell’opponente a pena di improcedibilità
Opposizione tardiva: mediazione onere dell’opponente
Il Tribunale di Termini Imerese, nella sentenza n. 846/2025 chiarisce che in presenza di un’opposizione a un decreto ingiuntivo oltre i termini previsti, spetta alla parte opponente, avviare il procedimento di mediazione obbligatoria. In mancanza, l’opposizione sarà dichiarata improcedibile.
Opposizione tardiva decreto ingiuntivo: mancata mediazione obbligatoria
Due soggetti si oppongono a un decreto ingiuntivo, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di 26.409,33 euro, oltre interessi e spese, in favore del creditore opposto. Gli opponenti chiedono, in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e l’improcedibilità della domanda monitoria per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 28/2010. La controparte nel costituirsi in giudizio contesta tutte le domande e le eccezioni avverse. Il Giudice rileva la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, trattandosi di una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari. All’udienza successiva, le parti confermano di non aver avviato la procedura di mediazione. Il giudizio prosegue e il Giudice invita infine le parti a precisare le conclusioni.
Opposizione ordinaria e opposizione tardiva: differenze
Il Tribunale opera una distinzione fondamentale tra l’opposizione ordinaria a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) e l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.). L’opposizione ordinaria è considerata una prosecuzione del giudizio monitorio, un “giudizio di primo grado bifasico”, dove gli effetti della litispendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso. In questo caso, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 19596/2020), è onere della parte che ha proposto il ricorso per ingiunzione attivare la mediazione. L’opposizione tardiva, invece, è un rimedio eccezionale e autonomo, introdotto per contrastare un provvedimento ormai stabile e definitivo. Essa si applica in casi di mancata tempestiva conoscenza del provvedimento per irregolarità della notificazione, forza maggiore, caso fortuito, o per far valere l’abusività di clausole contrattuali rilevata dal Giudice dell’Esecuzione. Il Tribunale sottolinea che l’opposizione tardiva non è una prosecuzione del procedimento monitorio, ma un nuovo e autonomo giudizio. Di conseguenza, è irrilevante la data di introduzione del giudizio monitorio; ciò che conta è la data di instaurazione dell’opposizione tardiva. In questo contesto, è l’opponente a dover attivare il procedimento di mediazione obbligatoria, poiché è lui che propone la domanda giudiziale per “demolire” il titolo. La mancata attivazione della mediazione in questo caso comporta l’improcedibilità dell’opposizione, senza intaccare la stabilità del titolo ingiuntivo. Una conclusione diversa sarebbe incoerente, poiché consentirebbe di travolgere un titolo definitivo per la sola mancata attivazione di una condizione di procedibilità, prima ancora di valutare il merito della controversia. Ciò comprimerebbe ingiustificatamente il principio di stabilità dei provvedimenti giurisdizionali.
Mediazione: onere dell’opposto se l’opposizione è ordinaria
Il Tribunale precisa, inoltre, che l’articolo 5-bis del D.lgs. n. 28/2010, che pone l’onere della mediazione sulla parte che ha proposto il ricorso per ingiunzione, è applicabile solo all’opposizione ordinaria (art. 645 c.p.c.). In questo caso il decreto ingiuntivo non è ancora definitivamente esecutivo e sono possibili istanze di sospensione o concessione della provvisoria esecuzione. Nell’opposizione tardiva invece il decreto ha già acquisito stabilità, rendendo superfluo tale intervento. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene quindi che l’opposizione tardiva costituisce un giudizio autonomo e che l’onere di attivare la mediazione obbligatoria ricada sull’opponente. Nel caso specifico, le parti hanno confermato di non aver avviato il tentativo di mediazione, nonostante il Giudice avesse tempestivamente segnalato la questione e concesso un rinvio. In conclusione, per il Tribunale, le domande avanzate dagli opponenti sono improcedibili.