La mediazione impone un obbligo di cooperazione: l’assenza ingiustificata integra una condotta dolosa che aggrava inutilmente il sistema civile
Scarica Sentenza Tribunale di Termini Imerese N. 412-2023
Mediazione obbligatoria: condotta dolosa la mancata partecipazione senza giustificato motivo
La mediazione non è un mero adempimento formale, ma un obbligo di cooperazione che impone la presenza delle parti per favorire la risoluzione stragiudiziale della lite. Secondo una parte della giurisprudenza, l’ingiustificata assenza assume una valenza dolosa, poiché determina la prosecuzione di un contenzioso evitabile. In un sistema giudiziario saturo, sottrarsi al confronto rappresenta un abuso dello strumento processuale, aggravando inutilmente il carico degli uffici e violando il dovere di lealtà e buona fede delle parti. Lo ha affermato il Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 412-2023.
Opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia e mediazione obbligatoria
Una locatrice chiede e ottiene un decreto ingiuntivo per intimare al conduttore il pagamento di 4.342,02 euro per canoni di locazione e oneri condominiali non corrisposti.
L’opponente contesta la pretesa creditoria sollevando diverse eccezioni: la violazione del principio ne bis in idem, in quanto le spese legali sarebbero già state liquidate in un precedente sfratto, la mancata sottoscrizione delle quietanze condominiali, la mancata detrazione del deposito cauzionale e l’omesso conteggio di versamenti per 2.000,00 euro effettuati tra il 2019 e il 2020.
Il Giudice rileva l’irritualità dell’opposizione, introdotta con citazione anziché con ricorso, concede la provvisoria esecutività del decreto e onera le parti di avviare la mediazione obbligatoria. Tale procedimento però si conclude con esito negativo a causa della mancata comparizione personale dell’opponente. Nel merito, il Tribunale rigetta ogni eccezione, di conseguenza, respinge integralmente l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento delle spese.
Mediazione: la mancata partecipazione integra un comportamento doloso
La sentenza in esame risulta di particolare interesse per l’analisi rigorosa della mediazione obbligatoria, istituto previsto dal D.Lgs. 28/2010 per deflazionare il carico giudiziario di materie specifiche, come le locazioni.
Il nodo centrale della decisione risiede, in particolare, nel comportamento processuale dell’opponente, il quale, nonostante la rituale convocazione, non si è presentato all’incontro di mediazione senza fornire alcun giustificato motivo.
Per questo il Giudice sottolinea che la mediazione non è un mero passaggio formale, ma un obbligo di cooperazione che richiede la presenza delle parti per tentare una risoluzione alternativa della lite.
A sostegno della sua decisione il Tribunale richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato (citando ad esempio Trib. Roma 23.02.2017) secondo cui l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione assume i connotati di un comportamento doloso.
Tale condotta è definita tale in quanto “idonea a determinare l’introduzione o la prosecuzione di una procedura giudiziale evitabile”. In un sistema giudiziario saturo e caratterizzato da tempi dilatati, sottrarsi al confronto stragiudiziale è percepito come un abuso dello strumento processuale che aggrava inutilmente il carico degli uffici giudiziari.
Ne consegue che l’assenza ingiustificata produce due effetti distinti, ma convergenti:
- la condanna l’opponente al versamento in favore dell’Erario di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, sanzione automatica volta a punire la mancata collaborazione con l’organismo di mediazione;
- la piena prova dell’infondatezza della resistenza dell’opponente alla luce della “radicale ed evidente assenza di un giustificato motivo”. In altre parole, il rifiuto di mediare va interpretato come un indizio della mancanza di argomenti validi a supporto della propria tesi difensiva.
La partecipazione alla mediazione quindi è un dovere di solidarietà processuale: chi la diserta senza motivo non solo subisce una sanzione economica, ma vede indebolita la propria posizione probatoria nel merito della causa.
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