Scarica Sentenza Tribunale di Termini Imerese n.1106-2025
Se la parte non provvede a comunicare il nuovo domicilio dopo lo sfratto la notifica all’avvocato dell’istanza di mediazione è regolate
Mediazione obbligatoria: valido l’invio dell’istanza all’avvocato
Quando un giudizio prevede la mediazione obbligatoria e la parte convenuta non ha comunicato il suo nuovo indirizzo, la domanda di mediazione inviata tramite PEC al domicilio eletto presso il suo avvocato deve considerarsi valida. Questo perché, in assenza di altre indicazioni, tale modalità è ritenuta un “mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e l’unico modo praticabile per informare la controparte dell’avvio della mediazione. Lo ha specificato il Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 1106/2025.
Sfratto per morosità: il giudice invita le parti ad avviare la mediazione
Una locatrice intima lo sfratto per morosità, chiedendo il rilascio dell’immobile e il pagamento dei canoni non corrisposti. La conduttrice si costituisce in giudizio contestando la morosità e attribuendola a un presunto inadempimento della locatrice, che non avrebbe eseguito lavori di manutenzione essenziali, dati i gravi danni da infiltrazioni e umidità nell’immobile. Il Tribunale ordina il rilascio dell’immobile e invita le parti a intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria, che però si conclude con esito negativo. Successivamente, la ricorrente, confermato il rilascio dell’immobile, chiede la condanna di controparte al pagamento dei canoni fino a marzo 2021, per un totale di 6.600 euro, oltre interessi e rivalutazione. La conduttrice però eccepisce l’improcedibilità della domanda per irregolare mediazione e chiede il rigetto delle pretese avversarie, il risarcimento danni per inadempimento della locatrice e il rimborso di 750 euro per interventi di manutenzione straordinaria.
Mancata comunicazione nuovo domicilio: regolare la notifica dell’istanza al legale
L’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla controparte viene rigettata con un’ordinanza, e quindi con la sentenza. Il Tribunale evidenzia che l’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 prevede che le comunicazioni relative alla mediazione debbano avvenire “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Allo stesso tempo, l’articolo 3, comma 3, dello stesso decreto stabilisce che gli atti del procedimento di mediazione “non sono soggetti a formalità”. Inoltre, nei casi di mediazione obbligatoria, come quello in esame, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5). Nonostante il D.Lgs. 28/2010 non preveda espressamente la notifica della domanda di mediazione al procuratore costituito, il Tribunale desume che, data l’informalità del procedimento, la comunicazione dell’avvio della mediazione possa avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nel caso specifico, la conduttrice, dopo aver dichiarato il rilascio dell’immobile tramite raccomandata in data 13 marzo 2021, non ha indicato l’indirizzo del suo nuovo domicilio per le comunicazioni. Di conseguenza, la notifica dell’istanza di mediazione, avvenuta tramite PEC al domicilio eletto presso il procuratore costituito in data 29 marzo 2021, deve ritenersi regolare. Il Tribunale considera tale notifica un “mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e, in assenza di altre indicazioni da parte della resistente, l’unico mezzo possibile per portarla a conoscenza dell’avvio del procedimento.
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