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Il dato va sottolineato subito, perché è il primo profilo di attenzione richiesto dalla sentenza. Nel linguaggio difensivo delle parti e in alcuni passaggi del provvedimento compare il riferimento al “tentativo obbligatorio di mediazione”, ma il Tribunale ricostruisce correttamente il quadro normativo come questione di conciliazione agraria. E questa non è una differenza terminologica secondaria. Il giudice, infatti, ribadisce che nelle controversie agrarie il filtro preventivo è regolato da una disciplina speciale, con logica e struttura proprie, che non devono essere confuse con quelle della mediazione civile generale.

L’eccezione preliminare dei resistenti era fondata proprio sull’asserita mancanza del tentativo obbligatorio. Il Tribunale la rigetta in modo netto. La ricorrente aveva documentato di avere attivato la procedura conciliativa davanti all’organismo competente e di avere promosso il tentativo nei confronti delle controparti; inoltre, dalla documentazione emergeva anche la formale convocazione delle parti e la successiva chiusura del tentativo con verbale negativo. Ma la parte più importante della motivazione è un’altra: il giudice precisa che, in materia agraria, il tentativo obbligatorio di conciliazione si considera assolto già con la richiesta di attivazione della procedura all’ufficio competente e con la comunicazione alla controparte, sicché, decorso il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla legge, la parte può introdurre la lite senza che assumano rilievo né l’effettiva convocazione da parte dell’ufficio, né la mancata comparizione delle parti, né, infine, l’esito concretamente negativo del tentativo.

La sentenza richiama espressamente, a sostegno, Cass. civ. 22 marzo 2013, n. 7270, osservando che il principio elaborato con riferimento all’art. 46 della legge n. 203/1982 conserva piena validità anche dopo la trasfusione della disciplina nell’art. 11 del d.lgs. 150/2011, avvenuta senza modifiche significative sul punto. La conseguenza pratica è molto chiara: ciò che la legge pretende è che il tentativo venga attivato preventivamente e che venga rispettato il termine di attesa fissato dal legislatore; non è invece richiesto, perché la domanda possa dirsi proponibile, che la procedura sfoci necessariamente in un confronto sostanziale concluso con un risultato utile.

Questo è il profilo che rende la pronuncia spendibile in chiave ADR. Il Tribunale di Napoli Nord offre infatti una lettura non formalistica del filtro conciliativo agrario, ma nello stesso tempo rigorosamente aderente alla sua disciplina speciale. Il requisito legale non viene trasformato in una verifica eccessiva sulla concreta dinamica dell’incontro o sull’atteggiamento delle parti davanti all’organo conciliativo. La decisione valorizza invece il dato che conta davvero in questo settore: la preventiva attivazione del meccanismo conciliativo e il decorso del termine di legge. In altre parole, la funzione del tentativo obbligatorio viene letta come presidio di preventiva apertura al confronto, non come trappola processuale destinata a paralizzare la tutela per ragioni meramente organizzative o per l’inerzia altrui.

Sotto questo profilo, la sentenza ha il merito di ricordare una distinzione che nella pratica tende spesso ad appannarsi. Nel contenzioso agrario il tentativo preventivo non segue esattamente la stessa logica della mediazione civile codificata nel d.lgs. 28/2010. Il Tribunale insiste, infatti, sul fatto che qui la legislazione di settore collega alla conciliazione agraria la proponibilità dell’azione, e non costruisce il controllo giudiziale sugli stessi parametri che si sono affermati nella mediazione obbligatoria ordinaria. Il focus resta sul previo esperimento in senso oggettivo e sul rispetto del termine dilatorio, non sulla qualità della partecipazione o sulla reale disponibilità negoziale dei presenti.

Naturalmente, proprio qui occorre mantenere prudenza nella lettura della decisione. La pronuncia non può essere trasformata in una sentenza “manifesto” sull’ADR in generale. Il passaggio sulla conciliazione agraria è corretto e utile, ma resta comunque preliminare rispetto al vero asse portante della motivazione. Una volta superata l’eccezione sulla proponibilità della domanda, il Tribunale entra infatti nel merito di una complessa controversia in materia di affittanza agraria, comunione e opponibilità dei contratti stipulati da uno solo dei comproprietari, fondando la decisione soprattutto sul rapporto tra art. 1108 c.c., durata legale quindicennale dell’affitto agrario e inefficacia relativa del contratto verso il comproprietario dissenziente.

La sentenza ricostruisce in modo ampio la vicenda sostanziale e valorizza i precedenti già formatisi nella stessa controversia, compresa l’ordinanza della Cassazione n. 4280/2023 e, soprattutto, l’ordinanza n. 5647/2026, secondo cui il contratto di affitto agrario di fondo rustico stipulato da uno solo dei comproprietari, quando per effetto della sostituzione automatica della clausola di durata assume la durata legale quindicennale, integra un atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c.; da qui la conseguenza che la mancanza del consenso unanime dei partecipanti alla comunione non determina la nullità del contratto, ma la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del comproprietario non consenziente, mentre il contratto resta valido tra il comproprietario stipulante e il terzo conduttore secondo lo schema della gestione di affari altrui.

Il Tribunale di Napoli Nord si colloca apertamente dentro questo solco e, applicando quei principi, arriva ad accogliere la domanda di rilascio dei fondi, qualificando la tutela azionata come azione personale di rilascio o di restituzione e valorizzando il fatto che i resistenti non avessero opposto un titolo idoneo a rendere legittima l’occupazione, se non richiamando contratti agrari divenuti, nei confronti della ricorrente, inopponibili. La motivazione sottolinea espressamente la situazione di occupazione sine titulo del bene oggetto di causa.

Proprio per questo, il commento corretto non deve confondere i piani. Lo spunto ADR è reale e merita di essere segnalato, ma la decisione non è costruita attorno alla conciliazione agraria come questione centrale. Il suo valore maggiore, sul piano sistematico, resta nella parte relativa all’affitto agrario stipulato in ambito di comunione senza consenso unanime, alla durata legale del rapporto e alla conseguente inefficacia del contratto verso il comproprietario dissenziente. Il profilo conciliativo è utile, ma accessorio rispetto al nucleo della pronuncia.

Ciò non toglie che il passaggio preliminare abbia un rilievo pratico notevole. In sede difensiva, infatti, non è raro che la contestazione sulla mancanza del tentativo obbligatorio venga utilizzata per spostare il fuoco della lite su profili meramente formali. La sentenza, al contrario, ricorda che nelle controversie agrarie la verifica deve essere condotta secondo la normativa speciale: una volta dimostrata l’attivazione del tentativo e decorso il termine di sessanta giorni, la parte è legittimata a promuovere il giudizio, senza che sia possibile pretendere qualcosa di ulteriore sul piano dell’effettivo svolgimento del confronto.

Il principio che si può ricavare dalla decisione è dunque questo: nelle controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di proponibilità ex art. 11 d.lgs. 150/2011, si considera assolto con la preventiva attivazione della procedura all’ufficio competente e nei confronti della controparte, sicché, decorso il termine dilatorio di sessanta giorni, la domanda giudiziale può essere proposta senza che rilevino né la mancata comparizione delle parti né il mancato buon esito del tentativo; resta però fermo che, nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord, questo profilo ha carattere preliminare rispetto al vero centro della decisione, costituito dall’inefficacia dei contratti di affitto agrario stipulati senza il consenso unanime dei comproprietari.

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Tribunale di Napoli Nord

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Nelle controversie agrarie basta attivare il tentativo di conciliazione: dopo 60 giorni la causa può iniziare

Con la sentenza n. 963 del 18 marzo 2026, il Tribunale di Napoli Nord affronta in via preliminare un tema che, pur non costituendo il vero cuore della decisione, ha un interesse pratico autonomo e tutt’altro che secondario: il modo in cui va verificato il preventivo tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie. La pronuncia chiarisce che, in questo ambito, non si applica il modello della mediazione civile ordinaria di cui al d.lgs. 28/2010, ma la speciale disciplina della conciliazione agraria prevista dall’art. 11 del d.lgs. 150/2011, la quale opera come condizione di proponibilità della domanda.

Data sentenza: 18/03/2026
N° sentenza: 963
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: controversie agrarie

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Conciliazione agraria obbligatoria: basta la richiesta di attivazione, l’esito non conta

In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 D.Lgs. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982), condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, si considera assolto con la mera richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato dell'agricoltura e alla controparte: decorso il termine dilatorio di sessanta giorni, la parte può agire in giudizio senza che rilevino la mancata convocazione delle parti, la loro assenza o il fallimento del tentativo. Nel merito, il contratto di affitto agrario di fondo rustico stipulato da un solo comproprietario, senza il consenso unanime richiesto dall'art. 1108, comma 3, c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione, non è nullo ma soltanto inefficace nei confronti dei comproprietari dissenzienti, restando valido tra lo stipulante e il conduttore secondo lo schema della gestione di affari altrui.

Data sentenza: 18/03/2026
N° sentenza: 963
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: controversie agrarie

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Locazione commerciale e mediazione obbligatoria: il tentativo infruttuoso soddisfa la condizione di procedibilità

Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 537/2026, dichiara procedibile la domanda relativa a un contratto di locazione ad uso diverso dopo che le parti hanno esperito, seppur infruttuosamente, il tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito, rigetta la domanda dei locatori: la conduttrice ha correttamente corrisposto il canone ridotto, non essendosi verificata la condizione sospensiva cui era subordinato l'aumento, resa impossibile da circostanze preesistenti e note ai locatori al momento della stipula del contratto.

Data sentenza: 11/02/2026
N° sentenza: 537
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Locazione

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Conciliazione giudiziale: prescinde da una valutazione del merito

La sentenza n. 185/2025 del Tribunale di Napoli Nord chiarisce che la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. non è influenzata dalla valutazione del merito, poiché mira a una definizione rapida e vantaggiosa della lite per ridurre costi e tempi processuali. Nel caso di specie, il giudice ha rigettato la richiesta risarcitoria di un condominio per mancanza di nesso causale, confermando che l'invito a transigere non vincola l'organo giudicante né ne preannuncia l'esito nella successiva decisione finale.

Data sentenza: 16/01/2025
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Matilde Boccia
Argomento/i: Proposta conciliativa
Materia/e: Conciliazione giudiziale

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Conciliazione luce, gas e acqua: serve prima il reclamo

La sentenza n. 216/2025 del Tribunale di Napoli Nord chiarisce che, nelle controversie su luce, gas e acqua, il tentativo di conciliazione è procedibile solo se preceduto da un reclamo formale dell'utente. Nel caso di un condominio che ha subito il distacco idrico, il giudice ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dal gestore, sottolineando che l'obbligo conciliativo non deve limitare eccessivamente l'accesso alla tutela giurisdizionale, in linea con l'art. 24 della Costituzione.

Data sentenza: 10/01/2025
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Alfredo Maffei
Argomento/i: Luce gas e acqua
Materia/e: Ammissibilità della domanda conciliativa

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Avvocato in mediazione purché dotato di procura sostanziale

La sentenza n. 2844/2024 del Tribunale di Napoli Nord ribadisce che, nella mediazione obbligatoria, la comparizione personale delle parti è condizione di procedibilità. La parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, anche dal proprio difensore, purché quest'ultimo sia munito di specifica procura sostanziale. Tale documento non può essere autenticato dall'avvocato stesso. In assenza di tale requisito, la procedura è irrituale, determinando l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 30/05/2024
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Maurizio Spezzaferri
Argomento/i: Avvocato in mediaizone

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Mediazione delegata: procedibile se esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 4633/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda riguardante i diritti reali per mancato esperimento della mediazione delegata. Il giudice ha chiarito che il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione è ordinatorio e non perentorio. Pertanto, la condizione di procedibilità è soddisfatta se la procedura viene utilmente esperita entro l'udienza di rinvio, a prescindere dall'avvio tardivo della stessa rispetto al termine iniziale.

Data sentenza: 17/11/2023
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Francesca Sequino
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Mediazione

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Mediazione obbligatoria anche per la riconvenzionale

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 547/2023, ha stabilito che la mediazione obbligatoria rappresenti una condizione di procedibilità anche per l'azione riconvenzionale. Nel caso di una locazione commerciale, il giudice ha accolto la richiesta di rilascio dell'immobile poiché il locatore aveva esperito il tentativo di mediazione. Al contrario, è stata dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale per l'indennità di avviamento, poiché la conduttrice non aveva assolto tale onere.

Data sentenza: 08/02/2023
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Alfredo Maffei
Argomento/i: condizioni di procedibilità +1
Materia/e: condizioni di procedibilità +1

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Il delegato nella mediazione non può delegare a sua volta. Condannata la banca e revocato il decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 3689/2022, ha ribadito l'obbligo di comparizione personale delle parti in mediazione. La partecipazione è delegabile all'avvocato solo tramite procura speciale sostanziale, che abiliti a disporre dei diritti in oggetto. In base al principio delegatus non potest delegare, il difensore non può ulteriormente delegare tali poteri a terzi. L'assenza di idonea procura rende inefficace il tentativo di conciliazione, determinando l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 20/10/2022
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Benedetta Magliulo
Argomento/i: Procura in mediazione +1

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Mancata partecipazione personale al primo incontro: la domanda giudiziale è improcedibile

Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato improcedibili le domande della banca e degli opponenti in un giudizio relativo a un decreto ingiuntivo per saldo debitore. Il giudice ha stabilito che, nei contratti bancari, la mediazione è condizione di procedibilità e l'onere di attivarla spetta a chi propone l'azione. Poiché le parti non hanno partecipato personalmente al primo incontro, né hanno fornito ragioni oggettive per l'assenza, il tentativo di conciliazione è risultato inefficace.

Data sentenza: 06/03/2019
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: A.S. Rabuano
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Contratto bancario

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La mancata partecipazione personale alla mediazione rende la domanda giudiziale improcedibile

Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l'improcedibilità di un'opposizione a decreto ingiuntivo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sebbene l'opponente avesse attivato la procedura, la sua ingiustificata assenza all'incontro ha reso inefficace il tentativo. Il giudice ha infatti stabilito che l'onere di attivare la mediazione includa necessariamente l'obbligo di partecipazione personale, poiché la sola attivazione formale non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda.

Data sentenza: 28/06/2018
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: Giovanni Di Giorgio
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +2
Materia/e: Contratto bancario +1

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Il giudice invita il mediatore a formulare una proposta indipendentemente dalla richiesta delle parti

Il Tribunale di Napoli Nord dispone l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione per una controversia relativa a contratti bancari, ponendo l'onere di impulso a carico della parte attrice. Le parti devono depositare gli atti di causa quindici giorni prima del primo incontro, a cui è richiesta la partecipazione personale. In caso di mancato accordo, il mediatore dovrà formulare una proposta conciliativa anche senza richiesta delle parti, pena l'improcedibilità della domanda principale e dell'opposizione.

Data sentenza: 06/04/2017
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: A.S. Rabuano
Argomento/i: Effettivo svolgimento del primo incontro +1
Materia/e: Contratto bancario

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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