Scarica Sentenza Tribunale Napoli-Nord n. 2844-2024
L’avvocato che viene delegato dalla parte a stare in mediazione nel suo interesse deve essere munito di apposita procura sostanziale
Procura speciale sostanziale per l’avvocato delegato a partecipare alla mediazione
La procedura di mediazione obbligatoria richiede la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dai rispettivi difensori. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, che può coincidere anche con il difensore che la assiste della procedura stragiudiziale, questo soggetto però deve essere munito di specifica procura sostanziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Napoli Nord, Sezione I civile, nella sentenza n. 2844 dell’11 giugno 2024.
Mediazione obbligatoria: divisione ereditaria
In una causa civile avente ad oggetto la divisione di beni ereditari i procuratori delle parti chiedono il rinvio “in proseguo” della prima udienza per tentare di risolvere la vertenza in via bonaria. Fallite le trattative, poiché la controversia rientra in quelle soggette alla mediazione obbligatoria viene assegnato il termine di 15 giorni per esperire la procedura stragiudiziale. Con comparsa di intervento alcuni degli eredi e successori universali eccepiscono l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione, associandosi all’eccezione sollevata dai convenuti.
Avvocato in mediazione: serve la procura speciale sostanziale
Il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni sollevate dai convenuti e da alcuni interventori, dichiara la domanda improcedibile. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 prevede che nelle controversie in materia di divisione e successione ereditaria la mediazione obbligatoria rappresenti condizione di procedibilità della domanda. Nel caso di specie le parti interessate, alle quali è stato assegnato il termine di 15 giorni per esperire la procedura, non vi hanno provveduto nelle forme previste dalla legge.
Nella comparsa conclusionale i convenuti hanno evidenziato l’irritualità della mediazione telematica seguita dal mediatore anche perché la mediatrice ha consentito, mettendolo a verbale, la partecipazione dell’avvocato nella sua qualità di delegata e procuratrice di alcuni dei soggetti convenuti, suoi assistiti, invalidandone la partecipazione perché la procura conferita all’avvocato suddetto dai suoi assistiti non ha alcun valore.
Da un verbale della mediazione il mediatore riporta infatti la presenza dell’avvocato sia nella sua qualità di legale che di rappresentante dei propri assistiti, come da allegata “procura speciale e sostanziale a mediare” che risulta firmata dai convenuti con firma digitale di un altro difensore, non da un pubblico ufficiale abilitato.
Il Tribunale ricorda che la Corte di Cassazione, nelle pronunce n. 8473/2019 e 20643/2023 ha chiarito che “In materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione “personale” delle parti, assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio “rappresentante sostanziale”, eventualmente anche dallo stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di “apposita procura sostanziale“. Non basta, dunque, la comune procura processuale autentica dall’avvocato medesimo. Inoltre, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata già al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.”
La presenza necessaria della parte non preclude la delega a un terzo, la parte però deve rilasciare una procura sostanziale, che non può essere autenticata dallo stesso legale a cui è conferita. Nel caso di specie la mancata partecipazione personale della parte o a mezzo di soggetto munito di adeguata procura sostanziale ha causato il non avveramento della condizione di procedibilità.
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