
Mediazione obbligatoria anche per la riconvenzionale
Il tribunale di Napoli aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità anche dell’azione riconvenzionale
Mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità
In materia di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità deve essere assolta anche in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale. Questo quanto afferma il tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 547/2023 aderendo all’orientamento giurisprudenziale che ritiene che il procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità anche dell’azione riconvenzionale.
La vicenda
Nella vicenda, avente ad oggetto un rapporto di locazione ad uso commerciale, parte locatrice non intendeva rinnovare il contratto ad una cooperativa conduttrice e la trascinava in giudizio per ottenere la convalida della licenza per finita locazione.
La parte intimata si costituiva ed evidenziava che l’immobile locato aveva come destinazione quello della scuola paritaria per l’infanzia e che, pertanto, comportando tale attività un contatto diretto col pubblico, la cessazione della locazione per volontà della locatrice (e non per morosità della parte conduttrice) avrebbe comportato un suo diritto al pagamento dell’indennità da perdita di avviamento commerciale.
Inoltre, concludeva per l’improcedibilità della domanda e, in caso di convalida della licenza, per il riconoscimento in proprio favore del diritto all’indennità suddetta.
Il giudice, non convalidava la licenza ma ordinava il rilascio dell’immobile e disponeva il mutamento del rito, invitando le parti all’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Tempestiva disdetta contratto locazione
Sul punto principale, il giudice dà ragione alla ricorrente evidenziando in via preliminare che la domanda è procedibile in considerazione del previo esperimento del tentativo di mediazione, previsto quale condizione di procedibilità dall’art. 5 comma 1 D.Lgs. 28 del 2010, seppur fallito per assenza della parte intimata.
Nel merito, la parte locatrice ha dato regolare e tempestiva disdetta del contratto di locazione, e, pertanto, va dichiarata la cessazione del rapporto locativo in argomento con conseguente condanna della parte convenuta al rilascio dell’immobile condotto in locazione.
Improcedibilità domanda riconvenzionale
Quanto alla domanda, avanzata dalla parte resistente, di accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell’indennità di avviamento, invece, secondo il giudice, va dichiarata improcedibile.
Invero, il giudicante aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il tentativo di mediazione va esperito nei confronti di tutte le domande introdotte nel giudizio, in special modo quando tali domande rientrano tutte tra le materie obbligatorie previste dall’art. 3, comma 1bis, D.lgs. 28/2010”.
Nella specie, dopo aver concesso il termine per l’esperimento del tentativo di mediazione, il tribunale ha rilevato che mentre parte ricorrente ha tempestivamente instaurato il procedimento in relazione alla propria domanda, la stessa cosa non ha fatto la società resistente, la quale nemmeno ha partecipato all’incontro fissato dal mediatore su iniziativa dell’intimante.
Per cui, conclude il tribunale napoletano, “poiché il procedimento di mediazione costituisce una condizione di procedibilità dell’azione anche riconvenzionale, ne discende che, in mancanza di esperimento di detto tentativo, la stessa debba essere dichiarata improcedibile”.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità della domanda della resistente in punto di diritto al pagamento dell’indennità da perdita di avviamento e l’accoglimento della domanda principale della locatrice.
Scarica Sentenza Tribunale di Napoli 08.02.2023