Decreto ingiuntivo improcedibile se il contratto prevede la mediazione preventiva, ignorare la clausola blocca il merito, sanzionando il salto dell’ADR
Scarica Sentenza Tribunale Lecce N. 3541-2025
Domanda improcedibile se si viola la clausola di mediazione
Il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile qualora il creditore agisca in via monitoria ignorando una specifica clausola contrattuale di mediazione. Tale pattuizione obbliga le parti a esperire un tentativo preventivo di conciliazione prima di adire l’autorità giudiziaria. Di conseguenza, il mancato rispetto della volontà negoziale e del percorso stragiudiziale concordato preclude l’esame del merito della pretesa creditoria, sanzionando la condotta processuale precipitosa che salta i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) definiti nel contratto. Lo ha ribadito il Tribunale di Lecce nella sentenza n. 3541/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo e mancato rispetto della clausola mediazione
Una società per azioni, agendo in surrogazione sulla base di un contratto di mutuo, chiede e ottiene un decreto ingiuntivo. La debitrice intimata propone formale opposizione davanti al Tribunale. L’opponente articola la propria difesa su diversi livelli, partendo da una pregiudiziale eccezione di rito riguardante l’improcedibilità dell’azione monitoria. Nello specifico, la signora deduce che il contratto di mutuo sottostante contiene una clausola specifica che impone il ricorso alla mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria. Oltre a tale eccezione, la difesa chiede la revoca del decreto, la negazione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la rideterminazione delle somme dovute previa dichiarazione di nullità di eventuali clausole abusive o vessatorie.
La società opposta, nel costituirsi in giudizio, contesta integralmente le deduzioni dell’opponente. La creditrice insiste per il rigetto dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, richiedendo la condanna della controparte per lite temeraria ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. La fase istruttoria si concentra sulla verifica della validità e dell’efficacia della clausola contrattuale invocata dalla debitrice. Il giudice, esaminati gli atti, rileva che nel contratto di mutuo, all’articolo 17 intitolato “Foro competente e tentativo di conciliazione”, effettivamente è presente una pattuizione che obbliga le parti a rivolgersi all’Organismo di conciliazione bancaria prima di intraprendere qualsiasi iniziativa legale. Constatato il mancato esperimento di questo tentativo preventivo da parte della società creditrice, il Tribunale giunge alla decisione definitiva, accogliendo l’eccezione preliminare di improcedibilità e disponendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Il mancato rispetto della clausola di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda
Il nucleo centrale della sentenza risiede nell’interpretazione della clausola di mediazione concordata e nelle drastiche conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto. La clausola rappresenta, infatti, una chiara manifestazione della volontà negoziale con cui le parti decidono di subordinare l’esercizio del diritto d’azione al previo esperimento di un tentativo di conciliazione.
Nel caso di specie, l’accordo prevedeva l’obbligo di devolvere ogni controversia al Conciliatore Bancario Finanziario o a un diverso organismo iscritto nel registro ministeriale. Il Tribunale sottolinea come tale disposizione abbia un valore cogente e vincolante del tutto equiparabile a qualunque altra pattuizione contrattuale. Le parti, sottoscrivendo il mutuo, si sono liberamente obbligate a considerare la mediazione come una condizione di procedibilità necessaria, trasformando un istituto facoltativo o successivo in un passaggio obbligatorio e preliminare a ogni fase giudiziale.
Le conseguenze del mancato adempimento di questo obbligo preliminare sono determinanti per l’esito del giudizio monitorio. Il magistrato chiarisce, infatti, che l‘inottemperanza alla clausola pattizia rende l’azione giudiziaria improcedibile sin dal suo esordio, travolgendo la validità del decreto ingiuntivo ottenuto senza il preventivo tentativo di accordo.
Un aspetto di fondamentale importanza riguarda il rapporto tra la volontà delle parti e la normativa generale. Sebbene la legge stabilisca ordinariamente che nelle controversie bancarie la mediazione possa essere esperita durante la fase di opposizione, il Tribunale sancisce che la volontà contrattuale delle parti prevale sulla norma generale. In presenza di una clausola specifica che impone la mediazione prima di agire in giudizio, il creditore non può saltare questo passaggio. L’omissione di questo adempimento comporta l’arresto del processo e la revoca del provvedimento ingiuntivo già emesso, poiché l’azione non avrebbe mai dovuto essere proposta senza aver prima tentato la via stragiudiziale concordata.
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