Legittima l’azione revocatoria se l’accordo di mediazione che riconosce l’usucapione di un immobile in favore della moglie è lesivo per i creditori 

Mediazione, usucapione e revocatoria fallimentare

Se in sede di mediazione si perviene a un accordo in relazione all’usucapione di un immobile, il negozio è potenzialmente legittimo, ma se in concreto lede gli interessi dei creditori del debitore, in presenza dei presupposti necessari, è possibile intraprendere un’azione revocatoria.

Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce nella sentenza n. 491/2023 (sotto allegata) al termine di una vicenda intrapresa da una curatela e finalizzata a porre nel nulla il riconosciuto acquisto per usucapione di un immobile rientrante nella garanzia patrimoniale prevista in favore dei creditori.

Accordo di mediazione e riconoscimento dell’usucapione

La curatela attrice agisce in giudizio per far dichiarare inefficace l’accordo di mediazione (intervenuto tra l’amministratore di una società e la moglie da cui si è separato) e con cui è stato riconosciuto, in favore della donna, l’acquisto per usucapione della proprietà di un immobile.

La curatela ritiene che l’azione revocatoria azionata deve ritenersi legittima in quanto:

  • i crediti per la tutela dei quali è stata azionata sono anteriori rispetto all’accordo raggiunto in sede di mediazione e provati dalle istanze di ammissione al passivo;
  • l’eventus damni sussiste perché l’usucapione ha determinato l’acquisto della proprietà immobiliare a titolo originario in danno dei creditori privilegiati senza che questo abbia determinato un vantaggio in denaro per la società e quindi aggredibile;
  • quando è stato firmato l’accordo in sede di mediazione il debitore era ben consapevole della posizione debitoria della società amministrata.

Parte convenuta ovviamente si oppone alla tesi della curatela e in via riconvenzionale chiede il riconoscimento dell’intervenuta usucapione in suo favore, come risultante dall’accordo di mediazione visto che la stessa:

  • ne ha avuto il possesso per oltre 20 anni;
  • ha provveduto in via esclusiva a sostenere le spese ordinarie e straordinarie dell’immobile;
  • non era a conoscenza delle problematiche economiche della società amministrata dal marito.

Revocatoria per l’accordo di mediazione che riconosce l’usucapione in danno dei creditori

In sede di decisione il Tribunale, dopo un breve riassunto del merito della vicenda, ricorda come le controversie in materia di usucapione rientrino tra quelle materie per le quali è previsto l’obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Fattispecie in cui però non rientra l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione con efficacia erga omnes. Questo tipo di accertamento infatti compete solo al giudice. 

Ricorda poi che, nel rispetto di quanto sancito anche da altra giurisprudenza, “laddove la conclusione di un accordo di mediazione, benché potenzialmente legittimo, si riveli lesivo, in concreto, dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del debitore disponente, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione – ove ricorrano i relativi presupposti – tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (Cass., 23 marzo 2004, n. 5741) che fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 12-04-2006, n. 8516).”

A parte il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione per carenza dei presupposti necessari previsti dalla legge, il Tribunale rileva che, nel caso di specie, quando in sede di mediazione il debitore ha dichiarato di accettare l’avvenuta usucapione dell’immobile in favore della moglie, era ben consapevole della esposizione debitoria della società che amministrava.  

Procedendo in questo senso ha quindi e senza dubbio compiuto un atto di disposizione del suo patrimonio, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo in denaro.

Condotta questa che legittima la revocatoria in quanto lesiva della garanzia patrimoniale prevista per legge in favore dei creditori.

Scarica Sentenza Tribunale di Lecce 21 02 2023

Accordo di mediazione per usucapione lesivo dei creditori

Il Tribunale di Lecce ha stabilito che un accordo di mediazione volto a riconoscere l’usucapione di un immobile può essere impugnato tramite azione revocatoria se risulta lesivo per i creditori. Nel caso specifico, l’amministratore di una società ha riconosciuto l’acquisto della proprietà alla moglie senza ricevere alcun corrispettivo, pur essendo consapevole dell’esposizione debitoria della società. Tale atto di disposizione ha compromesso la garanzia patrimoniale, legittimando così l’intervento della curatela.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 21/02/2023
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Anna Rita Pasca
Argomento/i: revocatoria fallimentare, Usucapione
Materia/e: revocatoria fallimentare, Usucapione

Legittima l’azione revocatoria se l’accordo di mediazione che riconosce l’usucapione di un immobile in favore della moglie è lesivo per i creditori 

Mediazione, usucapione e revocatoria fallimentare

Se in sede di mediazione si perviene a un accordo in relazione all’usucapione di un immobile, il negozio è potenzialmente legittimo, ma se in concreto lede gli interessi dei creditori del debitore, in presenza dei presupposti necessari, è possibile intraprendere un’azione revocatoria.

Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce nella sentenza n. 491/2023 (sotto allegata) al termine di una vicenda intrapresa da una curatela e finalizzata a porre nel nulla il riconosciuto acquisto per usucapione di un immobile rientrante nella garanzia patrimoniale prevista in favore dei creditori.

Accordo di mediazione e riconoscimento dell’usucapione

La curatela attrice agisce in giudizio per far dichiarare inefficace l’accordo di mediazione (intervenuto tra l’amministratore di una società e la moglie da cui si è separato) e con cui è stato riconosciuto, in favore della donna, l’acquisto per usucapione della proprietà di un immobile.

La curatela ritiene che l’azione revocatoria azionata deve ritenersi legittima in quanto:

  • i crediti per la tutela dei quali è stata azionata sono anteriori rispetto all’accordo raggiunto in sede di mediazione e provati dalle istanze di ammissione al passivo;
  • l’eventus damni sussiste perché l’usucapione ha determinato l’acquisto della proprietà immobiliare a titolo originario in danno dei creditori privilegiati senza che questo abbia determinato un vantaggio in denaro per la società e quindi aggredibile;
  • quando è stato firmato l’accordo in sede di mediazione il debitore era ben consapevole della posizione debitoria della società amministrata.

Parte convenuta ovviamente si oppone alla tesi della curatela e in via riconvenzionale chiede il riconoscimento dell’intervenuta usucapione in suo favore, come risultante dall’accordo di mediazione visto che la stessa:

  • ne ha avuto il possesso per oltre 20 anni;
  • ha provveduto in via esclusiva a sostenere le spese ordinarie e straordinarie dell’immobile;
  • non era a conoscenza delle problematiche economiche della società amministrata dal marito.

Revocatoria per l’accordo di mediazione che riconosce l’usucapione in danno dei creditori

In sede di decisione il Tribunale, dopo un breve riassunto del merito della vicenda, ricorda come le controversie in materia di usucapione rientrino tra quelle materie per le quali è previsto l’obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Fattispecie in cui però non rientra l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione con efficacia erga omnes. Questo tipo di accertamento infatti compete solo al giudice. 

Ricorda poi che, nel rispetto di quanto sancito anche da altra giurisprudenza, “laddove la conclusione di un accordo di mediazione, benché potenzialmente legittimo, si riveli lesivo, in concreto, dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del debitore disponente, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione – ove ricorrano i relativi presupposti – tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (Cass., 23 marzo 2004, n. 5741) che fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 12-04-2006, n. 8516).”

A parte il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione per carenza dei presupposti necessari previsti dalla legge, il Tribunale rileva che, nel caso di specie, quando in sede di mediazione il debitore ha dichiarato di accettare l’avvenuta usucapione dell’immobile in favore della moglie, era ben consapevole della esposizione debitoria della società che amministrava.  

Procedendo in questo senso ha quindi e senza dubbio compiuto un atto di disposizione del suo patrimonio, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo in denaro.

Condotta questa che legittima la revocatoria in quanto lesiva della garanzia patrimoniale prevista per legge in favore dei creditori.

Scarica Sentenza Tribunale di Lecce 21 02 2023

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