Scarica Sentenza tribunale di Lecce 18 10 2023

Per il tribunale di Lecce, parte vittoriosa ha diritto al recupero delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria

Mediazione obbligatoria e rimborso spese

Le spese sostenute dalla parte vincitrice nell’opposizione a decreto ingiuntivo per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sono dalla stessa recuperabili. È quanto afferma il tribunale di Lecce nella sentenza n. 2805/2023.

La vicenda

La vicenda ha ad origine un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lecce con cui era stato intimato ad una SRL il pagamento di oltre 63mila euro derivanti dal riconoscimento del credito ceduto dalla società ad SPA cessionaria e sotto scritto da parte della debitrice ceduta.

L’SRL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo innanzitutto l’incompetenza territoriale del tribunale di Lecce, in favore di quello di Brescia, e ad ogni modo ritenendo il decreto “ingiustificato, illegittimo e infondato”, chiedeva al giudice che venisse dichiarato che nulla era dovuto da parte della stessa.

La SPA, dal canto suo, si costituiva e contestava integralmente tutte le eccezioni, deduzioni, produzioni ex adverso formulate, con la conferma, di conseguenza del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo.

Chiedeva altresì la condanna della SRL al pagamento delle spese e compensi di lite, anche con riferimento alla fase stragiudiziale del procedimento di mediazione.

Rimborso delle spese di mediazione alla parte vittoriosa

Per il tribunale, alla luce degli asserti e della documentazione versata in atti, nonché dell’esperimento, seppur con esito negativo, del tentativo obbligatorio di conciliazione, l’opposizione a decreto ingiuntivo è infondata, sia con riguardo alla eccepita incompetenza del giudice che nel resto.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e il tribunale ritiene, altresì, “che le spese sostenute dalla parte vittoriosa per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione siano dalla medesima recuperabili”.

Trova, invero, applicazione, afferma il giudicante, “il principio di causalità per cui le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.)”.

Da qui la condanna della resistente pure al rimborso delle spese sopportate dalla parte ricorrente per espletamento della mediazione.

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Mediazione obbligatoria: le spese sono recuperabili dal vincitore del giudizio

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2805/2023, ha stabilito che la parte vittoriosa in un’opposizione a decreto ingiuntivo ha diritto al recupero delle spese sostenute per il tentativo obbligatorio di mediazione. Nel caso specifico, l’opposizione proposta da una SRL è stata dichiarata infondata, confermando il credito di una SPA. Applicando il principio di causalità ex art. 91 c.p.c., il giudice ha condannato la parte soccombente al rimborso degli esborsi effettuati per la fase stragiudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 18/10/2023
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: De Pasquale Italo Mirko
Argomento/i: Recupero spese mediazione

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Per il tribunale di Lecce, parte vittoriosa ha diritto al recupero delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria

Mediazione obbligatoria e rimborso spese

Le spese sostenute dalla parte vincitrice nell’opposizione a decreto ingiuntivo per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione sono dalla stessa recuperabili. È quanto afferma il tribunale di Lecce nella sentenza n. 2805/2023.

La vicenda

La vicenda ha ad origine un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Lecce con cui era stato intimato ad una SRL il pagamento di oltre 63mila euro derivanti dal riconoscimento del credito ceduto dalla società ad SPA cessionaria e sotto scritto da parte della debitrice ceduta.

L’SRL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo innanzitutto l’incompetenza territoriale del tribunale di Lecce, in favore di quello di Brescia, e ad ogni modo ritenendo il decreto “ingiustificato, illegittimo e infondato”, chiedeva al giudice che venisse dichiarato che nulla era dovuto da parte della stessa.

La SPA, dal canto suo, si costituiva e contestava integralmente tutte le eccezioni, deduzioni, produzioni ex adverso formulate, con la conferma, di conseguenza del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo.

Chiedeva altresì la condanna della SRL al pagamento delle spese e compensi di lite, anche con riferimento alla fase stragiudiziale del procedimento di mediazione.

Rimborso delle spese di mediazione alla parte vittoriosa

Per il tribunale, alla luce degli asserti e della documentazione versata in atti, nonché dell’esperimento, seppur con esito negativo, del tentativo obbligatorio di conciliazione, l’opposizione a decreto ingiuntivo è infondata, sia con riguardo alla eccepita incompetenza del giudice che nel resto.

Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e il tribunale ritiene, altresì, “che le spese sostenute dalla parte vittoriosa per l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione siano dalla medesima recuperabili”.

Trova, invero, applicazione, afferma il giudicante, “il principio di causalità per cui le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.)”.

Da qui la condanna della resistente pure al rimborso delle spese sopportate dalla parte ricorrente per espletamento della mediazione.

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