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Responsabilità sanitaria: domanda giudiziale improcedibile se il procedimento non viene instaurato entro 90 giorni dal deposito della relazione ATP

Responsabilità sanitaria: domanda improcedibile se il giudizio non si instaura nei termini
In materia di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria, la Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) stabilisce l’obbligo di un previo tentativo di conciliazione, attraverso un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) o una mediazione. Il mancato rispetto dei termini temporali perentori previsti dall’articolo 8, comma 3 di detta legge per l’instaurazione del successivo giudizio di merito determina l’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha sostenuto il Tribunale di Castrovillari nella sentenza n. 1513/2025.

Domanda di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
Un soggetto intraprende un’azione legale con ricorso, chiedendo al Tribunale di condannare il medico controparte a risarcirgli i danni, quantificati in € 74.000,00, conseguenti a due interventi chirurgici eseguiti nell’agosto e nell’ottobre 2019 per la rimozione di una cisti dal viso. A sostegno della propria domanda, il ricorrente allega la relazione dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). I componenti del collegio peritale hanno infatti affermato inequivocabilmente la negligenza professionale del medico convenuto. Il medico convenuto però resiste alla domanda attorea e in via preliminare eccepisce, tra le altre cose, l’improcedibilità del giudizio di merito, in quanto il ricorrente avrebbe intrapreso l’azione oltre il termine perentorio di novanta giorni dal deposito della relazione peritale di ATP. Nel merito, invece, il medico nega ogni responsabilità, affermando che i pregiudizi lamentati derivano esclusivamente dalla condotta maldestra del ricorrente medesimo. Nel corso dell’udienza del 14 luglio 2025, la difesa dell’attore supera l’eccezione relativa alla rappresentanza, dando prova dello jus postulandi ed esibendo la procura ad litem rilasciata dall’assistito, poi tempestivamente depositata telematicamente. Nonostante la regolarizzazione della posizione processuale, i difensori insistono in detta sede nelle rispettive e contrapposte richieste, rimettendo al giudicante la decisione sulla fondatezza delle eccezioni e del merito.

Domanda improcedibile: giudizio instaurato oltre il termine dei 90 giorni
 Il Tribunale esamina l’eccezione preliminare e dichiara la domanda improcedibile per il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia di responsabilità sanitaria. La decisione trova il suo fondamento nell’articolo 8 della Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), che stabilisce come condizione di procedibilità per l’instaurazione del giudizio di merito l’esperimento del procedimento di mediazione o dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile. In particolare, il terzo comma dell’articolo citato dispone in modo categorico che, esperito lATP, la domanda diviene procedibile e i suoi effetti sono salvi solo se il ricorso di merito è depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione tecnica. Tale termine, come sottolinea la giurisprudenza di legittimità (Cassazione  n. 15466/2025), impone l’inizio del giudizio di merito entro il dies a quo stabilito. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il ricorrente aveva previamente esperito il procedimento di ATP e che la relazione peritale è stata depositata in data 5 settembre 2022. Pertanto, ill ricorrente avrebbe dovuto intraprendere il procedimento di merito, depositando il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., entro i successivi novanta giorni. Il ricorrente, però ha depositato l’atto introduttivo solo in data 8 novembre 2024, superando in maniera palesemente abbondante il termine perentorio stabilito dal legislatore. Per il Tribunale l’effettivo e insuperabile decorso del termine de quo, ha compromesso la validità dell’azione, con conseguente improcedibilità della domanda.

Leggi anche: ATP e termine di 90 giorni per il giudizio

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Tribunale di Castrovillari

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Responsabilità sanitaria: mancato rispetto dei termine per l’avvio del giudizio

La sentenza n. 1513/2025 del Tribunale di Castrovillari ribadisce che, in materia di responsabilità sanitaria, l'osservanza dei termini della Legge Gelli-Bianco è perentoria. Nello specifico, l'art. 8 comma 3 impone di depositare il ricorso di merito entro 90 giorni dal deposito della relazione di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). Nel caso di specie, l'azione è stata dichiarata improcedibile poiché l'attore ha superato ampiamente tale termine, rendendo irrilevante l'accertamento della negligenza medica.

Data sentenza: 19/09/2025
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Vincenzo Di Pede
Argomento/i: Domanda giudiziale improcedibile
Materia/e: Responsabilità sanitaria

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Nessuna sanzione a chi non partecipa alla mediazione se ha comunicato validi motivi

Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 659/2025, ha stabilito che la sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria non è applicabile se la parte comunica preventivamente motivi validi e ragionevoli per l'assenza. Nel caso specifico, il resistente ha giustificato la mancata comparizione con ragioni concrete, escludendo così l'inadempimento. Il giudice ha dunque privilegiato la sostanza rispetto al formalismo, evitando sanzioni basate su una mera assenza.

Data sentenza: 07/04/2025
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Pasquale Angelo Spina
Argomento/i: Mancata partecipazione mediazione
Materia/e: mancata mediazione

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Controversie agrarie: conciliazione anche per la riconvenzionale

Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 1277/2024, ha stabilito che nelle controversie agrarie il tentativo di conciliazione obbligatorio deve precedere non solo la domanda principale, ma anche l'eventuale domanda riconvenzionale, qualora quest'ultima ampli l'ambito della controversia. Nel caso specifico, la domanda riconvenzionale è stata dichiarata improcedibile poiché l'istanza di risarcimento danni non era stata oggetto del precedente tentativo di conciliazione esperito dagli attori.

Data sentenza: 04/07/2024
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Gaetano Laviola
Argomento/i: Controversie agrarie

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Eccesso o abuso della mediazione

Con la sentenza n. 1446/2024, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato un'eccezione di improcedibilità basata sulla mancata coincidenza tra i soggetti e l'oggetto della mediazione e del giudizio in una causa ereditaria. Il giudice ha sancito che la mediazione obbligatoria ha una finalità deflattiva e non può essere utilizzata in modo disfunzionale o strumentale per dilatare i tempi del processo. L'istituto serve a evitare l'avvio del giudizio, non a ostacolarne il corso tramite abusi procedurali.

Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Alessandro Caronia
Argomento/i: Mediazione

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Usucapione in mediazione: se la parte diserta l’incontro per l’autentica, occorre azione di accertamento

Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza 841/2023, ha stabilito che se in sede di mediazione l'usucapione di un immobile viene riconosciuta, ma la parte convenuta non si reca dal notaio per l'autentica delle firme richiesta dal D.Lgs. 28/2010, l'azione giudiziale corretta è quella di verificazione della scrittura privata ai sensi dell'art. 216 c.p.c. Tale accertamento giudiziale dell'autenticità delle firme permette infatti di ottenere un titolo trascrivibile nei registri immobiliari ex art. 2657 c.c.

Data sentenza: 16/06/2023
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Alessandro Caronia
Argomento/i: Usucapione

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La CTP rientra nelle ADR

La Consulenza Tecnica Preventiva (ex art. 696 bis c.p.c.) è qualificata come ADR poiché, attraverso l'intervento di un terzo neutrale, mira a favorire la composizione transattiva della lite con una funzione deflattiva del giudizio. Come confermato dal Tribunale di Castrovillari, l'istituto combina la precostituzione della prova con finalità conciliative, offrendo agevolazioni fiscali e attribuendo al verbale d'accordo valore di titolo esecutivo, penalizzando invece chi rifiuta una soluzione bonaria nelle spese di merito.

Data sentenza: 03/11/2022
Curia: Tribunale di Castrovillari
Giudice: Anna Caputo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: mediazione legale

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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