Scarica Sentenza Tribunale di Castrovillari n.1513-2025
Responsabilità sanitaria: domanda giudiziale improcedibile se il procedimento non viene instaurato entro 90 giorni dal deposito della relazione ATP
Responsabilità sanitaria: domanda improcedibile se il giudizio non si instaura nei termini
In materia di risarcimento del danno per responsabilità sanitaria, la Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco) stabilisce l’obbligo di un previo tentativo di conciliazione, attraverso un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) o una mediazione. Il mancato rispetto dei termini temporali perentori previsti dall’articolo 8, comma 3 di detta legge per l’instaurazione del successivo giudizio di merito determina l’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha sostenuto il Tribunale di Castrovillari nella sentenza n. 1513/2025.
Domanda di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
Un soggetto intraprende un’azione legale con ricorso, chiedendo al Tribunale di condannare il medico controparte a risarcirgli i danni, quantificati in € 74.000,00, conseguenti a due interventi chirurgici eseguiti nell’agosto e nell’ottobre 2019 per la rimozione di una cisti dal viso. A sostegno della propria domanda, il ricorrente allega la relazione dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). I componenti del collegio peritale hanno infatti affermato inequivocabilmente la negligenza professionale del medico convenuto. Il medico convenuto però resiste alla domanda attorea e in via preliminare eccepisce, tra le altre cose, l’improcedibilità del giudizio di merito, in quanto il ricorrente avrebbe intrapreso l’azione oltre il termine perentorio di novanta giorni dal deposito della relazione peritale di ATP. Nel merito, invece, il medico nega ogni responsabilità, affermando che i pregiudizi lamentati derivano esclusivamente dalla condotta maldestra del ricorrente medesimo. Nel corso dell’udienza del 14 luglio 2025, la difesa dell’attore supera l’eccezione relativa alla rappresentanza, dando prova dello jus postulandi ed esibendo la procura ad litem rilasciata dall’assistito, poi tempestivamente depositata telematicamente. Nonostante la regolarizzazione della posizione processuale, i difensori insistono in detta sede nelle rispettive e contrapposte richieste, rimettendo al giudicante la decisione sulla fondatezza delle eccezioni e del merito.
Domanda improcedibile: giudizio instaurato oltre il termine dei 90 giorni
Il Tribunale esamina l’eccezione preliminare e dichiara la domanda improcedibile per il mancato rispetto dei termini stabiliti dalla normativa in materia di responsabilità sanitaria. La decisione trova il suo fondamento nell’articolo 8 della Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), che stabilisce come condizione di procedibilità per l’instaurazione del giudizio di merito l’esperimento del procedimento di mediazione o dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile. In particolare, il terzo comma dell’articolo citato dispone in modo categorico che, esperito l’ATP, la domanda diviene procedibile e i suoi effetti sono salvi solo se il ricorso di merito è depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione tecnica. Tale termine, come sottolinea la giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 15466/2025), impone l’inizio del giudizio di merito entro il dies a quo stabilito. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il ricorrente aveva previamente esperito il procedimento di ATP e che la relazione peritale è stata depositata in data 5 settembre 2022. Pertanto, ill ricorrente avrebbe dovuto intraprendere il procedimento di merito, depositando il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., entro i successivi novanta giorni. Il ricorrente, però ha depositato l’atto introduttivo solo in data 8 novembre 2024, superando in maniera palesemente abbondante il termine perentorio stabilito dal legislatore. Per il Tribunale l’effettivo e insuperabile decorso del termine de quo, ha compromesso la validità dell’azione, con conseguente improcedibilità della domanda.
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