Scarica Sentenza Tribunale di Castrovillari N.629-2025
Non merita sedi essere sanzionata la parte che, invitata in mediazione, non partecipa comunicando validi motivi di impedimento
Mancata partecipazione mediazione
Il Tribunale di Castrovillari nella sentenza n. 659/2025 afferma che la sanzione pecuniaria prevista dal decreto legislativo n. 28/2010 in caso di mancata e ingiustificata partecipazione all’incontro di mediazione obbligatoria non si può applicare alla parte chiamata, che si è premurata di comunicare motivi ragionevoli e idonei a giustificare la propria mancata comparizione.
Mancata partecipazione mediazione: nessuna sanzione, motivi validi e comunicati
Parte ricorrente cita in giudizio il conduttore per ottenere il rilascio di un immobile adibito a caserma dei Carabinieri. L’azione mira anche a ottenere il pagamento dei canoni scaduti e il risarcimento per il mancato utilizzo dell’immobile. La locazione era cessata infatti a seguito di formale disdetta e il contratto non era stato rinnovato. Durante il procedimento, la parte ricorrente sottolinea che il resistente non aveva preso parte all’incontro di mediazione, chiedendo quindi la condanna anche per questa condotta. Il resistente però ha prodotto in giudizio una comunicazione scritta, inviata prima dell’incontro, in cui esponeva ragioni concrete per l’assenza. Tali motivazioni includevano la difficoltà oggettiva di procedere al rinnovo del contratto e la necessità, comunicata all’amministrazione utilizzatrice dell’immobile, di trovare una nuova soluzione locativa. Il giudice ha ritenuto fondata tale comunicazione. La parte ricorrente inoltre non ha contestato la ricezione né il contenuto della missiva. Per questo, il tribunale ha respinto la domanda sanzionatoria. Non basta infatti l’assenza all’incontro di mediazione per giustificare una condanna. E’ necessario sempre valutare le circostanze e la correttezza del comportamento del soggetto che non può presenziare.
Considerazioni conclusive
La mediazione obbligatoria è prevista dalla legge per alcune controversie, tra cui quelle relative a contratti di locazione. Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni, tra cui la condanna al pagamento delle spese di lite. Tuttavia, la giurisprudenza chiarisce che l’assenza può essere giustificata da motivazioni valide, se comunicate correttamente alla controparte. In questa sentenza il giudice ha escluso correttamente ogni sanzione nei confronti della parte resistente, che non ha partecipato al primo incontro di mediazione obbligatoria. La decisione si fonda sulla presenza di motivazioni concrete, comunicate tempestivamente e valide. L’orientamento espresso da questo giudice di merito promuove una visione collaborativa della mediazione. Il giudice riconosce che l’istituto non può ridursi a un formalismo. La partecipazione ha senso solo se avviene in un contesto in cui le parti abbiano una reale possibilità di negoziazione. Quando, al contrario, vi siano motivi ragionevoli per non partecipare e correttamente comunicati, non si configura inadempimento. La mediazione è uno strumento utile, ma deve essere coerente con lo stato delle trattative. L’assenza, se giustificata e notificata, non merita sanzione. Questo approccio evita un uso distorto del processo, preservando l’equilibrio tra obbligo procedurale e buon senso. La correttezza delle parti rimane centrale e la mediazione obbligatoria resta una fase fondamentale, ma non si può pretendere la partecipazione quando è chiaramente inutile o impossibile.
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