Scarica Sentenza Corte d’Appello di Ancona n. 568-2026

Con la sentenza n. 568 del 19 maggio 2026, la Corte d’Appello di Ancona affronta una questione di grande interesse pratico: quando un contratto impone alle parti di esperire una procedura di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale, il creditore deve rispettare la clausola anche prima di depositare un ricorso per decreto ingiuntivo?

La Corte risponde affermativamente. La clausola contrattuale non può essere aggirata mediante il ricorso al procedimento monitorio e la mediazione non può essere differita alla successiva fase di opposizione. Se le parti si sono obbligate a tentare la composizione della controversia prima di qualunque iniziativa giudiziale, il mancato rispetto di tale sequenza determina, secondo la pronuncia, l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo già emesso.

La decisione valorizza in modo particolarmente incisivo l’autonomia negoziale e la funzione delle clausole ADR, ma presenta anche alcuni profili problematici. Il contratto era stato stipulato nel 2020, il ricorso monitorio era stato proposto nel 2021 e l’art. 5-sexies del d.lgs. 28/2010, sul quale la Corte fonda la decisione, è stato introdotto soltanto dalla riforma del 2022. La stessa Corte è consapevole della successione temporale, ma ritiene che la tendenza interpretativa già in corso imponesse comunque di dare piena efficacia all’impegno conciliativo assunto dalle parti.

Il compenso professionale e la clausola di conciliazione

La controversia nasceva da una prestazione d’opera intellettuale. Il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società committente, la quale aveva proposto opposizione. Nel giudizio era stata chiamata anche la compagnia assicuratrice del professionista.

Il Tribunale di Macerata aveva rigettato l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la società alle spese nei confronti dell’opposto e della compagnia chiamata.

La società proponeva appello sostenendo, con il primo motivo, che la domanda monitoria dovesse essere dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della procedura conciliativa prevista nel contratto di incarico.

La clausola aveva un contenuto particolarmente ampio. Stabiliva che ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle riguardanti validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione e risarcimento dei danni, dovesse essere sottoposta alla procedura di conciliazione amministrata dall’organismo indicato dal codice deontologico e di condotta richiamato dalle parti.

Soprattutto, la clausola conteneva l’impegno a ricorrere alla procedura prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

È proprio questa formulazione a orientare la decisione della Corte. Il riferimento a “qualsiasi procedimento giudiziale” comprende, secondo i giudici di appello, anche il procedimento per decreto ingiuntivo.

Non una generica promessa di trattare, ma un vero obbligo preventivo

La pronuncia consente anzitutto di distinguere le clausole conciliative realmente cogenti dalle formule meramente programmatiche.

Una clausola con la quale le parti si limitino a dichiarare che cercheranno una soluzione amichevole o che valuteranno l’opportunità di un confronto preventivo potrebbe non essere sufficiente a introdurre un autentico obbligo procedurale. Simili formulazioni esprimono spesso un semplice auspicio e non individuano con precisione il procedimento da seguire.

Nel caso deciso dalla Corte d’Appello di Ancona, invece, la clausola:

  • comprendeva tutte le controversie derivanti dal contratto;
  • individuava una specifica procedura conciliativa;
  • faceva riferimento a un organismo determinato;
  • imponeva espressamente di attivare la procedura prima di ogni iniziativa giudiziale.

Non si trattava quindi di una generica dichiarazione di disponibilità al dialogo. Le parti avevano concordato una precisa successione temporale: prima la conciliazione, poi, in caso di esito negativo, il giudizio.

Il professionista, chiedendo direttamente il decreto ingiuntivo, aveva invertito tale sequenza.

L’art. 5-sexies e la rilevanza processuale della volontà contrattuale

La Corte richiama l’art. 5-sexies del d.lgs. 28/2010, secondo cui, quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La disposizione attribuisce un effetto processuale a un obbligo che nasce dall’autonomia privata.

Non sono le parti, autonomamente considerate, a creare una condizione di procedibilità non prevista dall’ordinamento. È la legge a stabilire che, quando esse abbiano inserito una clausola di mediazione nel contratto, il rispetto di quella clausola diventi condizione per poter ottenere una pronuncia di merito.

La volontà negoziale individua l’obbligo di tentare la composizione della controversia; la norma legislativa collega all’inosservanza di quell’obbligo una conseguenza processuale.

Questa impostazione consente alla Corte di superare il tradizionale orientamento secondo cui i presupposti processuali, essendo stabiliti nell’interesse pubblico, non potrebbero derivare dalla sola autonomia privata.

Il precedente orientamento della Cassazione

La sentenza richiama espressamente Cass. n. 4711/2022, pronunciata in relazione a una clausola contenuta in un regolamento condominiale che imponeva il tentativo di amichevole composizione delle controversie.

La Cassazione aveva ribadito il principio secondo cui una clausola del genere non integra una clausola compromissoria e non può impedire l’esercizio dell’azione giudiziaria. I presupposti processuali, infatti, possono trovare fondamento soltanto nella legge e non nella volontà delle parti. Tale conclusione riprendeva un precedente orientamento risalente a Cass. n. 5985/1979.

La Corte d’Appello di Ancona ritiene però che quel principio non possa più essere applicato nello stesso modo dopo l’introduzione dell’art. 5-sexies.

Il quadro normativo è mutato: oggi esiste una disposizione legislativa che riconosce espressamente la mediazione contrattuale e la qualifica come condizione di procedibilità. L’effetto processuale della clausola non deriva quindi più soltanto dalla volontà privata, ma dalla legge che quella volontà recepisce e valorizza.

La clausola si applica anche al procedimento monitorio

Il cuore della decisione riguarda l’applicazione della clausola al ricorso per decreto ingiuntivo.

Il creditore avrebbe potuto sostenere che il decreto ingiuntivo rappresenta soltanto la fase iniziale di un procedimento nel quale la mediazione può essere svolta successivamente, dopo l’eventuale opposizione e dopo la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione.

È il modello previsto dall’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 per le controversie soggette a mediazione obbligatoria per legge. In tali casi, il creditore può chiedere il decreto ingiuntivo senza avere prima esperito la mediazione; la condizione di procedibilità diviene rilevante nella fase di opposizione e l’onere grava sulla parte che ha presentato il ricorso monitorio.

La Corte ritiene però che questo meccanismo non possa essere esteso automaticamente alla mediazione contrattuale.

La ragione è duplice.

Anzitutto, la clausola esaminata imponeva di tentare la conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Il ricorso per decreto ingiuntivo rientra senza dubbio in questa espressione.

In secondo luogo, l’art. 5-sexies non richiama l’art. 5-bis. Richiama soltanto alcune disposizioni dell’art. 5, ma non il particolare regime previsto per il procedimento monitorio nelle materie soggette a mediazione obbligatoria ex lege.

Secondo la Corte, questa omissione impedisce di applicare alla clausola contrattuale la sequenza prevista dall’art. 5-bis.

Perché la mediazione successiva all’opposizione non sarebbe sufficiente

La differenza tra mediazione obbligatoria per legge e mediazione contrattuale non viene quindi individuata soltanto nella fonte dell’obbligo.

Nel primo caso, è il legislatore a stabilire le materie nelle quali il tentativo deve essere svolto e a consentire espressamente, per il procedimento monitorio, che la mediazione intervenga dopo l’emissione del decreto e l’instaurazione dell’opposizione.

Nel secondo caso, è la clausola a determinare il contenuto dell’obbligo. Quando le parti hanno stabilito che la procedura debba precedere qualunque iniziativa giudiziaria, differirla alla fase di opposizione significherebbe modificare l’accordo contrattuale.

La Corte richiama a questo proposito la forza vincolante del contratto ai sensi dell’art. 1372 c.c. Le parti hanno scelto di subordinare l’azione giudiziale al preventivo tentativo conciliativo e tale impegno non può essere svuotato consentendo al creditore di ottenere prima il decreto ingiuntivo e di promuovere la mediazione soltanto dopo la reazione del debitore.

La mediazione successiva non rispetterebbe infatti la funzione assegnatale nel contratto. La clausola non era diretta soltanto a creare uno spazio conciliativo durante la lite, ma a evitare, se possibile, che la lite giudiziaria iniziasse.

La revoca del decreto ingiuntivo

Da questa ricostruzione deriva la conseguenza più rilevante.

La Corte non si limita a rilevare il mancato esperimento della mediazione e ad assegnare alle parti un termine per procedervi. Dichiara direttamente improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo.

Il vizio, secondo la decisione, si era già verificato al momento del deposito del ricorso monitorio. Il creditore aveva iniziato il procedimento giudiziale senza rispettare la condizione temporale prevista dalla clausola.

Una mediazione avviata dopo l’emissione del decreto non avrebbe potuto cancellare retroattivamente la violazione dell’obbligo di procedere preventivamente.

La conseguenza è particolarmente incisiva perché il giudice di appello non esamina il merito della pretesa professionale. Il decreto viene revocato non perché il credito sia inesistente, ma perché la domanda è stata proposta senza rispettare il percorso concordato.

La revoca non impedisce al creditore di attivare la procedura conciliativa e, in caso di esito negativo, riproporre la domanda. Comporta però la perdita del titolo già ottenuto e la necessità di ricominciare il percorso di tutela.

L’autonomia privata può escludere il procedimento monitorio?

La soluzione valorizza fortemente la libertà contrattuale, ma apre una questione più generale.

Quando le parti stabiliscono che la mediazione debba precedere qualsiasi procedimento giudiziale, finiscono sostanzialmente per rinunciare temporaneamente anche alla possibilità di utilizzare il procedimento monitorio.

Non si tratta di una rinuncia definitiva all’azione giudiziaria. La preclusione opera soltanto finché non sia stato esperito il tentativo previsto. Tuttavia, per il creditore può avere conseguenze rilevanti, soprattutto quando vi sia l’esigenza di ottenere rapidamente un titolo o di interrompere la prescrizione.

La sentenza sembra ammettere pienamente tale effetto. L’autonomia privata, riconosciuta dall’art. 5-sexies, può imporre al creditore di rinunciare alla immediatezza del monitorio fino alla conclusione della mediazione.

Questo rafforza l’importanza della redazione della clausola. Espressioni come “prima di qualsiasi procedimento giudiziale” hanno conseguenze più ampie di una clausola che si limiti a richiedere la mediazione prima del giudizio ordinario o della trattazione del merito.

Il problema temporale: contratto e monitorio anteriori all’art. 5-sexies

Il profilo più delicato riguarda la successione temporale.

La Corte riconosce espressamente che:

  • il contratto era stato stipulato nel 2020;
  • il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto nel 2021;
  • l’art. 5-sexies è stato introdotto dal d.lgs. 149/2022.

Il creditore aveva quindi iniziato il procedimento monitorio in un momento nel quale la nuova disposizione non era ancora vigente.

Nonostante ciò, la Corte applica il principio dell’improcedibilità e revoca il decreto.

La motivazione afferma che già prima dell’intervento legislativo era in corso un percorso interpretativo diretto alla piena valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle controversie. Tale evoluzione consiglierebbe di disattendere il precedente orientamento di legittimità e di riconoscere alla clausola efficacia anche rispetto al monitorio iniziato prima della riforma.

La conclusione è certamente favorevole alle clausole ADR, ma non appare priva di criticità.

L’affidamento del creditore al momento della domanda

Quando il ricorso fu presentato, la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa Corte escludeva che l’autonomia privata potesse, da sola, creare condizioni di procedibilità.

L’art. 5-sexies non era ancora vigente e il creditore avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che la violazione della clausola non impedisse l’accesso al procedimento monitorio, salva un’eventuale responsabilità sul piano contrattuale.

La sentenza valuta invece la ritualità di quell’iniziativa alla luce di una disposizione sopravvenuta e di un’evoluzione interpretativa che viene considerata già in corso.

È questo il passaggio meno persuasivo della motivazione. La Corte non approfondisce il regime transitorio della disposizione né spiega compiutamente perché l’art. 5-sexies possa incidere su un ricorso già presentato prima della sua introduzione.

La particolarità e la novità della questione vengono riconosciute soltanto ai fini delle spese, integralmente compensate.

La pronuncia deve quindi essere letta come una posizione giurisprudenziale particolarmente avanzata nella valorizzazione della mediazione contrattuale, non come l’espressione di un principio già pacifico.

La clausola parlava di conciliazione, non genericamente di mediazione

Un secondo profilo richiede prudenza.

La clausola non faceva riferimento in modo testuale alla “mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010”, ma a una procedura di conciliazione presso l’organismo previsto da uno specifico codice deontologico e di condotta.

La Corte riconduce la clausola all’art. 5-sexies, senza soffermarsi sulla natura dell’organismo e sulle caratteristiche della procedura contrattualmente individuata.

Non è quindi possibile ricavare dalla decisione che qualsiasi clausola di negoziazione, conciliazione privata o composizione amichevole produca automaticamente la condizione di procedibilità prevista dal d.lgs. 28/2010.

Perché operi l’art. 5-sexies occorre verificare il contenuto concreto della previsione contrattuale e la sua effettiva riconducibilità a una clausola di mediazione.

Nel caso deciso, la clausola era particolarmente strutturata e cogente. Individuava una procedura, un organismo e il momento nel quale il tentativo doveva essere esperito. È probabilmente questo insieme di elementi ad avere consentito alla Corte di attribuirle piena efficacia processuale.

Le indicazioni pratiche per la redazione delle clausole

La decisione offre indicazioni importanti per chi redige contratti.

Una clausola di mediazione dovrebbe specificare con chiarezza:

  • quali controversie rientrano nel suo ambito;
  • quale organismo è competente;
  • se la procedura debba precedere anche il ricorso per decreto ingiuntivo;
  • se siano fatti salvi i procedimenti cautelari e urgenti;
  • come debbano essere individuati la sede e l’organismo;
  • quale disciplina si applichi al procedimento.

Il riferimento generico a “qualsiasi procedimento giudiziale” può comprendere il monitorio e, in astratto, anche altre iniziative che la parte potrebbe voler conservare, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Per evitare incertezze, la clausola dovrebbe dichiarare espressamente se il preventivo esperimento della mediazione sia richiesto anche prima del decreto ingiuntivo.

La sentenza dimostra infatti che la scelta delle parole non ha un valore meramente stilistico. Può determinare la perdita di un decreto ingiuntivo già emesso.

Le indicazioni pratiche per il creditore

Prima di avviare un’azione per il recupero di un credito contrattuale è necessario verificare non soltanto se la materia rientri nella mediazione obbligatoria per legge, ma anche se il contratto contenga una clausola ADR.

In presenza di una clausola che impone la mediazione prima di qualsiasi azione, la scelta più prudente è attivare la procedura anche prima del ricorso monitorio.

Non è sufficiente fare affidamento sulla disciplina generale secondo cui, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, la mediazione viene esperita dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione. Tale disciplina potrebbe non essere applicabile alla clausola contrattuale, soprattutto quando il testo dell’accordo imponga espressamente una scansione diversa.

La sentenza di Ancona segnala quindi un controllo preliminare spesso trascurato: la lettura delle clausole di risoluzione delle controversie prima di depositare il ricorso.

Mediazione contrattuale e tutela cautelare

La decisione non affronta il tema dei provvedimenti cautelari e urgenti.

L’art. 5-sexies richiama la disciplina che salvaguarda la possibilità di ottenere provvedimenti urgenti e cautelari anche quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Ciò significa che la clausola non dovrebbe impedire la tutela necessaria a evitare un pregiudizio irreparabile o a conservare gli effetti della futura decisione.

Il procedimento monitorio, però, non viene equiparato dalla Corte a una tutela cautelare. Anche se consente al creditore di ottenere rapidamente un titolo, resta un procedimento diretto all’accertamento e alla condanna al pagamento.

La clausola può quindi, secondo la sentenza, impedirne temporaneamente l’utilizzo sino all’esperimento della mediazione.

Una pronuncia favorevole alla mediazione contrattuale

La Corte d’Appello di Ancona attribuisce alla mediazione prevista dalle parti una funzione effettiva.

La clausola non viene trattata come un passaggio rituale che possa essere recuperato in qualsiasi momento. La sua funzione è quella di creare uno spazio negoziale prima che la controversia entri nel circuito giudiziario.

Consentire al creditore di ottenere il decreto e di avviare la mediazione soltanto dopo l’opposizione significherebbe ridurre il tentativo a una parentesi processuale, quando invece le parti lo avevano voluto come passaggio anteriore e potenzialmente sostitutivo del processo.

La decisione valorizza quindi non soltanto il testo dell’art. 5-sexies, ma anche la funzione preventiva delle clausole ADR.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: quando il contratto contiene una clausola che impone di esperire una procedura di conciliazione o mediazione prima dell’inizio di qualsiasi procedimento giudiziale, il relativo obbligo comprende anche il ricorso per decreto ingiuntivo. Secondo la Corte d’Appello di Ancona, alla mediazione contrattuale disciplinata dall’art. 5-sexies d.lgs. 28/2010 non si applica automaticamente il meccanismo previsto dall’art. 5-bis per le controversie soggette a mediazione obbligatoria ex lege; il mancato esperimento preventivo determina quindi l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.

La portata della decisione va però circoscritta. La clausola esaminata era formulata in termini particolarmente cogenti e la Corte ha applicato il nuovo principio anche a un contratto e a un ricorso monitorio anteriori all’introduzione dell’art. 5-sexies, adottando una soluzione non priva di criticità sul piano temporale.

La pronuncia trasmette comunque un messaggio molto chiaro: una clausola di mediazione non è un semplice ornamento del contratto. Se le parti hanno stabilito che il confronto debba precedere qualsiasi iniziativa giudiziale, anche il creditore che intende chiedere un decreto ingiuntivo deve fermarsi, leggere il contratto e rispettare il percorso concordato.

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Corte d'Appello di Ancona

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La clausola di mediazione deve essere rispettata anche prima di chiedere un decreto ingiuntivo?

Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 568/2026 (19 maggio 2026): quando il contratto contiene una clausola che impone di esperire una procedura di mediazione o conciliazione prima di "qualsiasi procedimento giudiziale", l'obbligo si estende anche al ricorso per decreto ingiuntivo. Ai sensi dell'art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010, il mancato previo esperimento della mediazione contrattuale determina l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto già emesso: non si applica il meccanismo dell'art. 5-bis, che consente di esperire la mediazione nella successiva fase di opposizione, perché riservato alla mediazione obbligatoria ex lege.

Data sentenza: 19/05/2026
N° sentenza: 568
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Gianmichele Marcelli +2
Argomento/i: Clausola mediazione nel contratto +1
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo +1

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Mediazione in appello: il giudice può disporla, ma non è obbligato

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Data sentenza: 12/01/2024
N° sentenza: N. 54-2024
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Annalisa Gianfelice
Argomento/i: Eccezione d'Improcedibilità
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Data sentenza: 17/09/2025
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Annalisa Giusti +1
Argomento/i: Condizione di procedibilità
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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
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Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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