Scarica Sentenza Corte d’Appello di Ancona N. 54-2024

Il caso

La vicenda riguarda l’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una garante, chiamata a rispondere del saldo passivo di un conto corrente e di un mutuo chirografario intestati alla società debitrice principale, di cui lei stessa era socia al 40% in una compagine formata da soli due soci.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La garante propone appello articolando diversi motivi, tra cui, in sede di comparsa di replica, l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.

La mediazione in appello: quando l’eccezione è tardiva

La Corte dichiara inammissibile l’eccezione. Il motivo è chiaro: a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto “a pena di decadenza” non oltre la prima udienza. Nel giudizio di primo grado, l’odierna appellante non aveva sollevato l’eccezione alla prima udienza né il giudice l’aveva rilevata d’ufficio. La successiva eccezione, contenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., era già tardiva.

Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 25155/2020 e n. 12896/2021), secondo cui:

“In grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010.”

In altre parole: se la mediazione non è stata eccepita né rilevata in primo grado, il giudice d’appello ha la facoltà di disporla, ma non l’obbligo. Questo vale anche per le materie che rientrano nell’elenco dell’art. 5, comma 1-bis (tra cui le controversie bancarie e finanziarie).

Il profilo dell’anatocismo nel contratto autonomo di garanzia

La parte più rilevante sul piano sostanziale riguarda l’accoglimento del terzo motivo di appello, relativo alla clausola anatocistica inserita nel contratto di conto corrente della debitrice principale.

Il Tribunale aveva escluso che il garante autonomo potesse sollevare l’eccezione di nullità della clausola anatocistica nell’ambito della cosiddetta exceptio doli generalis. La Corte d’Appello corregge questa impostazione, allineandosi all’orientamento più recente della Suprema Corte (Cass. ord. n. 2873/2021, confermata da Cass. ord. n. 9071/2023):

“Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.”

Applicando questo principio, la Corte dichiara nulla la clausola anatocistica del conto corrente per il periodo antecedente al 9 ottobre 2007 (data in cui vennero sottoscritte le nuove condizioni contrattuali conformi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000). Il saldo del conto corrente viene così rideterminato da oltre 66.000 euro a 32.774,26 euro.

Il risultato finale

L’appello è accolto parzialmente. Il decreto ingiuntivo viene revocato nella parte relativa al saldo del conto corrente, per il quale la garante non è più tenuta al pagamento. Rimane invece la condanna al pagamento di 51.635,15 euro, oltre interessi, a titolo di garanzia specifica prestata per il contratto di mutuo chirografario.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del giudizio che hanno determinato l’esito parzialmente favorevole all’appellante. Le spese della CTU sono poste a carico solidale delle parti appellate.

Perché questa sentenza è rilevante

La pronuncia offre due spunti di interesse pratico. Il primo riguarda la mediazione: l’eccezione di improcedibilità va sollevata alla prima udienza di primo grado, pena la decadenza definitiva. Chi dimentica di farlo in primo grado non può recuperare il terreno in appello, e il giudice non è obbligato a rimediare d’ufficio.

Il secondo riguarda i rapporti tra garante autonomo e banca: il garante non è un soggetto “neutro” rispetto al contratto garantito. Quando quel contratto contiene clausole nulle per violazione di norme imperative, come quelle anatocistiche, il garante ha il diritto di farle valere, impedendo al creditore di aggirare i divieti di legge usando lo schermo della garanzia autonoma.

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Mediazione in appello: il giudice può disporla, ma non è obbligato

La Corte d’Appello di Ancona torna a pronunciarsi sul tema della mediazione obbligatoria nel giudizio di secondo grado, ribadendo un principio ormai consolidato in giurisprudenza: quando l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione non viene sollevata tempestivamente in primo grado, il giudice d’appello non è tenuto a disporre la mediazione, nemmeno nelle materie soggette all’obbligo di legge.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 12/01/2024
N° sentenza: N. 54-2024
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Annalisa Gianfelice
Argomento/i: Eccezione d'Improcedibilità
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Il caso

La vicenda riguarda l’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una garante, chiamata a rispondere del saldo passivo di un conto corrente e di un mutuo chirografario intestati alla società debitrice principale, di cui lei stessa era socia al 40% in una compagine formata da soli due soci.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La garante propone appello articolando diversi motivi, tra cui, in sede di comparsa di replica, l’improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.

La mediazione in appello: quando l’eccezione è tardiva

La Corte dichiara inammissibile l’eccezione. Il motivo è chiaro: a norma dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto “a pena di decadenza” non oltre la prima udienza. Nel giudizio di primo grado, l’odierna appellante non aveva sollevato l’eccezione alla prima udienza né il giudice l’aveva rilevata d’ufficio. La successiva eccezione, contenuta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., era già tardiva.

Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 25155/2020 e n. 12896/2021), secondo cui:

“In grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010.”

In altre parole: se la mediazione non è stata eccepita né rilevata in primo grado, il giudice d’appello ha la facoltà di disporla, ma non l’obbligo. Questo vale anche per le materie che rientrano nell’elenco dell’art. 5, comma 1-bis (tra cui le controversie bancarie e finanziarie).

Il profilo dell’anatocismo nel contratto autonomo di garanzia

La parte più rilevante sul piano sostanziale riguarda l’accoglimento del terzo motivo di appello, relativo alla clausola anatocistica inserita nel contratto di conto corrente della debitrice principale.

Il Tribunale aveva escluso che il garante autonomo potesse sollevare l’eccezione di nullità della clausola anatocistica nell’ambito della cosiddetta exceptio doli generalis. La Corte d’Appello corregge questa impostazione, allineandosi all’orientamento più recente della Suprema Corte (Cass. ord. n. 2873/2021, confermata da Cass. ord. n. 9071/2023):

“Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.”

Applicando questo principio, la Corte dichiara nulla la clausola anatocistica del conto corrente per il periodo antecedente al 9 ottobre 2007 (data in cui vennero sottoscritte le nuove condizioni contrattuali conformi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000). Il saldo del conto corrente viene così rideterminato da oltre 66.000 euro a 32.774,26 euro.

Il risultato finale

L’appello è accolto parzialmente. Il decreto ingiuntivo viene revocato nella parte relativa al saldo del conto corrente, per il quale la garante non è più tenuta al pagamento. Rimane invece la condanna al pagamento di 51.635,15 euro, oltre interessi, a titolo di garanzia specifica prestata per il contratto di mutuo chirografario.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del giudizio che hanno determinato l’esito parzialmente favorevole all’appellante. Le spese della CTU sono poste a carico solidale delle parti appellate.

Perché questa sentenza è rilevante

La pronuncia offre due spunti di interesse pratico. Il primo riguarda la mediazione: l’eccezione di improcedibilità va sollevata alla prima udienza di primo grado, pena la decadenza definitiva. Chi dimentica di farlo in primo grado non può recuperare il terreno in appello, e il giudice non è obbligato a rimediare d’ufficio.

Il secondo riguarda i rapporti tra garante autonomo e banca: il garante non è un soggetto “neutro” rispetto al contratto garantito. Quando quel contratto contiene clausole nulle per violazione di norme imperative, come quelle anatocistiche, il garante ha il diritto di farle valere, impedendo al creditore di aggirare i divieti di legge usando lo schermo della garanzia autonoma.

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