Scarica Sentenza Corte D’Appello di Ancona n.1141-2025
La mediazione è obbligatoria solo per l’atto introduttivo del giudizio, non per la domanda riconvenzionale, si evita così una duplicazione di conciliazioni
Mediazione obbligatoria solo per l’atto introduttivo
In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1141/2025 ribadisce che l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, come condizione per la procedibilità dell’azione, si riferisce esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio e, di conseguenza, non si estende alle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta.
Eccezione di improcedibilità: mancata mediazione domanda riconvenzionale
Tra i proprietari di due appartamenti contigui, sorge una controversia riguardante la legittimità di una canna fumaria. Il Tribunale accoglie la domanda principale subordinando la rimozione della canna fumaria al preventivo ripristino di un condotto fumario a spese e cura degli attori, che appellano la sentenza. Gli appellanti infatti impugnano la decisione nella parte in cui non ha dichiarato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti nel primo grado di giudizio. Essi sostengono che tale domanda, relativa al ripristino di un tratto di canna fumaria e, quindi, inerente a diritti reali, ricada nell’obbligo di esperire preventivamente la mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Domanda riconvenzionale, procedibilità e mediazione
La Corte di secondo grado però rigetta categoricamente l’eccezione sollevata dagli appellanti nei confronti della domanda riconvenzionale, in base al fondamentale principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3452 del 2024. Tale principio stabilisce infatti che la condizione di procedibilità legata alla mediazione obbligatoria ha una funzione di filtro processuale e si applica esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio (la domanda principale), non a tutte le domande che emergono successivamente, come quella riconvenzionale. In questo modo, si evita l’irrazionale duplicazione di procedure conciliative. Una volta che il processo viene validamente avviato, perché la mediazione sulla domanda principale è stata esperita, la domanda riconvenzionale, anche se vertente su diritti rientranti nelle materie obbligatorie, non necessita di una nuova mediazione per essere procedibile. L’obiettivo deflattivo della norma, che è quello di evitare l’instaurazione del giudizio, è superato dal momento in cui il processo è già pendente. L’unica incombenza che rimane, sia per il mediatore (se interpellato) che per il giudice, è quella di valutare in ogni momento tutte le istanze e gli interessi delle parti per promuovere un tentativo di conciliazione sull’intera lite, ma la mancata attivazione di una specifica mediazione sulla riconvenzionale non ne inficia la validità processuale. La Corte ha così confermato il principio per cui la condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo e non per le domande riconvenzionali.
Leggi anche: Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione