Scarica Sentenza Corte D’Appello di Ancona n.1141-2025

 La mediazione è obbligatoria solo per l’atto introduttivo del giudizio, non per la domanda riconvenzionale, si evita così una duplicazione di conciliazioni

Mediazione obbligatoria solo per l’atto introduttivo
In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1141/2025 ribadisce che l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, come condizione per la procedibilità dell’azione, si riferisce esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio e, di conseguenza, non si estende alle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta.

Eccezione di improcedibilità: mancata mediazione domanda riconvenzionale
Tra i proprietari di due appartamenti contigui, sorge una controversia riguardante la legittimità di una canna fumaria. Il Tribunale accoglie la domanda principale subordinando la rimozione della canna fumaria al preventivo ripristino di un condotto fumario a spese e cura degli attori, che appellano la sentenza. Gli appellanti infatti impugnano la decisione nella parte in cui non ha dichiarato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti nel primo grado di giudizio. Essi sostengono che tale domanda, relativa al ripristino di un tratto di canna fumaria e, quindi, inerente a diritti reali, ricada nell’obbligo di esperire preventivamente la mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.

 Domanda riconvenzionale, procedibilità e mediazione
 La Corte di secondo grado però rigetta categoricamente l’eccezione sollevata dagli appellanti nei confronti della domanda riconvenzionale, in base al fondamentale principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3452 del 2024. Tale principio stabilisce infatti che la condizione di procedibilità legata alla mediazione obbligatoria ha una funzione di filtro processuale e si applica esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio (la domanda principale), non a tutte le domande che emergono successivamente, come quella riconvenzionale. In questo modo, si evita l’irrazionale duplicazione di procedure conciliative. Una volta che il processo viene validamente avviato, perché la mediazione sulla domanda principale è stata esperita, la domanda riconvenzionale, anche se vertente su diritti rientranti nelle materie obbligatorie, non necessita di una nuova mediazione per essere procedibile. L’obiettivo deflattivo della norma, che è quello di evitare l’instaurazione del giudizio, è superato dal momento in cui il processo è già pendente. L’unica incombenza che rimane, sia per il mediatore (se interpellato) che per il giudice, è quella di valutare in ogni momento tutte le istanze e gli interessi delle parti per promuovere un tentativo di conciliazione sull’intera lite, ma la mancata attivazione di una specifica mediazione sulla riconvenzionale non ne inficia la validità processuale. La Corte ha così confermato il principio per cui la condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo e non per le domande riconvenzionali.

Leggi anche: Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione

Scarica Sentenza Corte D’Appello di Ancona n.1141-2025

Mediazione obbligatoria: condizione di procedibilità per l’atto introduttivo

La sentenza n. 1141/2025 della Corte d’Appello di Ancona, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, stabilisce che l’obbligo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 riguardi esclusivamente l’atto introduttivo del giudizio. Tale condizione di procedibilità non si estende quindi alle domande riconvenzionali, evitando così un’irrazionale duplicazione di procedure conciliative. Una volta avviato il processo, l’obiettivo deflattivo della norma è raggiunto, rendendo la riconvenzionale procedibile.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 17/09/2025
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Annalisa Giusti, Guido Federico
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: Mediazione obbligatoria

Scarica Sentenza Corte D’Appello di Ancona n.1141-2025

 La mediazione è obbligatoria solo per l’atto introduttivo del giudizio, non per la domanda riconvenzionale, si evita così una duplicazione di conciliazioni

Mediazione obbligatoria solo per l’atto introduttivo
In applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1141/2025 ribadisce che l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione ex art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, come condizione per la procedibilità dell’azione, si riferisce esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio e, di conseguenza, non si estende alle domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta.

Eccezione di improcedibilità: mancata mediazione domanda riconvenzionale
Tra i proprietari di due appartamenti contigui, sorge una controversia riguardante la legittimità di una canna fumaria. Il Tribunale accoglie la domanda principale subordinando la rimozione della canna fumaria al preventivo ripristino di un condotto fumario a spese e cura degli attori, che appellano la sentenza. Gli appellanti infatti impugnano la decisione nella parte in cui non ha dichiarato l’improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti nel primo grado di giudizio. Essi sostengono che tale domanda, relativa al ripristino di un tratto di canna fumaria e, quindi, inerente a diritti reali, ricada nell’obbligo di esperire preventivamente la mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.

 Domanda riconvenzionale, procedibilità e mediazione
 La Corte di secondo grado però rigetta categoricamente l’eccezione sollevata dagli appellanti nei confronti della domanda riconvenzionale, in base al fondamentale principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 3452 del 2024. Tale principio stabilisce infatti che la condizione di procedibilità legata alla mediazione obbligatoria ha una funzione di filtro processuale e si applica esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio (la domanda principale), non a tutte le domande che emergono successivamente, come quella riconvenzionale. In questo modo, si evita l’irrazionale duplicazione di procedure conciliative. Una volta che il processo viene validamente avviato, perché la mediazione sulla domanda principale è stata esperita, la domanda riconvenzionale, anche se vertente su diritti rientranti nelle materie obbligatorie, non necessita di una nuova mediazione per essere procedibile. L’obiettivo deflattivo della norma, che è quello di evitare l’instaurazione del giudizio, è superato dal momento in cui il processo è già pendente. L’unica incombenza che rimane, sia per il mediatore (se interpellato) che per il giudice, è quella di valutare in ogni momento tutte le istanze e gli interessi delle parti per promuovere un tentativo di conciliazione sull’intera lite, ma la mancata attivazione di una specifica mediazione sulla riconvenzionale non ne inficia la validità processuale. La Corte ha così confermato il principio per cui la condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo e non per le domande riconvenzionali.

Leggi anche: Cassazione a Sezioni Unite: per la domanda riconvenzionale non c’è l’obbligo di una nuova mediazione

Scarica Sentenza Corte D’Appello di Ancona n.1141-2025

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia