REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

– PRIMA SEZIONE CIVILE –

La Corte d’Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

– Dott.ssa Maria Rosaria Cultrera – Presidente –

– Dott.ssa Alessandra Tabarro – Consigliere –

– Dott.ssa Ilaria Pepe – Consigliere relatore –

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento contrassegnato con il n. 7125/2017 del ruolo contenzioso civile pendente

TRA

COMUNE DI (…) con l’Avvocato (…)

 – APPELLANTE –

e

(…) con l’Avvocato (…)

– APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI –

(…) con l’Avvocato (…)

– APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE –

(…)., con l’Avvocato (…)

– APPELLATA –

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di (…) ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, della sentenza n. 2888/2017 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14.11.2017, con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte da (…)

(…) e (…), il Comune e la (…) sono state condannate in solido al pagamento di Euro 9.835,40 in favore di (…) nonché di Euro 14.525,61 in favore della società (…) (a titolo di risarcimento del danno causato da infiltrazioni ed allagamenti verificatisi nel settembre del 2011 e nel luglio del 2012, quale conseguenza dell’omessa manutenzione di una rete fognaria di fatto mista).

2. Si è costituita la (…), spiegando appello incidentale e chiedendo a sua volta la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.

3. Si sono costituiti (…) e (…) quali hanno chiesto il rigetto delle istanze cautelari, dell’appello proposto dal Comune e dell’appello incidentale proposto dalla (…) I predetti appellati hanno altresì spiegato appello incidentale, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno subito e chiedendo il riconoscimento delle maggiori voci di danno effettivamente subite.

4. Si è costituita (…), chiamata in causa in garanzia nel giudizio di primo grado dal Comune di (…) chiedendo il rigetto dell’appello proposto da tale ente.

5. Acquisiti gli atti depositati telematicamente nel fascicolo di primo grado e sentite le parti, il Collegio ha riservato la decisione sulle istanze cautelari.

6. Ritiene il Collegio che tali istanze debbano essere respinte, stante la non ricorrenza del necessario periculum in mora.

7. Preliminarmente occorre precisare che per l’adozione del provvedimento di inibitoria i presupposti del fumus boni juris (in termini di prognosi favorevole all’appellante dell’esito del giudizio di appello) e del periculum in mora (in termini di pericolo di un grave pregiudizio derivante al soccombente dall’esecuzione della sentenza) debbono sempre ricorrere cumulativamente e non alternativamente.

Non risulta infatti suscettibile di accoglimento la tesi secondo cui la ricorrenza di un evidente fumus boni juris potrebbe in buona sostanza far prescindere dalla valutazione circa la ricorrenza del periculum, atteso che l’esecuzione di una sentenza palesemente ingiusta costituirebbe di perse un danno grave.

Tale tesi, pur fatta propria da parte della giurisprudenza di merito (Corte d’Appello Bari, ord. 7.7.2004), non risulta tuttavia condivisibile nella misura in cui implicitamente comporta la valorizzazione del solo profilo della gravità del danno derivante dall’esecuzione della sentenza e non anche la necessaria valorizzazione dell’ulteriore profilo dell’irreparabilità di tale danno, quando invece entrambi i suindicati profili debbono ricorrere onde superare il favor del legislatore per l’esecutività delle sentenze di primo grado (in tal senso, Cass., sent. n. 4060/2005; Corte d’Appello Milano, ord. 14.10.2008).

Se è vero infatti che è astrattamente ipotizzabile che integri un pregiudizio di per sé grave eseguire una sentenza il cui gravame presenta una prognosi di accoglimento assolutamente favorevole, è parimenti vero che ciò non comporta automaticamente che detto danno sia anche irreparabile (ossia insuscettibile di riparazione integrale in caso di successivo accoglimento del gravame).

E’ invece proprio tale irreparabilità, in uno alla serietà del pregiudizio ed alla prognosi favorevole circa l’esito dell’impugnazione, che può giustificare, in sede latamente cautelare e di delibazione meramente sommaria, una deroga al principio di generale esecutività delle sentenze di primo grado, anche tenuto conto, non ultimo, del fatto che trattasi di delibazione destinata a sfociare in un provvedimento non impugnabile e che quindi è a maggior ragione opportuno procedere ad una ponderazione globale di tutti i contrapposti interessi.

Tale opzione ermeneutica ha peraltro trovato conferma con la riforma del 2005, atteso che il novellato art. 283 c.p.c., richiedendo tanto la gravità tanto la fondatezza dei motivi, comporta la necessità di procedere sia ad una prognosi di “fondatezza” del gravame sia ad una valutazione di “gravità” delle conseguenze dell’esecuzione della sentenza di primo grado.

8. Ancora in via preliminare deve evidenziarsi, con specifico riferimento al requisito del periculum in mora, che i gravi motivi di cui all’art. 283 c.p.c. non possono essere evidentemente rappresentati dalla sola esecuzione del provvedimento appellato, atteso che nel sistema delineato dagli artt. 282 e ss. c.p.c. detta esecuzione costituisce un effetto del tutto fisiologico della decisione in prime cure della controversia.

Deve quindi richiedersi, ai fini della concessione dell’inibitoria, l’allegazione e la prova di ulteriori conseguenze pregiudizievoli che possano derivare alla parte dall’esecuzione della sentenza gravata e che, come tali, integrino una conseguenza patologica ed ingiustificata della decisione in prime cure della lite (in tal senso, ex multis, Corte Appello Napoli, ord. 24.9.2015).

9. Tutto ciò premesso si ritiene che nel caso in esame il periculum in mora non sia stato idoneamente provato dal Comune appellante e dalla S.p.A. appellante incidentale.

Il Comune si è infatti sul punto limitato a dedurre che il periculum deriverebbe dall’esecuzione di una sentenza ingiusta nei confronti di una pubblica amministrazione, con il che evidentemente sovrapponendo il profilo del fumus a quello – come sopra esposto parimenti necessario – del periculum.

La (…) ha invece dedotto che i creditori non offrono sufficienti garanzie in ordine all’eventuale recupero delle somme corrisposte e che la condanna in via solidale nei confronti anche del Comune la espone ad una complessa e presumibilmente lunga azione di rivalsa nei confronti dell’ente locale.

Tale prospettazione non può essere condivisa in quanto: i) da un lato la stessa esistenza di un condebitore solidale comporta la riduzione del paventato pericolo di irripetibilità delle somme versate, non essendo emerso alcun elemento che consenta di dubitare della solvibilità dell’ente in relazione ad importi di certo non consistenti; ii) dall’altro lato la scarsa entità degli importi oggetto di condanna avrebbe imposto ben altro assolvimento all’onere probatorio circa la ricorrenza del periculum (ad esempio, deducendo e dimostrando che la s.r.l. creditrice ha delle significative perdite di esercizio, non potendosi ritenere una società “per definizione inidonea” ad offrire garanzie di recupero; ovvero deducendo e dimostrando che i creditori persone fisiche non hanno altre fonti di reddito mediante cui far fronte ad un eventuale debito di circa Euro 10.000,00, sì da doversi ipotizzare la sola esecuzione immobiliare anche per il recupero di un simile credito).

Dalle argomentazioni che precedono discende il rigetto dell’istanza cautelare.

10. Osserva infine la Corte che, avuto riguardo alla natura della causa, al valore della lite ed alle questioni di diritto che vengono in considerazione nel presente giudizio, sussistono i presupposti per disporre l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma secondo del D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Al riguardo occorre peraltro sottolineare che il tentativo di mediazione non può considerarsi assolto mediante la partecipazione dei soli difensori all’incontro preliminare informativo, posto che gli avvocati sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione e che in tale procedura la funzione del legale è di assistenza alla parte comparsa e non di rappresentanza della parte assente.

Deve dunque precisarsi come sia necessaria la partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare.

Deve altresì precisarsi che il mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche quando l’accordo non è raggiunto, coerentemente con la funzione attiva e deflativa della mediazione, quale istituto non destinato ad esaurirsi in una mera ricognizione dell’attività delle parti.

La finalità dell’istituto è infatti quella di offrire alle parti una possibile definizione extra giudiziale della controversia evitando l’inevitabile alea del giudizio, l’ulteriore aggravio dei costi processuali ed i tempi necessari per addivenire alia definizione giudiziale della lite (dovendosi sul punto sottolineare che la decisione di questa Corte potrà essere oggetto di impugnazione e che comunque, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, sarà necessaria un’ulteriore attività esecutiva).

P.Q.M.

– RIGETTA le istanze di sospensione;

– DISPONE l’esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito, entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza ed a cura della parte più diligente, della relativa istanza (corredata da copia della presente ordinanza) presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;

– AVVISA le parti che l’esperimento della procedura di mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che la condizione potrà considerarsi avverata a fronte della partecipazione delle parti personalmente o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare;

– DISPONE che il mediatore, ove la conciliazione non riesca, formi processo verbale dando conto: i) della proposta comunque formulata; ii) della partecipazione ovvero della mancata partecipazione delle parti; iii) della parte che abbia dichiarato di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, anche ai sensi dell’art. 8, comma quarto bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, nonché degli artt. 116 comma secondo, 91 e 96 comma terzo c.p.c.;

– FISSA l’udienza del 28.11.2018 per la verifica dell’esito della mediazione tramite la produzione, a cura della parte più diligente, del verbale completo della procedura.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, il 23 maggio 2018.

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Il giudice dispone di verbalizzare chi non vuole proseguire in mediazione ai fini della condanna alle spese e alla responsabilità aggravata per aver agito o resistito in giudizio in malafede o colpa grave

La Corte d'Appello di Napoli ha esaminato l'impugnazione di una sentenza che condannava il Comune e altri soggetti al risarcimento per danni da infiltrazioni fognarie. Il Collegio ha respinto le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva, rilevando l'assenza del periculum in mora e l'insufficienza delle prove circa l'irreparabilità del danno. Contestualmente, ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria, precisando la necessità della partecipazione personale delle parti per validare l'iter.

Data sentenza: 23/05/2018
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Maria Rosaria Cultrera
Argomento/i: Proposta del mediatore
Materia/e: Altre

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Anche dopo il deposito di una sentenza, nel grado di appello, il magistrato può inviare le parti in mediazione

La Corte d'Appello di Napoli ha respinto le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ravvisando l'assenza del periculum in mora. Considerata la natura della lite, il Collegio ha disposto l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità. È stata ribadita la necessità della partecipazione personale delle parti o di procuratori speciali, poiché il legale svolge una funzione di assistenza e non di rappresentanza della parte assente nel procedimento.

Data sentenza: 23/05/2018
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Maria Rosaria Cultrera
Argomento/i: Mediazione delegata +2
Materia/e: Altre

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Mancata partecipazione personale delle parti in mediazione: la domanda è improcedibile

Il Tribunale di Treviso ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione intentata dall'attrice a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sebbene la procedura fosse stata attivata, l'attrice non ha partecipato al primo incontro, condizione necessaria per l'ammissibilità della domanda giudiziale ai sensi del D.lgs 28/2010. Il tentativo tardivo di riattivare la mediazione non ha sanato il vizio, comportando la condanna della parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della convenuta.

Data sentenza: 25/05/2018
Curia: Tribunale di Treviso
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Altre

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Improcedibile l’Appello per la mancata partecipazione personale della parte nel primo incontro di mediazione in primo grado

La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, poiché la parte istante non aveva partecipato personalmente al primo incontro informativo. Ai sensi del D.Lgs. 28/2010, la presenza della parte o di un delegato è infatti condizione essenziale di procedibilità. Tale vizio, non rilevato in primo grado, può essere accertato d'ufficio dal giudice d'appello per garantire l'effettività dello strumento deflattivo e l'obbligo di legge.

Data sentenza: 23/05/2018
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Gianmichele Marcelli
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +7
Materia/e: Altre

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Mediazione delegata dal Giudice: le Parti fin dal primo incontro devono entrare nel merito della questione

Il Tribunale di Siracusa dispone la mediazione delegata per alleggerire il carico di ruolo e favorire una soluzione amichevole della lite. Poiché il giudice ha già valutato la mediabilità della causa, le parti e il mediatore devono superare il primo incontro informativo per entrare immediatamente nel merito della controversia. Tale approccio concreto è necessario per evitare l'improcedibilità della domanda, garantendo al contempo una riduzione dei tempi processuali e delle spese legali.

Data sentenza: 15/05/2018
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Alessandro Rizzo
Argomento/i: Mediazione delegata +1
Materia/e: Altre

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Per il Tribunale di Roma: “Il mediatore non è un ausiliare del Giudice e l’Organismo non è una succursale del Tribunale”

Il Giudice di Roma chiarisce che la mediazione non è un ausilio del Tribunale, né l'organismo di mediazione una sua succursale. Pertanto, respinge la richiesta delle parti di definire quesiti per un consulente tecnico, precisando che tale sede non serve a espletare una consulenza medica piena. L'obiettivo della mediazione è invece limitato alla valutazione della "perdita di chance" risarcibile, data l'inevitabilità dell'esito infausto, evitando l'analisi di una platea di convenuti ritenuta ridondante.

Data sentenza: 05/04/2018
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Altre +1

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Le parti devono essere presenti personalmente in mediazione

Il Tribunale di Vasto ha ribadito l'obbligo della partecipazione personale delle parti in mediazione come condizione di procedibilità della domanda. Al mediatore spetta l'onere di garantire tale presenza, ricorrendo a rinvii o solleciti. L'assenza ingiustificata della parte che agisce in giudizio rischia l'improcedibilità, a meno che non venga accertata l'impossibilità di procedere per colpa della controparte. Nel caso specifico, la procedura è stata ritenuta irregolare per l'omessa comparizione e l'inerzia del mediatore.

Data sentenza: 29/01/2018
Curia: Tribunale di Vasto
Giudice: Anna Rosa Capuozzo
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +4
Materia/e: Altre

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In mediazione è indispensabile la partecipazione personale delle Parti

Il Tribunale di Bergamo, nella causa civile in oggetto, ha accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta. Il giudice ha infatti rilevato che l'attrice non ha partecipato personalmente alla mediazione, venendo rappresentata solo dal legale, contrariamente all'orientamento giurisprudenziale prevalente che rende indispensabile la presenza delle parti. Pertanto, è stato ordinato di intraprendere nuovamente la procedura entro 15 giorni, fissando l'udienza per l'11 luglio 2018.

Data sentenza: 19/01/2018
Curia: Tribunale di Bergamo
Giudice: Sandra Pagliotto
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Altre

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Clausola di mediazione: la domanda giudiziale è improcedibile se non viene esperito il tentativo di mediazione

Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'improcedibilità di un'azione risarcitoria promossa da Lottomatica Videolot Rete s.p.a. poiché l'attrice ha omesso il preventivo tentativo di mediazione previsto da una clausola contrattuale. Il giudice ha sancito la validità di tali patti come condizione di procedibilità, ritenendoli legittimi e non violativi del diritto di difesa. Il provvedimento sottolinea l'importanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, disponendo infine la compensazione delle spese.

Data sentenza: 10/10/2017
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimiliana Battagliese
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Altre

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Mancata partecipazione della parte convocata: necessaria comunque la partecipazione personale dell’istante

Il Giudice di Pace di Napoli rileva l'omessa mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità necessaria ai sensi del d.lgs. 28/2010 per la materia in oggetto. Pertanto, invita le parti a esperire tale tentativo conciliativo entro quindici giorni, avvertendo che l'inadempimento comporterà l'improcedibilità della domanda. Contestualmente, autorizza il condominio convenuto a chiamare in causa l'istituto erogatore della pensione, rinviando l'udienza al 21 luglio 2017 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.

Data sentenza: 27/02/2017
Curia: Giudice di Pace di Napoli
Giudice: Raffaele Bressi
Argomento/i: Mancata partecipazione del convenuto +2
Materia/e: Altre

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Mediazione delegata dal giudice: le Parti devono comparire personalmente e proseguire oltre il primo incontro informativo

Il Tribunale di Roma invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo basato su una proposta economica specifica. In caso di esito negativo, dispone l'obbligo di intraprendere un percorso di mediazione professionale. Viene sottolineato che la partecipazione deve essere effettiva e personale, non essendo sufficiente la sola presenza dei legali né l'intervento alla sola sessione informativa. La mancata o irrituale partecipazione sarà valutata nel merito della causa e potrà compromettere la procedibilità.

Data sentenza: 05/10/2017
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Massimo Moriconi
Argomento/i: Comparizione dei soli avvocati nel primo incontro +8
Materia/e: Altre

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Mediazione delegata: le parti devono riferire al giudice l’esito della mediazione

Durante l'udienza del 17 febbraio 2017 presso il Tribunale di Firenze, a seguito dell'istanza della parte attrice e della non opposizione della convenuta, il Giudice Ada Mazzarelli ha disposto l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione. Le parti devono depositare la domanda entro 15 giorni, pena l'improcedibilità della causa. Gli avvocati dovranno comunicare l'esito dell'incontro in Cancelleria entro dieci giorni dalla prossima udienza, specificando eventuali mancate partecipazioni o rifiuti di conciliazione.

Data sentenza: 17/02/2017
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Ada Mazzarelli
Argomento/i: Mediazione delegata
Materia/e: Altre

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
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Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
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Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
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Argomento/i: Forniture di energia
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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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