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Mediazione delegata: le parti devono riferire al giudice l’esito della mediazione

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione terza

…omissis…  

Oggi 17 febbraio 2017 10.52, innanzi al dott. Ada Mazzarelli, sono comparsi:  

per parte attrice … ; l’avv. G.  chiede che il giudice voglia inviare le parti in mediazione  

per parte convenuta l’avv. M. ; l’avv. M. si dichiara remissiva all’istanza di mediazione, in subordine insite sull’istanza ex art. 210 c.p.c. 

per G. terza chiamata l’avv. C. … si riporta alla memoria n. 3 riepilogativa e chiede invece fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni  

Il Giudice

Visto l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, 

dispone

– che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni decorrenti da oggi;  

fa presente che, ai sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;  

invita

gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’ art. 4, c.3, d.lgs. citato;

le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.  

La nota dovrà contenere informazioni:  

– in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo;  

in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione;  

in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore.  

Rinvia per in prosieguo all’udienza del 17.2.2017 ore 10.45.  

 

                                                                                           Il Giudice  

                                                                                  dott. Ada Mazzarelli

Mediazione delegata: le parti devono riferire al giudice l’esito della mediazione