TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

QUARTA SEZIONE CIVILE

 

Il Giudice Onorario Dott.ssa Sandra Pagliotto

Nella causa civile rg….. promossa da

…..

Contro

….

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Di scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.12.2017

– vista l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta in considerazione della circostanza che l’attrice ….. non ha partecipato personalmente alla procedura di mediazione ma vi sia stata rappresentata dal proprio legale;

– rilevato che l’orientamento giurisprudenziale prevalente sia nel senso che ai fini dell’ assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1-bis d.lgs 28/2010 sia indispensabile la partecipazione delle parti personalmente e non solo quella dei loro difensori;

PQM

– manda le parti ad intraprendere la procedura di mediazione nel termine di 15 giorni, fissa per l’eventuale prosecuzione del giudizio l’udienza dell’ 11 luglio 2018 ore 9,30

Si comunichi

Bergamo 19 gennaio 2018

 

                                                                              Il Giudice Onorario

                                                                          Dott.ssa Sandra Pagliotto

In mediazione è indispensabile la partecipazione personale delle Parti

Il Tribunale di Bergamo, nella causa civile in oggetto, ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta. Il giudice ha infatti rilevato che l’attrice non ha partecipato personalmente alla mediazione, venendo rappresentata solo dal legale, contrariamente all’orientamento giurisprudenziale prevalente che rende indispensabile la presenza delle parti. Pertanto, è stato ordinato di intraprendere nuovamente la procedura entro 15 giorni, fissando l’udienza per l’11 luglio 2018.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 19/01/2018
Curia: Tribunale di Bergamo
Giudice: Sandra Pagliotto
Argomento/i: Condizione di procedibilità, Partecipazione personale
Materia/e: Altre
Mediazione demandata dal giudice Mondo ADR

TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

QUARTA SEZIONE CIVILE

 

Il Giudice Onorario Dott.ssa Sandra Pagliotto

Nella causa civile rg….. promossa da

…..

Contro

….

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Di scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.12.2017

– vista l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta in considerazione della circostanza che l’attrice ….. non ha partecipato personalmente alla procedura di mediazione ma vi sia stata rappresentata dal proprio legale;

– rilevato che l’orientamento giurisprudenziale prevalente sia nel senso che ai fini dell’ assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1-bis d.lgs 28/2010 sia indispensabile la partecipazione delle parti personalmente e non solo quella dei loro difensori;

PQM

– manda le parti ad intraprendere la procedura di mediazione nel termine di 15 giorni, fissa per l’eventuale prosecuzione del giudizio l’udienza dell’ 11 luglio 2018 ore 9,30

Si comunichi

Bergamo 19 gennaio 2018

 

                                                                              Il Giudice Onorario

                                                                          Dott.ssa Sandra Pagliotto

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