sabato, Aprile 1, 2023

Il portale di riferimento sulla risoluzione alternativa delle controversie

Nr. 1 - Registro organismi di mediazione Ministero della Giustizia

Home Giurisprudenza Le parti devono essere presenti personalmente in mediazione

Le parti devono essere presenti personalmente in mediazione

Il Tribunale di Vasto ha ribadito il principio secondo il quale durante tutto lo svolgimento della mediazione è necessaria la partecipazione personale delle parti personalmente. Il Mediatore deve attivarsi al fine di consentire la presenza delle parti anche disponendo un rinvio del primo incontro di mediazione.

TRIBUNALE  DI VASTO

…../2015

 Il giudice;

nel procedimento in epigrafe indicato, trattenuto in decisione all’udienza del 10.10.17;

scaduti i termini per repliche in data 2.1.18;

esaminato il verbale di mediazione, evidenzia quanto segue.

Il decidente ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da  svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma  2, è necessario  –  ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda –  che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri  difensori,  come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore. Graverà su quest’ultimo, in qualità di  soggetto  istituzionalmente  preposto  ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere  di  adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo  – se necessario  –  un  rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore  della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando  atto  a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.

La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l’onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l’invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di una declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sè. Negli altri casi e, segnatamente, quando è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in esame, nella procedura di mediazione l’attore non è comparso personalmente, ma ha delegato un difensore – avv. …. – che, a fronte del dissenso manifestato dalla convenuta (non comparsa neppure a mezzo del difensore), non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti, nè preteso che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione Ritenuto, pertanto, che occorre fissare l’udienza successiva  alla  scadenza del termine di cui all’art. 6 d. cit. assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione – anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda – poiché l’orientamento giurisprudenziale innanzi esposto è successivo all’epoca dell’esperimento del precedente procedimento di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente  agli incontri. Del resto, tale concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso mediatore ha omesso  qualunque iniziativa  tesa a sollecitare la presenza personale  delle  parti  non  comparse personalmente. In conclusione, il mediatore ha semplicemente preso atto della mancata comparizione della convenuta e dell’avviso espresso dalla stessa, dichiarando chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza di ambo le parte e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse.  Peraltro,  al  verbale non è neppure allegata la procura in favore dell’avv. …….. .

La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente.

Rammentato che l’esperimento del procedimento di mediazione  è condizione di procedibilità della domanda.

Ritenuto, pertanto, che occorre fissare l’udienza successiva  alla  scadenza del termine di cui all’art. 6 d. cit. assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione – anziché dichiarare l’improcedibilità della domanda – poiché l’orientamento giurisprudenziale innanzi esposto è successivo all’epoca  dell’esperimento del precedente procedimento di mediazione.

PTM

 rimette la causa sul ruolo istruttorio e rinvia all’udienza del 26.6.18 ore 9.30, assegnando il termine suddetto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Vasto, 29.1.18

Il Giudice dott.ssa Anna Rosa Capuozzo

Le parti devono essere presenti personalmente in mediazione