Scarica Sentenza Tribunale di Lamezia N.675-2025 

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: onere di attivare la mediazione sul creditore solo nelle materie soggette a mediazione obbligatoria

Mediazione: onere di attivazione a carico del creditore per le materie obbligatorie
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore, in qualità di attore sostanziale, ha l’onere di avviare la procedura di mediazione. Tale obbligo però non è generalizzato: è una condizione di procedibilità e sussiste solo se la materia della controversia è tra quelle espressamente previste e tassativamente elencate all’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010. Se la controversia non rientra in queste categorie, il creditore non è obbligato ad attivare la mediazione, e la sua domanda non può essere dichiarata improcedibile per questa ragione. Lo ha chiarito il Tribunale di Lamezia Terme nella sentenza n. 675/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo ed eccezione di improcedibilità
Un soggetto ha presentato opposizione a un decreto ingiuntivo che gli imponeva il pagamento di 15.000 euro, contestando il provvedimento sia per improcedibilità, a causa della mancata attivazione della mediazione da parte del creditore che per infondatezza dell’azione.

Opposizione decreto ingiuntivo: onere del creditore nelle materie soggette a mediazione obbligatoria
Dopo un’accurata valutazione dei fatti e della documentazione, il Tribunale però ha ritenuto l’opposizione infondata, rigettando la richiesta dell’opponente. Il giudice ha motivato la sua decisione sottolineando che, sebbene l’onere di avviare la mediazione spetti al creditore nel giudizio di opposizione, tale obbligo si applica solo alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta sicuramente un momento cruciale in cui le parti hanno l’opportunità di ridefinire il conflitto e le proprie posizioni. In questo contesto, la mediazione emerge come un elemento di fondamentale importanza, specialmente quando la controversia rientra nelle categorie per cui la legge la rende obbligatoria. La legge stabilisce che l’onere di avviare tale procedura non ricade su chi ha ricevuto l’ingiunzione, ma sul creditore, che nel giudizio di opposizione assume il ruolo di attore sostanziale. Il creditore è tenuto quindi a promuovere il procedimento di mediazione per evitare la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria originaria. Questa responsabilità, tuttavia, non è universale. L’obbligo di attivare la mediazione sussiste esclusivamente quando la materia della controversia è assoggettata a tale condizione di procedibilità, come specificato e tassativamente elencato nell’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010. Tali materie includono, a titolo esemplificativo, controversie in materia di locazione, comodato, affitto di aziende, diritti reali, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, e contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nel caso specifico, la controversia verteva su un contratto di vendita di “frutto pendente”, una tipologia contrattuale che non rientra nell’elenco delle materie per cui la mediazione è obbligatoria. Di conseguenza, il Tribunale ha stabilito che non vi era alcuna necessità per il creditore di avviare il procedimento conciliativo. Il mancato avvio della mediazione, pertanto, non essendo richiesto dalla legge per quel tipo di controversia, non ha reso la domanda improcedibile.

Obbligo selettivo di attivazione della mediazione
A seguito di questa pronuncia, il Tribunale ha respinto l’intera opposizione, confermando la validità del decreto ingiuntivo. Tale decisione ha avuto come ulteriore conseguenza la condanna dell’opponente al rimborso delle spese legali in favore della controparte, consolidando la posizione del creditore e ribadendo l’importanza di una corretta valutazione dei presupposti di procedibilità prima di intraprendere un’azione giudiziaria. La sentenza evidenzia chiaramente inoltre come l’obbligo di mediazione sia selettivo e non generalizzato, influenzando in modo determinante l’esito del processo.

Leggi anche: Opposizione a decreto ingiuntivo: onere mediazione al creditore

Scarica Sentenza Tribunale di Lamezia N.675-2025 

Avvio procedura di mediazione

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Opposizione a decreto ingiuntivo: onere mediazione a carico del creditore

La sentenza n. 675/2025 del Tribunale di Lamezia Terme stabilisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la mediazione spetta al creditore in quanto attore sostanziale. Tale obbligo non è però generalizzato, ma sussiste esclusivamente per le materie tassativamente elencate dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010. Nel caso specifico, trattandosi di un contratto di vendita di "frutto pendente", non soggetto a mediazione obbligatoria, l'opposizione è stata rigettata.

Data sentenza: 30/07/2025
Curia: Tribunale di Lamezia Terme
Giudice: Maria Leone
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Opposizione tardiva a d.i.: l’opponente deve attivare la mediazione

La sentenza n. 846/2025 del Tribunale di Termini Imerese stabilisce che, nell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la mediazione obbligatoria ricade sull'opponente. A differenza dell'opposizione ordinaria, considerata prosecuzione del giudizio monitorio, l'opposizione tardiva è un rimedio autonomo volto a contrastare un titolo ormai stabile. Pertanto, l'omesso esperimento della mediazione da parte di chi propone l'azione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 10/06/2025
Curia: Tribunale di Termini Imerese
Giudice: Riccardo Pappalardo
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Termine di esperimento della mediazione: natura ordinatoria

La sentenza n. 121/2025 del Tribunale di Catania chiarisce che il termine di tre mesi per esperire la mediazione obbligatoria, come previsto dal D.Lgs. 28/2010, ha natura ordinatoria e non perentoria. Pertanto, il mancato rispetto di tale scadenza non pregiudica la validità dell'atto introduttivo del giudizio né determina preclusioni processuali. Tale interpretazione privilegia la funzione deflattiva della mediazione, promuovendo la risoluzione consensuale delle liti e l'economia processuale.

Data sentenza: 08/01/2025
Curia: Tribunale di Catania
Giudice: Giada Maria Patane
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Termine di esperimento della mediazione

Leggi il commento

Impugnazione delibera assemblea condominiale: il deposito dell’istanza interrompe il termine di cui all’art. 1137 c.c.

Un condomino ha impugnato le delibere relative ai consuntivi del riscaldamento (2013-2019), lamentando errori nel calcolo dei radiatori e irregolarità nella convocazione. Il Condominio ha eccepito la decadenza dei termini per l'impugnazione. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'azione inammissibile per tardività, poiché il primo tentativo di notifica era errato e non imputabile a cause esterne, dato che l'attore conosceva l'identità dell'amministratore già in fase di mediazione. L'attore è condannato alle spese.

Data sentenza: 30/12/2021
Curia: Tribunale di Roma
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Condominio +1

Leggi il commento

Per la Cassazione il termine di 15 giorni per il deposito della mediazione demandata, ex art. 5, comma 2, D.Lgs 28/2010, non è perentorio

La Cassazione (sent. 40035/21) ha stabilito che il termine di 15 giorni fissato dal giudice per avviare la mediazione delegata (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) non è perentorio. La condizione di procedibilità è dunque soddisfatta se il tentativo di conciliazione, conclusosi senza accordo, avviene entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, a prescindere dalla tempestività dell'avvio. L'improcedibilità scatta solo per colpevole inerzia che impedisca l'esperimento della procedura entro tale udienza.

Data sentenza: 20/10/2021
Curia: Corte di Cassazione
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +3
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

Leggi il commento

PER LA CORTE D’APPELLO DI ROMA, L’OBBLIGO DI PRESENTARE ISTANZA DI MEDIAZIONE SPETTA ALL’OPPOSTO

La Corte d'Appello di Roma ha rivisto una sentenza di primo grado che dichiarava improcedibile l'opposizione a un decreto ingiuntivo per mancata mediazione, rendendo il titolo esecutivo. Allineandosi all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19596/20), la Corte ha stabilito che, se l'onere di promuovere la mediazione ricade sulla parte opposta e questa non si attiva, l'effetto non è l'improcedibilità dell'opposizione, bensì la revoca del decreto ingiuntivo stesso.

Curia: Corte d'Appello di Roma
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

L’onere di attivare la mediazione obbligatoria in caso di opposizione a decreto ingiuntivo incombe sul creditore opposto

La Corte d'Appello di Bologna ha accolto l'appello contro una sentenza che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione a un decreto ingiuntivo per mancata mediazione. Il giudice ha stabilito che, in materia di locazioni, l'onere di promuovere la mediazione spetti alla parte opposta (creditore), in quanto titolare della pretesa sostanziale. Pertanto, l'omessa procedura comporta l'improcedibilità della domanda monitoria e la nullità del decreto ingiuntivo, compensando le spese tra le parti.

Data sentenza: 24/05/2019
Curia: Corte d'Appello di Bologna
Giudice: Maria Cristina Salvadori
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione
Materia/e: Locazione +1

Leggi il commento

E’ possibile avviare una nuova mediazione anche se la precedente ha avuto esito negativo

Due fratelli hanno citato un vicino per servitù prediali e risoluzione contrattuale, mentre il convenuto ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, lamentando l'omessa realizzazione di opere e danni al giardino. Dopo l'istruttoria e un tentativo di mediazione fallito, il Tribunale di Aosta ha rigettato tutte le domande delle parti e le richieste riconvenzionali, non ravvisando inadempimenti esclusivi. Le spese processuali sono state compensate causa reciproca soccombenza.

Data sentenza: 20/03/2019
Curia: Tribunale di Aosta
Giudice: Paolo De Paola
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +1
Materia/e: Diritti reali +1

Leggi il commento

Opposizione a decreto ingiuntivo: il mancato avvio della mediazione produce effetti sulla domanda introdotta dall’opponente

C.F. e G.L. hanno proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di denaro. Il Tribunale di Nola ha tuttavia riscontrato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità a carico dell'opponente secondo l'orientamento della Cassazione. Di conseguenza, il giudice ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio, confermando l'efficacia del decreto ingiuntivo e condannando i ricorrenti al rimborso delle spese legali in ragione della soccombenza.

Data sentenza: 15/05/2019
Curia: Tribunale di Nola
Giudice: Valeria Napolitano
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Mancata partecipazione personale al primo incontro: la domanda giudiziale è improcedibile

Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato improcedibili le domande della banca e degli opponenti in un giudizio relativo a un decreto ingiuntivo per saldo debitore. Il giudice ha stabilito che, nei contratti bancari, la mediazione è condizione di procedibilità e l'onere di attivarla spetta a chi propone l'azione. Poiché le parti non hanno partecipato personalmente al primo incontro, né hanno fornito ragioni oggettive per l'assenza, il tentativo di conciliazione è risultato inefficace.

Data sentenza: 06/03/2019
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Giudice: A.S. Rabuano
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Contratto bancario

Leggi il commento

Nelle mediazioni obbligatorie trova applicazione la sospensione feriale ex legge 742/69

Il Tribunale di Roma ha stabilito che la sospensione feriale dei termini si applica anche ai casi di mediazione obbligatoria, scomputando tale periodo dal termine decadenziale per l'impugnazione delle delibere condominiali. Nel caso specifico, l'istanza di mediazione ha impedito la decadenza, rendendo l'azione tempestiva. Tuttavia, il giudice ha rigettato nel merito le domande di nullità e annullamento delle delibere, ritenendole legittime e prive di vizi formali o sostanziali.

Data sentenza: 05/03/2019
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Maria Grazia Berti
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +2
Materia/e: Condominio +2

Leggi il commento

Opposizione a decreto ingiuntivo: il termine di 15 giorni per avviare la mediazione è perentorio

Il Tribunale di Macerata ha dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta contro una banca per il saldo di un conto corrente. Nonostante il giudice avesse fissato un termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, nessuna delle parti ha introdotto il procedimento. Tale inadempienza ha comportato il consolidamento definitivo dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la condanna in solido degli opponenti al pagamento delle spese di lite.

Data sentenza: 07/02/2019
Curia: Tribunale di Macerata
Giudice: Corrado Ascoli
Argomento/i: Avvio procedura di mediazione +3
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

Leggi il commento

Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

Leggi il commento

Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

Leggi il commento

Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

Leggi il commento

Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

Leggi il commento

Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

Leggi il commento

Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

Leggi il commento

Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

Leggi il commento

Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

Leggi il commento

Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

Leggi il commento

Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

Leggi il commento