
Opposizione a decreto ingiuntivo: il termine di 15 giorni per avviare la mediazione è perentorio
Sentenza n. …/2019 pubbl. il 07/02/2019
RG n. …./2017
Repert. n. …./2019 del 07/02/2019
All’udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa ………….. sono presenti per gli opponenti AVV. L. in sostituzione dell’ Avv. …………. la quale conclude come da atto di opposizione e per ……. Banca s.pa. Avv in sostituzione dell’Avv… e la quale conclude insistendo per la declaratoria di improcedibilità e per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti. Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Corrado Ascoli, all’udienza del 7/02/2019 , richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell’art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa iscritta al n. …. del Ruolo Generale degli Affari civili dell’anno 2017 proposta
….. , rappresentati e difesi, in forza di procura speciale allegata all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall’ Avv.
Opponenti –
contro
BANCA Spa , rappresentata e difesa, in forza di procura generale dagli ……………….
Opposta
– Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari — mediazione obbligatoria — mancato esperimento – conseguenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
…. proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, ottenuto dalla banca opposta per conseguire il pagamento del saldo passivo del conto corrente acceso presso la seconda, intestataria la società, fideiussori gli altri due opponenti: alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 12 aprile 2018 la stessa difesa degli opponenti eccepiva il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e insisteva per la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.; era emessa in data 11 maggio 2018 la seguente ordinanza: “a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 aprile 2018, ritenuto che i gravi motivi in base ai quali la provvisoria esecuzione può es- sere sospesa ai sensi dell’art. 649 c.p.c. possono sostanziarsi nella carenza dei requisiti per l’emissione del decreto ingiuntivo o della concessione della clausola ex art. 642 c.p.c. ovvero nel fondato timore che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo esponga verosimilmente il debitore al concreto rischio di perdere il risarcimento în caso di accoglimento dell’opposizione, ovvero ancora nella sussistenza di seri elementi di fondatezza dell’opposizione ac- compagnati dal grave pregiudizio che potrebbe rinvenire all’opponente a seguito dell’esecuzione in relazione ai profili di manifesta fondatezza;
ritenuto che nessuno dei requisiti predetti ricorre nel caso di specie, atteso che la provvisoria esecuzione è stata condivisibilmente concessa in consi- derazione della scrittura ricognitiva ed anche della situazione di difficoltà finanziaria che emerge dall’entità del credito, dalla sua risalenza e dalla se-gnalazione della debitrice presso la centrale dei rìschi; 2) l’eccezione dì încompetenza non pare dotata allo stato dì evidenti indici di fondatezza alla stregua del chiaro disposto negoziale, che peraltro individua un foro alterna- tivo e non esclusivo, e della doppia sottoscrizione apposta; 3) l’eccezione di mancata prova è inconferente, giacché l’estratto certificato è comunque idoneo all’emissione del decreto ingiuntivo, superata dal deposito nella fase di merito dell’estratto conto e, ad un primo esame sommario proprio della pre- sente fase cautelare, pure infondata, atteso che, se è vero che l’opposta è attrice sostanziale, la ricognizione di debito inverte ex art. 1988 c.c. gli onerì probatori tra le parti; 4) l’eccezione di applicazione di “commissioni e oneri non dovuti” è talmente generica da ritenersì apparente e tamquam non esset, salvo miglior precisazione nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.; 5) l’eccezione di impari periodicità nell’applicazione dell’anatocismo è smentita per tabulas;
ritenuto che la presente controversia ha ad oggetto materia per cui è previsto l’onere di mediazione a pena di improcedibilità e che la parte opponente ha sollevato în prima udienza la relativa eccezione:
P.Q.M
rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. ……./2017 emesso il 3.11.2017 nei confronti di …………….. «e dal Tribunale di Macerata;
fissa alle parti il termine di giorni 15, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione;
fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 4 ottobre 2018, ore 8,45. Si comunichi alle parti costituite nella medesima data”;
Nessuna delle parti introduceva il procedimento di mediazione; ritenuta la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di mediazione e comunque, anche ad assumere la qui non condivisa opinione contraria, non ne sarebbero elisi, nella fattispecie presente, gli effetti preclusivi che conseguono alla scadenza di un termine (asseritamente ordinatorio) non preceduta da istanza di proroga ex art. 154 c.p.c.;
ritenuto dunque che l’opposizione è improcedibile;
ritenuto, quanto agli effetti della declaratoria di improcedibilità, che essi vadano individuati nel definitivo consolidamento del decreto ingiuntivo, al pari di quanto si dà per la mancata opposizione o per la mancata attività dell’opponente o per il rigetto della stessa o infine per l’estinzione del relativo processo (cfr.. anche a fini motivazionali, le convincenti argomentazioni espresse da Cass. Civ. 22017/2017 e 24629/2015);
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria, non espletata e applicazione dei valori minimi parametrici per quella conclusiva, caratterizzata da particolare semplificazione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così decide:
- dichiara improcedibile opposizione e. per l’effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. ……. /2017, emesso dal Tribunale di Macerata il 3 novembre 2017;
- condanna i tre opponenti, in solido, alla rifusione in favore dell’opposta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.537,00, oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Il giudice
Corrado Ascoli