Scarica Sentenza Tribunale Vallo della Lucania n. 540-2026
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’ordine del giudice che inviti genericamente “le parti” ad avviare la mediazione non rende indistinto l’onere di attivazione. Il soggetto tenuto a promuovere la procedura resta il creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. Se questi rimane inerte, la domanda monitoria diviene improcedibile e il decreto deve essere revocato. Quando, però, l’omissione risale a un periodo nel quale la giurisprudenza era ancora divisa, l’oggettiva incertezza può giustificare la compensazione delle spese.
Un’opposizione iniziata nel 2013 e decisa tredici anni dopo
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso nel settembre 2013 per il pagamento di 21.287,17 euro in relazione a un contratto di finanziamento. La somma comprendeva sia le rate già scadute sia quelle residue, richieste dalla società finanziaria facendo valere la decadenza del debitore dal beneficio del termine.
I debitori proponevano opposizione contestando, tra l’altro, l’esigibilità anticipata delle rate non ancora maturate e la mancanza di prova dei presupposti previsti dall’art. 1186 c.c. Sostenevano inoltre di avere già chiesto alla società un ricalcolo della posizione debitoria e una rinegoziazione del finanziamento.
La società opposta si costituiva eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento della mediazione. Con provvedimento del 19 dicembre 2014 il giudice ordinava alle parti di avviare il procedimento previsto dal d.lgs. 28/2010. Nessuna delle due, tuttavia, presentava la domanda.
Alla successiva udienza del 25 novembre 2015 entrambe le parti invocavano l’improcedibilità, ma attribuivano l’onere alla controparte e ne traevano conseguenze opposte. Gli opponenti chiedevano che fosse dichiarata improcedibile la domanda monitoria e revocato il decreto; la creditrice sosteneva invece che l’onere gravasse sui debitori, formalmente attori nel giudizio di opposizione.
Il contrasto sull’individuazione della parte onerata
All’epoca in cui la mediazione avrebbe dovuto essere avviata, la questione era fortemente controversa.
Secondo un primo orientamento, l’onere gravava sull’opponente, perché era il soggetto che aveva introdotto il giudizio di cognizione mediante l’atto di opposizione. La sua inerzia avrebbe reso improcedibile l’opposizione e determinato il consolidamento del decreto ingiuntivo.
Un diverso indirizzo attribuiva invece l’iniziativa al creditore opposto. Quest’ultimo, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto, è l’attore in senso sostanziale: è il soggetto che ha azionato il credito, formulato la domanda giudiziale e ottenuto il provvedimento monitorio.
Le due soluzioni producevano conseguenze radicalmente differenti. Se l’onere fosse stato posto a carico dell’opponente, il mancato esperimento della mediazione avrebbe reso definitivo il decreto. Se fosse gravato sull’opposto, l’inerzia del creditore avrebbe determinato l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del titolo.
La soluzione delle Sezioni Unite
Il Tribunale applica il principio successivamente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19596 del 2020.
Una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze relative alla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
La soluzione si fonda sulla natura del giudizio di opposizione. Esso non costituisce un’impugnazione in senso tecnico, limitata al controllo del decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione piena sull’intero rapporto sostanziale. Il debitore è attore soltanto sul piano formale; il creditore resta il titolare della domanda e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
È quindi il creditore opposto che “intende esercitare in giudizio un’azione” e che deve indicare, nella domanda di mediazione, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Sarebbe poco coerente imporre al debitore di promuovere una procedura avente a oggetto il credito altrui e di produrre, a favore del creditore, anche gli effetti interruttivi della prescrizione collegati alla domanda di mediazione.
L’art. 5-bis ha recepito il principio
La riforma Cartabia ha successivamente trasformato l’orientamento delle Sezioni Unite in una regola espressa.
L’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 stabilisce oggi che, quando l’azione soggetta a mediazione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di presentare la domanda nel giudizio di opposizione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
Se la procedura non viene esperita, il giudice dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso, revoca il decreto ingiuntivo e provvede sulle spese.
Nella vicenda esaminata la disposizione non era ancora in vigore quando si verificò l’inerzia delle parti. Il Tribunale la richiama pertanto non come norma direttamente applicabile ai fatti del 2014-2015, ma come conferma legislativa della soluzione già raggiunta in via interpretativa dalle Sezioni Unite.
L’ordine rivolto genericamente “alle parti”
Il provvedimento del 19 dicembre 2014 aveva ordinato alle parti, senza ulteriori specificazioni, di avviare la mediazione.
Questa formulazione non rendeva però comune o indistinto l’onere processuale. Entrambe le parti avevano la possibilità materiale di presentare la domanda, ma soltanto una sopportava le conseguenze dell’omissione rispetto alla procedibilità della propria pretesa.
Il criterio non dipende dalla formula utilizzata dal giudice, ma dalla struttura del procedimento e dalla titolarità della domanda sostanziale. L’ordine rivolto “alle parti” imponeva a entrambe un comportamento collaborativo; non modificava tuttavia la regola secondo cui il creditore opposto doveva assicurare l’avveramento della condizione di procedibilità della domanda monitoria.
Da questo punto di vista la sentenza completa le più recenti pronunce che hanno esaminato ordinanze formulate in modo non puntuale. La terminologia processuale può essere ambigua, ma non consente di spostare su un soggetto diverso l’onere stabilito dalla legge.
Perché non può essere dichiarata improcedibile soltanto l’opposizione
La società creditrice sosteneva che il mancato avvio della mediazione dovesse colpire l’opposizione, lasciando intatto il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale respinge tale impostazione. L’opposizione non costituisce una domanda autonoma diretta a ottenere un bene della vita diverso da quello già dedotto in sede monitoria. È la reazione del debitore all’iniziativa del creditore e apre il giudizio ordinario sul rapporto.
Dichiarare improcedibile la sola opposizione significherebbe far dipendere il consolidamento del decreto dal mancato esperimento di un procedimento non giurisdizionale posto, per di più, a carico del debitore. La conseguenza sarebbe particolarmente grave: il soggetto che intende difendersi perderebbe la possibilità di ottenere l’esame del credito nel contraddittorio pieno.
La soluzione accolta dalle Sezioni Unite e dal legislatore tutela invece il diritto di difesa. Se il creditore che ha promosso la pretesa non adempie l’onere della mediazione, è la domanda monitoria a divenire improcedibile e il decreto deve essere revocato.
La revoca non accerta l’inesistenza del credito
La decisione resta processuale. Il Tribunale non accerta che il credito della società finanziaria fosse inesistente e non esamina le contestazioni relative all’esigibilità delle rate residue, agli interessi o alla decadenza dal beneficio del termine.
La revoca del decreto deriva esclusivamente dal mancato avveramento della condizione di procedibilità. Il creditore perde il titolo monitorio, ma può in linea generale riproporre la domanda dopo avere correttamente esperito la mediazione, ferme le questioni relative alla prescrizione, agli interessi e agli altri effetti del lungo tempo trascorso.
La distinzione è importante perché l’improcedibilità non produce un giudicato sul rapporto sostanziale. Il decreto viene eliminato, ma la controversia sul credito non viene decisa nel merito.
La particolarità della vicenda: l’inerzia risale al 2015
La sentenza è stata pronunciata nel luglio 2026, ma la condotta processuale rilevante risale a oltre dieci anni prima.
Quando le parti omisero di avviare la mediazione, non esistevano né la decisione delle Sezioni Unite del 2020 né l’art. 5-bis. Il contrasto era reale e trovava espressione in numerose pronunce di merito di segno opposto.
La società creditrice aveva quindi sostenuto una tesi risultata poi soccombente, ma non manifestamente infondata secondo il quadro interpretativo dell’epoca. La lunga durata del processo ha comportato che una condotta tenuta in un contesto di incertezza venisse valutata alla luce di un principio successivamente consolidato.
La sentenza deve essere letta con questa cautela. Non dimostra che nel 2026 sussista ancora un dubbio serio sul soggetto onerato; mostra piuttosto come la regola ormai definita debba essere applicata anche ai giudizi pendenti nei quali l’omissione si è verificata prima dell’intervento nomofilattico.
La compensazione delle spese
Proprio l’incertezza esistente nel 2014-2015 induce il Tribunale a compensare integralmente le spese.
La domanda monitoria viene dichiarata improcedibile e il decreto revocato, ma la creditrice non viene condannata a rimborsare i costi del giudizio di opposizione. Il giudice valorizza l’oggettiva controvertibilità della questione nel momento in cui il termine era stato assegnato e la mediazione non era stata avviata.
Il profilo distingue questa decisione dalle pronunce recenti nelle quali il creditore opposto, rimasto inerte dopo l’entrata in vigore dell’art. 5-bis, è stato condannato alle spese. Oggi la regola è espressa e l’errore è difficilmente giustificabile. Nel 2015, invece, la presenza di orientamenti contrapposti consentiva di riconoscere una ragione seria per derogare alla regola ordinaria della soccombenza.
La compensazione non attenua l’effetto principale: il decreto viene comunque revocato. Incide soltanto sulla distribuzione dei costi processuali.
Mediazione obbligatoria e mediazione ordinata dal giudice
La motivazione utilizza riferimenti sia alla mediazione obbligatoria sia alla mediazione disposta dal giudice nella formulazione allora vigente dell’art. 5.
Il rapporto controverso derivava da un finanziamento e la società aveva sollevato l’eccezione di improcedibilità. Il giudice aveva poi emesso un provvedimento con cui ordinava l’avvio della procedura.
Ai fini della decisione, la qualificazione non cambia il criterio di individuazione della parte onerata. Quando la mediazione si inserisce in un’opposizione a decreto ingiuntivo dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, l’onere rilevante resta collegato alla domanda monitoria e grava sul creditore opposto.
Nel commentare la pronuncia è quindi più prudente parlare di mediazione ordinata nel corso dell’opposizione, senza attribuire un peso decisivo alla distinzione tra obbligatorietà per materia e intervento del giudice.
Un principio utile anche per la redazione delle ordinanze
La vicenda offre un’indicazione pratica anche ai giudici.
Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’ordinanza dovrebbe indicare in modo espresso che la domanda di mediazione deve essere presentata dalla parte opposta, ricorrente in sede monitoria e attrice in senso sostanziale.
Formule come “le parti sono onerate” o “la parte attrice deve attivare la procedura” possono generare equivoci, soprattutto quando le qualifiche formali non coincidono con quelle sostanziali.
La genericità dell’ordine non modifica la legge, ma una formulazione puntuale riduce il rischio di contenziosi successivi e consente di concentrare il processo sull’effettivo svolgimento della mediazione anziché sull’individuazione del soggetto che avrebbe dovuto avviarla.
Le indicazioni operative
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo la pronuncia sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione, il creditore opposto deve assumere l’iniziativa senza attendere che lo faccia il debitore.
La regola vale anche quando il provvedimento giudiziale si rivolga genericamente alle parti. In caso di dubbio sulla formulazione dell’ordinanza, il creditore ha interesse a presentare comunque la domanda o a chiedere immediatamente un chiarimento, perché la perdita del decreto costituisce una conseguenza molto più grave del costo della procedura.
L’opponente può naturalmente attivare la mediazione, ma la sua inerzia non determina il consolidamento del titolo. È la parte che ha proposto la domanda monitoria a doverne preservare la procedibilità.
Oggi, dopo l’art. 5-bis, non vi è più spazio per fare affidamento sulle vecchie oscillazioni giurisprudenziali. L’incertezza storica può spiegare e, come nel caso di Vallo della Lucania, incidere sulle spese; non può più giustificare l’omissione nei procedimenti attuali.
Conclusione
Il principio ricavabile dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’ordine del giudice che assegni genericamente alle parti il termine per avviare la mediazione non modifica la distribuzione dell’onere, che grava sul creditore opposto quale attore in senso sostanziale.
L’inerzia del creditore determina l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso monitorio e la revoca del decreto ingiuntivo. Non può invece essere dichiarata improcedibile la sola opposizione, con consolidamento del titolo a danno del debitore.
Quando, tuttavia, il mancato esperimento della procedura risalga a un periodo anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19596/2020 e all’introduzione dell’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, l’oggettiva controvertibilità della questione può giustificare la compensazione integrale delle spese.
La decisione non innova il principio oggi vigente, ma ne offre un’applicazione significativa a una vicenda risalente e mostra come il mutamento giurisprudenziale possa incidere diversamente sull’esito della domanda e sulla regolazione dei costi del processo.