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La pronuncia è interessante perché affronta un punto pratico molto rilevante: che cosa accade quando il giudice dispone la mediazione e le parti non fanno nulla. Il Tribunale risponde in modo netto: il giudizio non può proseguire. La mediazione demandata, infatti, una volta ordinata, entra a pieno titolo nella sequenza processuale e il suo mancato esperimento impedisce al giudice di decidere la causa nel merito.

Il caso

La controversia aveva ad oggetto una vicenda immobiliare complessa, con domande di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., restituzione di somme, risoluzione contrattuale e indebito arricchimento, cui si aggiungeva anche una domanda riconvenzionale. Dopo la fase istruttoria, il Tribunale, con ordinanza del 9 dicembre 2024, disponeva la mediazione demandata ex officio, fissando una successiva udienza per verificarne l’esito.

Alla data fissata, però, nessuna delle parti aveva dato avvio al procedimento. Preso atto di questa omissione, il giudice tratteneva la causa in decisione e dichiarava improcedibili tutte le domande.

Il principio affermato dal Tribunale

La parte più interessante della sentenza è quella in cui il Tribunale ricorda che, a seguito della riforma del 2013, la mediazione demandata non è più un invito privo di effetti cogenti. Al contrario, una volta emesso il provvedimento del giudice, l’esperimento della mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale già pendente.

Il Tribunale sottolinea che la mediazione iussu iudicis può riguardare qualsiasi controversia civile o commerciale e che la sua natura obbligatoria discende proprio dall’ordine impartito dal giudice. Ne consegue che la partecipazione al procedimento non è più rimessa alla libera disponibilità delle parti.

Una decisione favorevole alla mediazione

La sentenza è favorevole alla mediazione nel senso più concreto del termine, perché la tratta come un passaggio reale del processo e non come un adempimento solo formale. Il messaggio è chiaro: se il giudice ritiene la causa mediabile e dispone la procedura, le parti non possono ignorare quell’ordine senza conseguenze.

Sotto questo profilo, la pronuncia valorizza la funzione della mediazione demandata come strumento effettivo di possibile composizione della lite, ma anche come snodo processuale che incide direttamente sulla possibilità di ottenere una decisione di merito.

Il termine rilevante è l’udienza di rinvio

Il Tribunale richiama inoltre l’orientamento di legittimità secondo cui, nella mediazione demandata, la condizione di procedibilità è assolta se la procedura viene esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice. Nel caso concreto, però, il problema era ancora più radicale: la mediazione non era stata neppure avviata.

Per questo il giudice afferma che, in mancanza del tentativo demandato, il processo non può andare avanti e la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Improcedibili sia la domanda principale sia la riconvenzionale

Molto utile è anche il fatto che la sentenza estenda l’improcedibilità a tutte le domande presenti in giudizio. Il Tribunale, infatti, dichiara improcedibili non solo le domande attoree, ma anche la riconvenzionale proposta dalla convenuta.

È un passaggio importante, perché chiarisce che la mediazione demandata investe l’intero perimetro delle pretese che il giudice è chiamato a decidere, e non solo la domanda introduttiva.

Il profilo delle spese

Nonostante l’improcedibilità, il Tribunale dispone la compensazione integrale delle spese. La ragione sta nel fatto che l’ordinanza aveva demandato genericamente “le parti” alla mediazione e che anche la convenuta, avendo proposto una riconvenzionale, rivestiva una posizione sostanzialmente attrice con riferimento a quella domanda.

È un profilo secondario, ma interessante, perché mostra una gestione equilibrata delle conseguenze economiche dell’inerzia processuale.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania merita attenzione perché riafferma con chiarezza che la mediazione demandata dal giudice non è un invito facoltativo, ma un vero onere processuale. Se non viene attivata entro l’udienza fissata, il giudice deve dichiarare improcedibili le domande, principali e riconvenzionali, senza poter entrare nel merito della controversia.

Il messaggio per gli operatori è semplice ma molto importante: quando il giudice dispone la mediazione, ignorarla significa esporsi a una conseguenza processuale immediata e definitiva per quel giudizio.

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Se il giudice dispone la mediazione, ignorarla blocca il processo

Con la sentenza n. 86 del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Vallo della Lucania ribadisce con chiarezza che la mediazione demandata dal giudice non costituisce una semplice sollecitazione alle parti, ma un vero onere processuale. Se la procedura non viene attivata entro l’udienza fissata per verificarne l’esito, la conseguenza è l’improcedibilità delle domande, principali e riconvenzionali, senza possibilità di esame del merito.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/01/2026
N° sentenza: 86
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Argomento/i: Improcedibilità della domanda, Mediazione demandata
Materia/e: Locazione

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La pronuncia è interessante perché affronta un punto pratico molto rilevante: che cosa accade quando il giudice dispone la mediazione e le parti non fanno nulla. Il Tribunale risponde in modo netto: il giudizio non può proseguire. La mediazione demandata, infatti, una volta ordinata, entra a pieno titolo nella sequenza processuale e il suo mancato esperimento impedisce al giudice di decidere la causa nel merito.

Il caso

La controversia aveva ad oggetto una vicenda immobiliare complessa, con domande di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., restituzione di somme, risoluzione contrattuale e indebito arricchimento, cui si aggiungeva anche una domanda riconvenzionale. Dopo la fase istruttoria, il Tribunale, con ordinanza del 9 dicembre 2024, disponeva la mediazione demandata ex officio, fissando una successiva udienza per verificarne l’esito.

Alla data fissata, però, nessuna delle parti aveva dato avvio al procedimento. Preso atto di questa omissione, il giudice tratteneva la causa in decisione e dichiarava improcedibili tutte le domande.

Il principio affermato dal Tribunale

La parte più interessante della sentenza è quella in cui il Tribunale ricorda che, a seguito della riforma del 2013, la mediazione demandata non è più un invito privo di effetti cogenti. Al contrario, una volta emesso il provvedimento del giudice, l’esperimento della mediazione diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale già pendente.

Il Tribunale sottolinea che la mediazione iussu iudicis può riguardare qualsiasi controversia civile o commerciale e che la sua natura obbligatoria discende proprio dall’ordine impartito dal giudice. Ne consegue che la partecipazione al procedimento non è più rimessa alla libera disponibilità delle parti.

Una decisione favorevole alla mediazione

La sentenza è favorevole alla mediazione nel senso più concreto del termine, perché la tratta come un passaggio reale del processo e non come un adempimento solo formale. Il messaggio è chiaro: se il giudice ritiene la causa mediabile e dispone la procedura, le parti non possono ignorare quell’ordine senza conseguenze.

Sotto questo profilo, la pronuncia valorizza la funzione della mediazione demandata come strumento effettivo di possibile composizione della lite, ma anche come snodo processuale che incide direttamente sulla possibilità di ottenere una decisione di merito.

Il termine rilevante è l’udienza di rinvio

Il Tribunale richiama inoltre l’orientamento di legittimità secondo cui, nella mediazione demandata, la condizione di procedibilità è assolta se la procedura viene esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice. Nel caso concreto, però, il problema era ancora più radicale: la mediazione non era stata neppure avviata.

Per questo il giudice afferma che, in mancanza del tentativo demandato, il processo non può andare avanti e la domanda deve essere dichiarata improcedibile.

Improcedibili sia la domanda principale sia la riconvenzionale

Molto utile è anche il fatto che la sentenza estenda l’improcedibilità a tutte le domande presenti in giudizio. Il Tribunale, infatti, dichiara improcedibili non solo le domande attoree, ma anche la riconvenzionale proposta dalla convenuta.

È un passaggio importante, perché chiarisce che la mediazione demandata investe l’intero perimetro delle pretese che il giudice è chiamato a decidere, e non solo la domanda introduttiva.

Il profilo delle spese

Nonostante l’improcedibilità, il Tribunale dispone la compensazione integrale delle spese. La ragione sta nel fatto che l’ordinanza aveva demandato genericamente “le parti” alla mediazione e che anche la convenuta, avendo proposto una riconvenzionale, rivestiva una posizione sostanzialmente attrice con riferimento a quella domanda.

È un profilo secondario, ma interessante, perché mostra una gestione equilibrata delle conseguenze economiche dell’inerzia processuale.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania merita attenzione perché riafferma con chiarezza che la mediazione demandata dal giudice non è un invito facoltativo, ma un vero onere processuale. Se non viene attivata entro l’udienza fissata, il giudice deve dichiarare improcedibili le domande, principali e riconvenzionali, senza poter entrare nel merito della controversia.

Il messaggio per gli operatori è semplice ma molto importante: quando il giudice dispone la mediazione, ignorarla significa esporsi a una conseguenza processuale immediata e definitiva per quel giudizio.

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