Scarica Sentenza Tribunale di SM Capua Vetere N.2715-2025
Responsabilità sanitaria: il mancato rispetto dei termini art. 8 comma 3 legge n. 24/2017 per avviare l’azione di merito non causa l’improcedibilità
Responsabilità medica e termini di avvio dell’azione di merito: conseguenze
Nella materia del risarcimento del danno per responsabilità sanitaria, per la quale la Legge n. 24 del 2017 (Legge Gelli-Bianco) impone, quale condizione necessaria, l’esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione mediato dall’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), il mancato rispetto dei termini temporali stabiliti dall’articolo 8, comma 3, della stessa legge per l’introduzione dell’azione di merito non comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella sentenza n. 2715/2025.
Responsabilità medica: domanda risarcitoria
In un giudizio incardinato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato dopo un precedente accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 bis c.p.c, il ricorrente cita in giudizio una struttura sanitaria e un medico, chiedendo l’accertamento della loro responsabilità contrattuale, solidale o alternativa, per i danni subiti a causa di un intervento di artroprotesi d’anca sinistra, avvenuto il 5 luglio 2007. L’attore lamenta in particolare il mal posizionamento degli elementi protesici, scoperto il 27 aprile 2012, dopo una visita specialistica, che ha reso necessario un intervento di revisione nel settembre 2012. La struttura sanitaria eccepisce l’improcedibilità della domanda e la prescrizione del diritto, in subordine, chiede di essere manlevata dal medico tramite azione di regresso. Anche il medico solleva l’eccezione di prescrizione e di improcedibilità, contestando altresì la validità della CTU svolta in ATP per mancata notifica del ricorso e l’ammissibilità di alcuni depositi documentali. Il medico inoltre chiede di essere autorizzato a chiamare in garanzia la sua compagnia assicurativa. La compagnia assicurativa, una volta costituitasi in giudizio, eccepisce l’inopponibilità della CTU al medico (e quindi anche a sé stessa) a causa della notifica irregolare del ricorso ATP, la natura extracontrattuale della responsabilità del medico e la prescrizione del diritto. In merito alla garanzia assicurativa, eccepisce l’inoperatività della polizza per violazione della clausola claims made ivi contenuta.
Termini per l’azione di merito: quali conseguenze?
La questione cruciale del giudizio è l’eccezione di improcedibilità sollevata ex art. 8 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), che regola il rapporto tra ATP obbligatorio e il giudizio di merito. L’art. 8, comma 3, della L. n. 24/2017 stabilisce che, se la conciliazione non riesce o il procedimento ATP non si conclude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile se vengono rispettati i termini decorrenti dal deposito della relazione o o dalla scadenza del termine perentorio. Inoltre, gli effetti della domanda (inclusa l’interruzione della prescrizione) sono salvi solo se il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione tecnica o dalla scadenza del suddetto termine perentorio di sei mesi. Nel caso in esame, il ricorso ATP è stato depositato il 9 novembre 2017. Il termine perentorio di sei mesi per la conclusione sarebbe scaduto quindi nel maggio 2018. La relazione peritale è stata depositata solo il 27 dicembre 2018, ben oltre il termine semestrale. Il ricorso di merito ex art. 702 bis c.p.c infine è stato depositato il 14 febbraio 2019. Il Tribunale, aderendo a un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 8637/2020; n. 361/2022), ritiene che il mancato rispetto dei termini di novanta giorni non determini l’improcedibilità della domanda di merito. La conseguenza del mancato rispetto del termine di 90 giorni è la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda iniziale di ATP, in primis l’idoneità a interrompere il decorso della prescrizione. Di conseguenza, il Tribunale dichiara il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. procedibile, anche se tardivo rispetto al termine di 90 giorni, precisando che la sua proposizione tardiva comporta la produzione degli effetti sostanziali e processuali solo ex novo.
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