Scarica sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 2024
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere rimarca che ai fini del rispetto del termine di decadenza è necessaria la comunicazione della domanda di mediazione al condominio
Impugnazione delibera condominio
Ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 1137 c.c., nei giudizi di impugnazione di una delibera condominiale, occorre la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte, non essendo sufficiente il mero deposito della stessa presso l’organismo adito. È quanto rimarca il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella sentenza n. 324/2024, rigettando l’impugnazione di alcuni condomini avverso la delibera assembleare di approvazione di lavori e interventi nell’edificio.
Gli attori, tra le varie doglianze, lamentavano di aver ricevuto in ritardo il verbale di convocazione con la conseguente impossibilità di presenziare all’assemblea e ritenendo irregolare la sua costituzione chiedevano al giudice di pronunciarsi sull’invalidità di tutte le decisioni assunte nella stessa.
Il condominio, dal canto suo, si costituiva in giudizio, rilevando oltre all’infondatezza della domanda, anche l’inammissibilità della stessa per decorso del termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c.
Termine di decadenza ex art. 1137 c.c.
Il giudice, preliminarmente, si pronuncia sulla questione relativa alla tempestività dell’impugnazione della delibera oggetto di giudizio e sulla relativa eccezione articolata dal convenuto, rimarcando la differenza tra la nullità e l’annullabilità delle delibere assembleari condominiali, quest’ultima assoggettata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c., come nel caso di specie.
Tale norma, al secondo comma, ricorda il giudice, prevede che: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Per cui, rientrando i motivi di impugnazione della delibera nell’ipotesi di annullabilità gli stessi, continua il tribunale, “andavano proposti nel termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 1137, secondo comma c.c.”. A ciò si aggiunge l’obbligo, osserva ancora il giudicante, dell’esperimento della mediazione ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010 “entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti”, che, una volta interrotto “a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all’organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Trasmissione istanza di mediazione alla controparte
Nel caso de quo, gli attori deducono di aver avuto conoscenza del verbale dell’assemblea condominiale, alla quale non avevano partecipato e di aver introdotto procedura di mediazione presso l’organismo a ciò deputato nei termini decadenziali previsti, atteso l’esito negativo della procedura.
Tuttavia, afferma il tribunale, “non vi è prova agli atti di causa della trasmissione, entro i termini di cui all’art. 1137 2° comma c.c., a controparte dell’istanza di mediazione”. Al riguardo, infatti, “non può tralasciarsi che il 6° comma dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede che la decadenza sia impedita semplicemente dalla comunicazione alla controparte della domanda depositata e non già dalla domanda unitamente all’avviso di convocazione. Non sembra possano esservi dubbi sul fatto che l’onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l’ha presentata, e non già sull’organismo di mediazione”.
Una considerazione che emerge dal chiaro dettato normativo e su cui in senso conforme ha statuito anche la giurisprudenza (si veda, tra le tante Tribunale
di Napoli n. 10959/17, Tribunale di Milano n. 253/20).
Dalla ricostruzione effettuata, prosegue il tribunale, “ne deriva che l’effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell’istanza di mediazione alla controparte. Pertanto, gli attori avevano l’onere non solo di depositare l’istanza di mediazione presso
l’organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda e il tutto entro il termine di cui all’art. 1137 2° comma c.c.”.
Per cui, conclude il tribunale, anche “volendo ritenere assolto l’onere di comunicazione dell’istanza di mediazione obbligatoria da parte dell’organismo a ciò preposto, non risulta comunque provata la data di comunicazione alla controparte”.
Da quanto osservato, discende conseguentemente la tardività dell’impugnazione proposta e, quindi, l’inammissibilità della domanda attorea.
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