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Negoziazione assistita: in caso di cumulo, la mediazione prevale, la prima perde così il suo carattere obbligatorio ai fini della procedibilità

La mediazione prevale sulla negoziazione assistita
Nell’ipotesi di cumulo potenziale, prevale la mediazione rispetto ad altre procedure conciliative, come, nel caso di specie, la negoziazione assistita. Questo metodo alternativo e stragiudiziale della controversia, in questo modo, perde il suo carattere originario di obbligatorietà. Lo ha chiarito il Tribunale della Spezia nella sentenza n. 42/2025.

Preliminare di compravendita: domanda di restituzione e danni
La vicenda da cui origina la pronuncia del Tribunale sulla mediazione e sulla negoziazione assistita ha inizio quando i comproprietari al 50% di un immobile citano in giudizio i convenuti, dopo un contratto preliminare di vendita stipulato da questi ultimi con il contitolare degli attori, nel frattempo deceduto, che deteneva l’altra quota del 50%. Con il preliminare, il de cuius aveva promesso di vendere l’intero immobile agli odierni convenuti, dichiarando di avere i titoli necessari per concedere loro la disponibilità anticipata del bene per effettuare i lavori di manutenzione. Gli attori lamentano però che lo stesso abbia agito senza procura e senza intesa. Gli stessi chiedono quindi ai convenuti la restituzione dell’immobile, un’indennità per l’occupazione indebita e il risarcimento dei danni derivanti da interventi edilizi non autorizzati e ritenuti peggiorativi. I convenuti, una volta costituiti in giudizio, si oppongono alle richieste degli attori e in rito eccepiscono l’improcedibilità delle domande per il mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita obbligatorie.

Cumulo potenziale con la negoziazione: la mediazione prevale
Il Tribunale, nel decidere la questione di rito relativa alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ricorda che nel termine assegnato dal Giudice Istruttore all’esito dell’udienza del 29 giugno 2017, è stata attivata in modo tempestivo la sola procedura di mediazione, non quella di negoziazione assistita. Ed è proprio questa circostanza ad essere stata oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti. Gli stessi hanno infatti eccepito l’incompletezza dell’adempimento degli obblighi procedurali preliminari. Tale eccezione per il giudice però risulta infondata e quindi deve essere respinta. Può, infatti, ritenersi condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale – si veda, in tal senso, Tribunale di Roma, ordinanza del 12 aprile 2021 – secondo cui, nei casi in cui vi sia un potenziale cumulo tra mediazione e negoziazione assistita, deve riconoscersi una prevalenza della procedura di mediazione, la quale, in tale contesto, assolve pienamente alla funzione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tali ipotesi, pertanto, la mancata attivazione della negoziazione assistita non comporta alcuna decadenza o vizio, giacché la sua obbligatorietà viene meno per effetto della sovrapposizione funzionale con la mediazione. Quanto, poi, alle concrete modalità di svolgimento della procedura di mediazione nel caso di specie, non può ritenersi sussistente alcuna irregolarità nel fatto che l’istanza di avvio sia stata proposta da uno solo tra gli attori originari.

Eccezione di improcedibilità respinta
Il Tribunale pertanto rigetta l’eccezione di improcedibilità, ritenendo sufficiente l’avvio della sola procedura di mediazione (non anche della negoziazione assistita), in linea con la giurisprudenza che privilegia la mediazione in caso di cumulo. Lo stesso inoltre ritiene regolare la mediazione nonostante sia stata avviata da un solo attore, dato che le parti interessate vi hanno comunque partecipato.

Leggi anche: La mediazione vince sulla negoziazione grazie all’imparzialità del mediatore

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Tribunale di La Spezia

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Negoziazione assistita: in caso di cumulo prevale la mediazione

La sentenza n. 42/2025 del Tribunale di La Spezia stabilisce che, in caso di cumulo potenziale tra mediazione e negoziazione assistita, la prima prevale come condizione di procedibilità. In tale contesto, la mediazione assorbe la funzione della negoziazione, rendendo quest'ultima non più obbligatoria. Il principio è stato applicato a una causa per restituzione immobile e danni, respingendo l'eccezione di improcedibilità poiché l'avvio della sola mediazione è ritenuto sufficiente a sanare il rito.

Data sentenza: 27/01/2025
Curia: Tribunale di La Spezia
Giudice: Ettore Di Roberto
Argomento/i: Mediazione
Materia/e: negoziazione assistita

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ATP elemento di prova

Il Tribunale di La Spezia, con la sentenza n. 588/2023, ha stabilito che la perizia redatta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. costituisce un valido elemento di prova se acquisita ritualmente nel giudizio di cognizione. Tale materiale probatorio, sottoposto a contraddittorio, può essere valutato dal giudice per fondare il proprio convincimento anche se una delle parti non ha partecipato all'istruttoria preventiva. Il principio è stato applicato a una causa per danni a un'imbarcazione causati da subappalto.

Data sentenza: 10/08/2023
Curia: Tribunale di La Spezia
Giudice: Gabriele Giovanni Gaggioli
Argomento/i: perizia preventiva
Materia/e: Mediazione

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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