La perizia preventiva elaborata dal tecnico per comporre la lite ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. acquisita in modo rituale è elemento di prova
La consulenza tecnica preventiva dell’art. 696 bis c.p.c. è elemento di prova
La relazione che chiude l’accertamento tecnico preventivo, quando viene acquisita in modo rituale dal giudizio di cognizione, va considerata come materiale probatorio prodotto in modo regolare e sottoposto al contraddittorio anche nel caso in cui, una delle parti del giudizio di merito, non ha partecipato all’istruzione preventiva ai sensi dell’articolo 696 c.p.c.
Il Giudice può quindi apprezzare e valutare la perizia come elemento probatorio su cui fondare il proprio convincimento, nel confronto con le altre prove acquisite e nei confronti di tutte le parti in causa.
Lo ha stabilito il Tribunale di La Spezia, Sezione civile, nella sentenza n. 588 del 10 agosto 2023.
Richiesta di risarcimento per i danni provocati a un’imbarcazione
Parte attrice avvia una causa risarcitoria per ottenete il pagamento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione dei lavori di copertura all’imbarcazione di sua proprietà.
Tutto ha inizio quanto l’attrice affida le opere di copertura della sua barca a una S.r.l che però le affidava in subappalto a un’altra S.r.l, che eseguiva le opere danneggiando il roll bar e la parabola dell’imbarcazione.
Parte attrice dava quindi incarico ad una S.p.a di redigere un preventivo per comprendere quali opere sarebbero state necessarie per la riparazione e a quale costo. La società incaricata quantificava i lavori di riparazione in Euro 40.260,00.
La ditta subappaltatrice contestava l’addebito, ritenendo responsabile la società appaltatrice che risarciva il solo danno alla parabola di Euro 1.200,00 dopo aver attivato la polizza assicurativa.
Parte attrice nel frattempo vendeva l’imbarcazione ricavandone un prezzo inferiore al valore di mercato a causa dei costi sostenuti per la riparazione e del mancato risarcimento integrale dei danni subiti.
Consulenza tecnica preventiva art. 696 bis c.p.c per la quantificazione del danno
Per tutte le ragioni esposte parte attrice si rivolgeva al tribunale a cui chiedeva lo svolgimento in via preventiva di una consulenza tecnica, come previsto dall’articolo 696 bis c.p.c. Il perito incaricato stimava i danni in Euro 16.500,00.
Le società convenute e le rispettive compagnie di assicurazione però, nonostante la nuova quantificazione del danno del perito del tribunale, non ristoravano il danno provocato.
Parte attrice avviava così un’azione giudiziaria, che veniva spostata al tribunale della Spezia a causa dell’incompetenza territoriale del tribunale di Bergamo.
La perizia redatta al termine dell’ATP art. 696 c.p.c. è un elemento di prova
L’autorità giudiziaria ligure nella motivazione della sentenza fa un’importante precisazione sul valore e sulla utilizzabilità della perizia conclusiva dell’accertamento preventivo di cui all’art. 696 c.p.c.
Il Tribunale rileva prima di tutto che nell’accertamento tecnico previsto dall’art. 696 c.p.c, che si è svolto davanti al Tribunale di Bergamo, il contraddittorio è stato costituito regolarmente nei confronti di tutte le parti che poi si sono costituite in giudizio.
La perizia che è stata elaborata in quella sede e che è stata acquisita nel giudizio a cognizione piena fa quindi parte del materiale probatorio. Di conseguenza il Giudice la può apprezzare e utilizzare e fondare il proprio convincimento nel confrontarla con le altre prove acquisite. Non rileva che una delle parti del giudizio di merito non abbia preso parte alla procedura di istruttoria preventiva.