Scarica Sentenza Tribunale di La Spezia N.42-2025
Negoziazione assistita: in caso di cumulo, la mediazione prevale, la prima perde così il suo carattere obbligatorio ai fini della procedibilità
La mediazione prevale sulla negoziazione assistita
Nell’ipotesi di cumulo potenziale, prevale la mediazione rispetto ad altre procedure conciliative, come, nel caso di specie, la negoziazione assistita. Questo metodo alternativo e stragiudiziale della controversia, in questo modo, perde il suo carattere originario di obbligatorietà. Lo ha chiarito il Tribunale della Spezia nella sentenza n. 42/2025.
Preliminare di compravendita: domanda di restituzione e danni
La vicenda da cui origina la pronuncia del Tribunale sulla mediazione e sulla negoziazione assistita ha inizio quando i comproprietari al 50% di un immobile citano in giudizio i convenuti, dopo un contratto preliminare di vendita stipulato da questi ultimi con il contitolare degli attori, nel frattempo deceduto, che deteneva l’altra quota del 50%. Con il preliminare, il de cuius aveva promesso di vendere l’intero immobile agli odierni convenuti, dichiarando di avere i titoli necessari per concedere loro la disponibilità anticipata del bene per effettuare i lavori di manutenzione. Gli attori lamentano però che lo stesso abbia agito senza procura e senza intesa. Gli stessi chiedono quindi ai convenuti la restituzione dell’immobile, un’indennità per l’occupazione indebita e il risarcimento dei danni derivanti da interventi edilizi non autorizzati e ritenuti peggiorativi. I convenuti, una volta costituiti in giudizio, si oppongono alle richieste degli attori e in rito eccepiscono l’improcedibilità delle domande per il mancato esperimento della mediazione e della negoziazione assistita obbligatorie.
Cumulo potenziale con la negoziazione: la mediazione prevale
Il Tribunale, nel decidere la questione di rito relativa alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, ricorda che nel termine assegnato dal Giudice Istruttore all’esito dell’udienza del 29 giugno 2017, è stata attivata in modo tempestivo la sola procedura di mediazione, non quella di negoziazione assistita. Ed è proprio questa circostanza ad essere stata oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti. Gli stessi hanno infatti eccepito l’incompletezza dell’adempimento degli obblighi procedurali preliminari. Tale eccezione per il giudice però risulta infondata e quindi deve essere respinta. Può, infatti, ritenersi condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale – si veda, in tal senso, Tribunale di Roma, ordinanza del 12 aprile 2021 – secondo cui, nei casi in cui vi sia un potenziale cumulo tra mediazione e negoziazione assistita, deve riconoscersi una prevalenza della procedura di mediazione, la quale, in tale contesto, assolve pienamente alla funzione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In tali ipotesi, pertanto, la mancata attivazione della negoziazione assistita non comporta alcuna decadenza o vizio, giacché la sua obbligatorietà viene meno per effetto della sovrapposizione funzionale con la mediazione. Quanto, poi, alle concrete modalità di svolgimento della procedura di mediazione nel caso di specie, non può ritenersi sussistente alcuna irregolarità nel fatto che l’istanza di avvio sia stata proposta da uno solo tra gli attori originari.
Eccezione di improcedibilità respinta
Il Tribunale pertanto rigetta l’eccezione di improcedibilità, ritenendo sufficiente l’avvio della sola procedura di mediazione (non anche della negoziazione assistita), in linea con la giurisprudenza che privilegia la mediazione in caso di cumulo. Lo stesso inoltre ritiene regolare la mediazione nonostante sia stata avviata da un solo attore, dato che le parti interessate vi hanno comunque partecipato.
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